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Espropriazione – Opposizione alla stima

l’opposizione alla stima e’ proposta con atto di citazione notificato all’autorita’ espropriante, al promotore della espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore e’ il proprietario del bene…

l’atto di citazione va notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennita

CORTE DI APPELLO DI OMISSIS

SEZIONE OMISSIS

 

R.G.N. OMISSIS  – C.I. DOTT OMISSIS  – UDIENZA OMISSIS

 

MEMORIA EX ART. 183/6 C.P.C. (PRIMO TERMINE)

 

OMISSIS

C O N T R O

  • COMUNE DI OMISSIS –
  • CONSORZIO OMISSIS
  • LA DIFESA DEL COMUNE DI OMISSIS
  • 1) quanto alla supposta carenza di legittimazione passiva del comune

Con la comparsa di costituzione e risposta, il Comune di  OMISSIS ha eccepito la carenza di legittimazione passiva ed ha chiesto di essere estromesso dal giudizio.

L’eccezione e la domanda formulate dal comune sono state motivate con il noto principio secondo cui il soggetto obbligato al pagamento della indennita’ di esproprio e’ il soggetto che risulta essere il beneficiario della espropriazione. Posto che nella fattispecie, il decreto di esproprio ha espressamente indicato il soggetto beneficiario nel Consorzio di OMISSIS, sarebbe questi (a dire del comune) il solo soggetto obbligato al pagamento della indennita’ espropriative e dunque il solo soggetto passivamente  legittimato a rispondere in sede processuale.

Riassunta nei termini indicati, l’eccezione si rivela manifestamente infondata.

Questa difesa ben conosce il noto orientamento invocato dal Comune di  OMISSIS  (Cass. 21.10.2011 n. 21875; Cass. 15.9.2011 n. 18856 e Cass. 28.7.2010 n. 17679): orientamento che tuttavia non puo’ trovare applicazione nella fattispecie.

Desta infatti sorpresa che il comune abbia invocato tale orientamento che e’ stato elaborato in via pretoria sotto la vigenza del precedente quadro normativo (legge n. 2359/1865 e legge n. 865/1971).

Non puo’ sfuggire infatti che l’art. 54 del d.p.r. n. 327/2001 (nel suo testo vigente prima della modifica apportata dall’art. 37 d.lgs. 1.9.2011 n. 150 sotto la cui disciplina ricade la presente fattispecie) ha previsto testualmente:

  • che “l’opposizione alla stima e’ proposta con atto di citazione notificato all’autorita’ espropriante, al promotore della espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell’espropriazione, se attore e’ il proprietario del bene…” (comma terzo);
  • che “l’atto di citazione va notificato anche al concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell’indennita’” (comma quarto).

Emerge dunque immediatamente che il citato art. 54 d.p.r. n.327/2001 ha sovvertito e superato il vecchio principio giurisprudenziale evocato dal Comune di  OMISSIS. Piu’ in particolare, la norma ha imposto al   proprietario del bene espropriato un vero e proprio obbligo  (onere) specifico di notificare l’atto di citazione:

  • sia all’autorita’ espropriante (nella fattispecie, al Comune di OMISSIS in quanto autore del decreto di esproprio);
  • sia al promotore della espropriazione (nella fattispecie, al Consorzio Consorzio di OMISSIS come risulta tra l’altro dal preambolo del medesimo decreto di esproprio);
  • sia infine al beneficiario della espropriazione (nella fattispecie, coincidente con il Consorzio di OMISSIS).

Da un lato, risulta dunque oggettivamente incontestabile che il citato art. 54 d.p.r. n. 327/2001 ha indicato analiticamente e tassativamente i soggetti ai quali il proprietario deve (si badi, si tratta di un obbligo/onere e non invece di una facolta’) notificare l’atto di citazione contenente l’opposizione alla stima, eliminando cosi’ ogni margine per la valutazione discrezionale in ordine alla individuazione del soggetto passivamente legittimato a rispondere in sede processuale.

