La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è una formalità indispensabile per assicurare la continuità delle trascrizioni immobiliari ex art. 2648 c.c., specie in caso di successiva vendita del bene ereditario. Tuttavia, la disciplina fiscale applicabile a tale formalità – in particolare quanto a imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta di bollo – presenta profili di complessità, oggetto di contenzioso e di interpretazioni divergenti tra prassi notarile e Amministrazione finanziaria. L’ordinanza Cass. n. 20520/2024 chiarisce i confini dell’esenzione e del regime di “assorbimento” previsto dall’art. 10 d.lgs. 23/2011.
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione di imposta ipotecaria e imposta di bollo in relazione alla trascrizione di otto accettazioni tacite di eredità, eseguite contestualmente a cinque compravendite immobiliari. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso del notaio rogante, applicando l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 3, d.lgs. 23/2011. L’Agenzia proponeva ricorso in Cassazione.
Il regime di “assorbimento” di imposta ipotecaria e di bollo, con applicazione della sola imposta fissa, riguarda solo:
La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità ex art. 2648, terzo comma, c.c. è necessaria per garantire la continuità delle trascrizioni e la tutela dei terzi acquirenti, ma non è un atto dispositivo in sé: si tratta di un atto (o comportamento) con cui il chiamato all’eredità manifesta (anche implicitamente) la volontà di accettare, realizzando così l’effetto dell’acquisto mortis causa.
La Suprema Corte, consolidando una giurisprudenza ormai uniforme (Cass. 37369/2021, 40685-40689/2021, 14781-14800/2022, 37483/2022), ha ribadito che:
“…fra gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, non rientra affatto l’accettazione tacita di eredità, che costituisce evenienza del tutto occasionale e può configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali, magari risalenti nel tempo…”
“…il regime esonerativo non si estende a qualsivoglia formalità collegabile ad un determinato atto rogato, ricevuto o autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale e sottoposto a registrazione con procedure telematiche, nei termini innanzi ricordati, bensì opera con riguardo agli atti e formalità che, all’interno del sistema di pubblicità immobiliare posto a tutela dei diritti, fanno immediato e diretto riferimento agli effetti giuridici ‘tipici’ del negozio prescelto (compravendita, permuta, ecc.), sulla cui sostanza economica viene, in definitiva, misurata la tassazione…” (2052020240724snciv@s50@a2024@n20520@tO.clean.pdf)
Le norme agevolative o esonerative sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica a casi non espressamente previsti. L’accettazione tacita di eredità non è “atto traslativo” e la relativa trascrizione non è “formalità direttamente conseguente” all’atto di disposizione: è un adempimento autonomo, richiesto per la pubblicità immobiliare, ma non collegato funzionalmente all’imposta di registro sull’atto dispositivo.
La circolare n. 2/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate elenca le formalità direttamente conseguenti (rettifiche, volture, avveramenti, conferme, condizione sospensiva, vendite con riserva di proprietà, ecc.), ma esclude l’accettazione tacita di eredità, perché non conseguente né cronologicamente né funzionalmente al trasferimento.
L’accettazione tacita di eredità può essere trascritta anche a distanza di tempo e a prescindere da atti dispositivi. Il titolo idoneo è l’atto (o la sentenza) che accerta l’avvenuta accettazione, non la successiva compravendita.
“…il successivo atto di disposizione rivestito di forma qualificata, come appunto il rogito notarile di compravendita, viene unicamente a concretizzare il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l’intervenuto acquisto della qualità di erede, peraltro, da riferire non al singolo bene, ma a tutti i diritti reali immobiliari ricompresi nell’asse ereditario; l’accettazione tacita di eredità esaurisce i propri effetti nell’ambito dei rapporti regolati dal diritto civile, e non può costituire, di per se stessa, titolo idoneo alla trascrizione, ai sensi dell’art. 2657 cod. civ., tanto da richiedere, secondo autorevole opinione, la pronuncia di una sentenza di accertamento quale unico strumento per consentire la trascrizione dell’acquisto mortis causa…” (2052020240724_snciv@s50@a2024@n20520@tO.clean.pdf)
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando che:
“…il regime esonerativo non si estende a qualsivoglia formalità collegabile ad un determinato atto rogato, ricevuto o autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale e sottoposto a registrazione con procedure telematiche, nei termini innanzi ricordati, bensì opera con riguardo agli atti e formalità che, all’interno del sistema di pubblicità immobiliare posto a tutela dei diritti, fanno immediato e diretto riferimento agli effetti giuridici ‘tipici’ del negozio prescelto (compravendita, permuta, ecc.), sulla cui sostanza economica viene, in definitiva, misurata la tassazione…” (2052020240724snciv@s50@a2024@n20520@tO.clean.pdf)
L’ordinanza Cass. n. 20520/2024 chiarisce definitivamente che l’accettazione tacita di eredità e la relativa trascrizione non rientrano nel regime di esenzione/assorbimento previsto dall’art. 10 d.lgs. 23/2011 per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti immobiliari. Le formalità relative sono soggette all’imposta ipotecaria, tassa ipotecaria e imposta di bollo secondo il regime ordinario. La certezza giuridica e fiscale di tali operazioni tutela sia l’erario sia la stabilità dei trasferimenti immobiliari, evitando rischi di contenzioso e interpretazioni estensive delle norme agevolative.