Dall’altro lato, risulta parimenti evidente che la nuova disciplina normativa, innovando   profondamente il pregresso principio  elaborato dalla giurisprudenza (che aveva individuato il soggetto passivamente legittimato solo nel beneficiario della espropriazione), ha invece esteso obbligatoriamente, con norma cogente, il contraddittorio e la legittimazione processuale passiva ad una platea piu’ ampia di soggetti comprendendovi espressamente sia l’autorita’ espropriante (nella fattispecie, al Comune di  OMISSIS in quanto autore del decreto di esproprio),sia il promotore della espropriazione (nella fattispecie, al Consorzio di OMISSIS  come risulta tra l’altro dal preambolo del medesimo decreto di esproprio) sia infine il beneficiario della espropriazione (nella fattispecie, coincidente con il  Consorzio di OMISSIS ).

Si direbbe – senza timore di errore – che l’art. 54 d.p.r. n. 327/2001 abbia addirittura configurato l’ipotesi di un litisconsorzio necessario.

Lo stretto dato letterale del citato art. 54 d.p.r. n. 327/2001 e’ di per se’ sufficiente a dimostrare la manifesta infondatezza sia della eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia ancor piu’ addirittura della domanda di estromissione dal giudizio formulate dal Comune di  OMISSIS (non essendo neppure ipotizzabile che il giudice possa estromettere dal giudizio una parte la cui partecipazione alla causa e’ invece espressamene prevista quale necessaria).

Ma v’e’ di piu’. Orbene, la corretta ricostruzione nei termini indicati della individuazione dei soggetti passivamente legittimati a rispondere in sede processuale, autorizza ed anzi impone una ulteriore piu’ avanzata considerazione. E’ appena il caso di precisare infatti che la previsione dell’art. 54 d.p.r. n. 327/2001 di estendere obbligatoriamente la legittimazione passiva ed il contraddittorio ai soggetti ivi espressamente individuati (autorita’ espropriante;  promotore della espropriazione e beneficiario della espropriazione) non avrebbe alcun senso teorico ne’ alcun riflesso pratico se quegli stessi soggetti non fossero anche responsabili in via solidale per il pagamento della indennnita’ di esproprio. E’ questa infatti la vera ragione (non essendone ravvisabili altre) per la quale la citata norma ha previsto la partecipazione obbligatoria al giudizio di opposizione alla stima dei soggetti ivi espressamente individuati  (autorita’ espropriante;  promotore della espropriazione e beneficiario della espropriazione).

Ecco dunque che la decisione dell’opponente di chiamare in giudizio sia l’autorita’ espropriante (Comune di  OMISSIS) sia il promotore ed il beneficiario della espropriazione (coincidenti con il Consorzio  di OMISSIS) e’ stata   effettuata (ed imposta) nel puntuale rispetto della previsione di cui all’art. 54 d.p.r. n. 327/2001  e dunque si rivela incensurabile, ovviamente anche sotto il profilo del governo delle spese di lite.

 

Tanto basta per rigettare l’eccezione e la domanda di estromissione formulate dal comune convenuto. Tuttavia, in ultima istanza e comunque in via del tutto subordinata, corre l’obbligo di aggiungere che l’eventuale decisione del giudice di estromettere immediatamente (cioe’ prima della decisione del merito) dal giudizio il comune convenuto richiederebbe la forma della sentenza. Tale passaggio processuale imporrebbe la sospensione   dell’attivita’ istruttoria e costringerebbe il collegio a pronunciarsi con una decisione parziale su una domanda formulata da uno dei convenuti. Va da se’ che la emissione della sentenza parziale comporterebbe un inutile dispendio di tempo e di energie, con evidenti diseconomie processuali,    rallenterebbe senza giustificato motivo  la definizione nel merito del presente giudizio, con conseguente manifesto “vulnus” del prioritario principio del giusto processo (art. 111 costituzione ed art. 1 CEDU), al quale  ogni decisione del giudice deve essere ispirata.

  • 2) quanto al valore dei beni espropriati

Le brevi considerazioni spiegate dal comune a difesa della congruita’ della indennita’ (peraltro determinata solo a titolo provvisorio) determinata ed offerta, non colgono affatto nel segno. A ben vedere, esse si rivelano del tutto infondate sol che si consideri:

  • da un lato, che nella fattispecie la domanda spiegata dal proprietario e’ stata formulata nella forma della domanda di determinazione giudiziale della indennita’ definitiva di esproprio alla quale il proprietario ha diritto (e proprio per sopperire alla mancata determinazione in sede di amministrativa della indennita’ definitiva);
  • dall’altro lato, che la congruita’ della indennita’ non appare logicamente e coerentemente giustificabile con il valore determinato dagli uffici catastali e finanziari (occorrendo invece a tal fine la necessita’ di verificare se vi stato o meno il puntuale rispetto dei principi stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionali e comunitarie).

Si impone dunque la necessita’ di ammissione della c.t.u..

 

  • LA DIFESA DEL CONSORZIO

 

  • 1) quanto alla supposta carenza di legittimazione passiva del comune

Sul punto specifico, si rimanda per brevita’ a quanto prospettato in precedenza in ordine alla medesima eccezione formulata dal Comune di  OMISSIS.

 

  • 2) quanto alla supposta inammissibilita’ ed improcebilita’ della domanda per violazione del termine perentorio ex art. 54 d.p.r. n. 327/2001

Desta viva sorpresa l’eccezione formulata (con chiaro intento strumentale) dal consorzio perche’ evidentemente disvela una  padronanza imperfetta e difettosa dei principi che disciplinano il punto specifico della  materia.

Il consorzio ha dunque ammesso espressamente:

  • che il decreto di esproprio e’ stato notificato in data 9.5.2011;
  • che pero’ nella fattispecie la indennita’ definitiva di esproprio non e’ stata mai determinata (ne’ dalla commissione provinciale espropri ne’ in via alternativa dal collegio dei tre tecnici);
  • che l’atto di citazione in opposizione alla stima e’ stato notificato in data 13.7.2011.

Evocando dunque in maniera generica e superficiale l’art. 54 d.p.r. n. 327/2001, il consorzio ha ritenuto tardiva, inammissibile ed improcedibile l’opposizione alla stima perche’ notificata oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla notifica del decreto di esproprio.

E’ facile dimostrare che l’eccezione e’ priva di qualunque pregio e solo il dovere di difesa suggerisce la opportunita’ di una breve replica.

La difesa del consorzio ha evidentemente voluto ignorare che il primo motivo dell’atto di citazione (preordinato ad evitare proprio la formulazione di eccezioni facilmente prevedibili) era stato espressamente dedicato a spiegare l’ammissibilita’ della domanda di opposizione alla stima pur in mancanza della indennita’ definitiva di esproprio.

L’eccezione del consorzio costringe a richiamare di nuovo l’attenzione sulla circostanza che con la sentenza n. 67/1990 – ben nota agli operatori della materia espropriativa (ed alla cui motivazione per brevita’ si rimanda) – la Corte Costituzione ebbe ad affermare il principio  che il proprietario, in presenza del decreto di esproprio e non ostante la mancanza della determinazione della indennita’ definitiva di esproprio in sede amministrativa, puo’ comunque rivolgersi al giudice spiegando l’opposizione alla stima nella forma della domanda di determinazione giudiziale della indennita’ espropriativa. Cosi’ facendo, la Corte Costituzionale ha disancorato l’esercizio del diritto di difesa del proprietario gia’ espropriato (e dunque gia’ privato della sua proprieta’) dai tempi occorrenti all’ulteriore adempimento amministrativo consistente nella determinazione della indennita’ definitiva di esproprio ad opera della commissione provinciale espropri (tempi che la prassi amministrativa vedeva spesso procrastinati con la volonta’ – anche consapevole – delle autorita’ esproprianti di impedire l’opposizione alla stima da parte del proprietario e l’esercizio della difesa dei suoi  diritti dominicali).

Nel contempo, la Corte Costituzionale ha altresi’ stabilito che in tal caso l’opposizione alla stima deve essere proposto nel termine di prescrizione di 10 anni decorrenti dalla notifica del decreto di esproprio.

Dunque, ai fini dell’ammissibilita’ dell’opposizione alla stima, risultano soddisfatte nella fattispecie  tutte le condizioni richieste dalla richiamate sentenza n., 67/1990 della Corte Costituzione e cioe’:

  • la intervenuta emissione del decreto di esproprio;
  • la mancanza (perdurante sia alla data di proposizione dell’opposizione alla stima sia ad oggi) della determinazione in sede amministrativa della indennita’ definitiva di esproprio;
  • la intervenuta proposizione del giudizio di opposizione alla stima entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data del decreto di espropprio.

La circostanza che il consorzio convenuto abbia espressamente ammesso le citate circostanze ma non abbia parallelamente saputo o voluto trarre dalle stesse le corrette conclusioni ai fini dell’ammissibilita’ del giudizio di opposizione alla stima, rivela la macroscopica infondatezza (nella prima ipotesi) o strumentalita’ (nella seconda ipotesi) della relativa eccezione.

 

  • Corte di Cassazione 21.10.2011 n. 21886 (doc. n. 1)

Con la citata sentenza n. 21886/2011, la Corte di Cassazione ha chiarito:

  • che “La giurisprudenza ha rilevato altresì che tale sistema, come in origine strutturato dalla legge, esponeva l’espropriato cui era stato sottratto l’immobile con l’adozione del relativo decreto a non poter percepire l’indennità fino a quando l’espropriante non ne avesse chiesto la determinazione alla Commissione provinciale di cui all’art. 16 e detto organo avesse provveduto alla determinazione”;
  • che “ragion per cui la Corte Costituzionale con la nota sentenza 67 del 1990 ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 19 della legge nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finchè manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge”;
  • che “Conseguentemente dopo la declaratoria suddetta dalla menzionata norma è stata costantemente ricavata la regola che all’espropriando è attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità spettante per l’avvenuta espropriazione dell’immobile, a seconda che sia stata calcolata o meno da parte della Commissione provinciale quella definitiva di cui alla legge n. 865/1971 art. 16: nel primo caso, non verificatosi nella fattispecie l’opposizione alla stima suddetta che deve essere proposta nel breve termine di decadenza concesso dal menzionato art. 19. Mentre ove sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria – come si è verificato nella fattispecie – all’espropriando, è consentito chiedere l’accertamento della determinazione giudiziale del giusto indennizzo di cui alla norma, pur quando tardi o non venga emesso il provvedimento di stima da parte della Commissione, nel termine prescrizionale di 10 anni decorrente dalla data del decreto di esproprio; ed indipendentemente dalla determinazione amministrativa della medesima indennità e o dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti dagli artt. 15 e 19 legge citata, che pertanto in questa seconda ipotesi più non costituiscono condizione per la determinazione (ed il pagamento) della giusta indennità di espropriazione dovuta ex art. 42 costituzione (Cass. 9098/2003; 11064/2001; 9652/1994)”.
  • l’art. 54 d.p.r. n. 327/2001

La stessa lettura dell’art. 54 d.p.r. n. 327/2001 sgombera il campo dai falsi equivoci nei quali il consorzio e’ incorso.

La norma infatti (sempre con riferimento al testo vigente “ratione temporis” prima della modifica apportata dall’art. 37 d.lgs. 1.9.2011 n. 150) prevedeva testualmente:

  • che “Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità” (primo comma);
  • che “L’opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio.” (secondo comma).

L’errore commesso dal consorzio e’ evidente e grossolano perche’ ha confuso le due diverse ipotesi previste dal  secondo comma dell’art. 54:

  • la prima ipotesi, disciplina il caso il cui il decreto di esproprio sia successivo alla determinazione della indennita’ definitiva di esproprio (stabilendo che la opposizione deve essere proposta nel   termine di termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio);
  • la secondo ipotesi (del tutto ignorata dal consorzio), disciplina il diverso caso  in cui il decreto di esproprio sia  invece antecedente alla determinazione della indennita’ definitiva di esproprio (ipotesi oggetto del presente giudizio e per la quale l’opposizione deve essere proposta nel  termine di termine di trenta giorni dalla notifica della stima definitiva).

Nel presente giudizio dunque, la mancata determinazione in sede amministrativa della indennita’ definitiva di esproprio:

  • da un lato ha impedito il decorso del termine breve di trenta giorni previsto dalla seconda parte del secondo comma dell’art. 54 d.p.r. n. 327/2001;
  • dall’altro lato, ha facoltizzato il proprietario a proporre comunque l’opposizione alla stima, avvalendosi dei diritti e dei benefici accordati dalla richiamata sentenza n. 67/1990 della Corte Costituzionale.
  • Corte di Cassazione 28.2.2011 n. 4880 (doc.n. 2)

Infine, corre l’obbligo di richiamare che con  la   sentenza n. 4880/2001, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza in ordine alle diverse modalita’ di calcolo e di decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 54 d.p.r. n. 327/2001, distinguendo le diverse ipotesi previste dal primo e dal secondo comma. In particolare, la Corte ha stabilito:

  • che “…mentre, ai sensi del comma 1, dell’art. 54 dello stesso D.P.R., solo superato il medesimo termine dilatorio decorrente dalla comunicazione del deposito della stima, l’espropriato o il promotore dell’espropriazione, cioè nel caso il comune stesso, possono impugnare la stima dei tecnici e chiedere la liquidazione giudiziale della indennità di espropriazione entro il termine perentorio di cui al secondo comma, decorrente dalla notificazione degli atti in tale norma espressamente indicati”;
  • che “Il ricorso esattamente afferma la negazione del carattere perentorio del termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima, di cui al d.p.r. n. 327/2001 art. 27/2, essendo chiaro dalla lettera della legge che tale termine è solo dilatorio, imponendo a tutti di agire per la determinazione giudiziale dell’indennità almeno un mese dopo la comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restando tale potere di agire fino al termine perentorio di cui all’art. 54, comma 2, che decorre dalla notificazione del decreto di esproprio o della relazione di stima se successiva all’atto ablatorio, termine che non corrisponde in alcun modo a quello dilatorio di cui al d.p.r. n. 327/2001 art. 27/2 ed art. 54/1, ed è comunque diverso da quello che la legge stessa pone, a pena di decadenza, nel secondo comma di tale norma, a decorrere dalla notificazione degli atti previsti nella norma e che rientra quindi tra quelli perentori di cui all’art. 152 c.p.c..”.

Tanto basta sul punto specifico.

  • 3) quanto alla relazione indennita’ esproprio/ICI

 

Ogni possibilita’ di riferimento ai valori dei terreni espropriati dichiarati ai fini dell’i.c.i. deve ritenersi preclusa per almeno due ordini di ragioni.

 

  • Corte Costituzionale 22.12.2011 n. 338 (doc. n. 3)

in primo luogo, si segnala che con  la recente sentenza del 22.12.2011 n. 338, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ dell’art. 37/7 d.p.r. n. 327/2001 nella parte in cui la norma prevedeva che la determinazione dell’idennita’ di esproprio potesse in essere in qualche modo ridotta, vincolata e/o legata al valore dei beni espropriati dichiarati dal proprietario ai fini dell’i.c.i..

Il diritto alla indennita’ di esproprio resta impregiudicato e del tutto sensibile alle vicende ai fini del’i.c.i..

  • quanto al regime dell’onere della prova

In secondo luogo, e solo per completezza, e’ facile replicare che non possono trovare ingresso nel presente giudizio ne’ alcuna attivita’ istruttoria ne’ alcuna relativa decisione del giudice, per la insuperabile considerazione che il consorzio non ha assolto al relativo onefre della prova.

In particolare, non solo non risulta prodotta in atti la dichiarazione i.c.i. del contribuentre, ma tra le domanda formulate non figura quella tesa ad ottenere la riduzione della indennita’ di esproprio al valore dichiarato ai fini dell’i.c.i..

La giurisprudenza di legitimita’ ha infatti stabilito:

  • che “Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che nel giudizio promosso dall’espropriato di area edificabile per la determinazione dell’indennita’ di espropriazione, l’ammontare discendente dai criteri di legge e’ suscettibile di riduzione, ai sensi del d.lgs. 30.12.1992 n. 504 art. 16/1 solo su eccezione dell’espropriante, il quale provi che l’espropriato ha presentato denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere rilevata d’ufficio, atteso che si verte in tema di diritti patrimoniali e rileva il principio dispositivo (Cass. nn. 18844/08, 24509/06, 10682/06, 8594/05)” (Cass. 24.2.2011 n. 4549);
  • che “Con il primo motivo si denunzia la violazione del d.lgs. n. 504/1992 art. 16/1 avendo la Corte di Appello omesso di verificare d’ufficio la esistenza o la incidenza dell’ultima dichiarazione i.c.i. degli espropriati sulla indennita’ di esproprio, posto che la omissione avrebbe impedito la liquidazione e il minor valore dichiarato ne avrebbe ridotto l’ammontare. La censura e’ ictu oculi inammissibile perche’ pone una questione nuova (come ammette lo stesso ricorso che infatti predica un impensabile rilievo officioso della Corte di merito)” (vedi pag. 3) (Cass. 7.4.2011 7987);
  • che “Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che nel giudizio promosso dall’espropriato di area edificabile per la determinazione dell’indennita’ di espropriazione, l’ammontare discendente dai criteri di legge e’ suscettibile di riduzione, ai sensi del d.lgs. 30.12.1992 n. 504 art. 16/1, solo su eccezione dell’espropriante, il quale provi che l’espropriato ha presentato denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere rilevata d’ufficio, atteso che si verte in tema di diritti patrimoniali e rileva il principio dispositivo (Cass. nn. 18844/08, 24509/06, 10682/06, 8594/05)” (Cass. 13.1.2011 n. 719).

 

Cio’ premesso, ne consegue che spettava al convenuto assolvere al relativo onere della prova:

  • sia attraverso la formulazione della espressa domanda giudiziale con la quale avrebbe dovuto chiedere a codesta Corte di Appello, in applicazione dell’art. 16/1 d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 37/7 d.p.r. n. 327/2001, di determinare e liquidare la indennita’ di esproprio nella misura (eventualmente inferiore) dichiarata dai proprietari ai fini dell’i.c.i.;
  • sia attraverso la produzione in giudizio della dichiarazione i.c.i. e/o comunque della documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini della domanda di cui l’amministrazione si sia fatta portatrice.

 

  • QUANTO ALLA EDIFICABILITA’ LEGALE

Per cio’ che attiene al merito della controversia, e’ sufficiente notare che il concorso convenuto ha fatto malgoverno dei principi in materia di identificazione della edificabilita’ legale di aree espropriate comprese in piano p.e.e.p..

Il riferimento  vago e generico a condizioni di fatto delle aree nonche’ a pregresse destinazioni urbanistiche espresse con riferimento ad epoche risalenti e comunque non utili e non idonee ai fini dell’accertamento della edificabilita’ legale, e’ destinato inevitabilmente all’insuccesso, per di piu’ allorquando non sia stato confortato nemmeno da alcun riferimento giurisprudenziale (non a caso, ovviamente posto che la giurisprudenza e’ orientata in termini opposti a quelli prospettati dal convenuto).

Anche in questo caso, la inconciliabilita’ delle testi opposte rende necessaria l’ammissione della c.t.u..

$ $ $ $ $

 

Tanto premesso ed avvalendosi della facolta’ previsto dall’art. 183/6 c.p.c., l’attore intende precisare e modificare nei termini di cui in seguito le conclusioni gia’  rassegnate in sede di atto di citazione (segnalando che sono indicate in grassetto le parti modificate):

C O N C L U S I O N I

Piaccia a codesta Corte di Appello, contrariis reiectis e respinte le eccezioni e le domande dei convenuti ed in particolare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la domanda di estromissione dal giudizio formulate dal Comune di  OMISSIS:

Piaccia a codesta Corte di Appello, contrariis reiectis, con riferimento ai beni immobili gia’ di comproprieta’ dell’opponente, ed in ragione del relativi diritti, siti  OMISSIS distinti in catasto al foglio OMISSIS particella OMISSIS di mq. 5.298, particella OMISSIS di mq. 202 e particella OMISSIS di mq. 173 con sovrastante fabbricato rurale (s.e.o.)., espropriati con decreto  n. OMISSIS  prot. n. OMISSIS  del 9.5.2011, anche alla luce della sentenza n. OMISSSIS del 24.10.2007 della Corte Costituzionale e del sopraggiunto art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria anno 2008) nonche’ dell’art. 1 del Trattato di Lisbona:

 

  1. laddove fosse ritenuto ancora necessario, accertare e dichiarare immediatamente applicabile e per l’effetto applicare nell’ordinamento giuridico nazionale, ed in particolare nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 resa esecutiva dalla legge 4.8.1955 n. 848 ed i relativi Protocolli addizionali;
  2. accertare e dichiarare che l’indennita’ di esproprio deve essere determinata nella misura del valore di mercato dei beni immobili espropriati espresso con riferimento alla data del decreto di esproprio (9.5.2011);
  3. accertare, disporre la determinazione giudiziale e liquidare la indennita’ di esproprio, oltre alla indennita’ per il danno da frazionamento, nel valore unitario di mercato che si indica nella misura di euro 400,00 mq. e/o nella diversa o maggiore misura che sara’ ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di giudizio mediante c.t.u.;
  4. accertare e dichiarare non applicabile nella fattispecie, sulla indennita’ di esproprio che sara’ riconosciuta spettante, la riduzione del 25 % prevista dall’art. 37/1 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dall’art. 2/89 della legge n. 244/2007;
  5. nell’ipotesi in cui l’indennita’ provvisoria offerta, una volta attualizzata, risultasse inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva anche in esito al presente giudizio, accertare, dichiarare e disporre che, ai sensi dell’art. 37/2 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, l’indennita’ di esproprio complessiva riconosciuta alle opponenti deve essere aumentata del 10 %;
  6. accertare, disporre la determinazione giudiziale e liquidare la indennita’ di soprassuolo relativa alle essenze arboree ed ai beni elencati nel verbale di redazione dello stato di consistenza, da determinarsi mediante disponenda c.t.u. nel valore di mercato che sara’ ritenuto di giustizia espresso alla data del decreto di esproprio (9.5.2011);
  7. per l’effetto, condannare il Comune di OMISSIS ed il Consorzio di OMISSSIS in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.  in solido tra di loro al pagamento in favore del comproprietario opponente e/o al versamento presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (gia’ Cassa Depositi e Prestiti):

 

  • della indennita’ di esproprio, oltre alla indennita’ per il danno da frazionamento, da determinarsi in via principale ai sensi dell’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla c.e.d.u. ed in subordine ai sensi dell’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, sulla base del valore venale di mercato dei beni immobili espropriati, espresso con riferimento alla data del decreto di esproprio (9.5.2011) e senza la riduzione del 25 %, che si indica nella misura unitaria di euro 400,00 mq. e/o nella diversa o maggiore misura che sara’ ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di giudizio mediante c.t.u.;
  • dell’incremento del 10 % da calcolarsi sulla indennita’ di esproprio spettante ai sensi dell’art. 37/2 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, nell’ipotesi in cui l’indennita’ provvisoria offerta, una volta attualizzata, risultasse inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva anche in esito al presente giudizio;
  • della indennita’ di soprassuolo relativa alle essenze arboree ed ai beni elencati nel verbale di redazione dello stato di consistenza, da determinarsi nel valore di mercato delle essenze che sara’ ritenuto di giustizia, anche mediante c.t.u. ove necessaria, con rivalutazione monetaria istat ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del decreto di esproprio (9.5.2011) al soddisfo;
  • della rivalutazione monetaria istat e/o del maggior danno da calcolarsi (sulla indennita’ di esproprio complessiva) nella misura degli interessi passivi praticati dal mercato bancario per la erogazione del denaro e/o nella misura degli interessi moratori e/o degli indici istat, nonche’ degli interessi legali sulla indennita’ complessivamente spettante incrementata della rivalutazione di cui sopra, con decorrenza dalla data del decreto di esproprio (9.5.2011) fino al soddisfo;

 

  1. vittoria di spese.

 

In allegato: le sentenze come numerate e richiamate.

A.N.P.T.ES.
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