La natura della sentenza che definisce il giudizio di opposizione alla stima – se meramente dichiarativa/accertativa o di condanna – incide direttamente sull’aliquota dell’imposta applicabile. La recente ordinanza Cass. n. 19440/2024 offre un’occasione preziosa per chiarire principi e prassi, fornendo una guida ragionata per professionisti, amministrazioni e operatori.
FerrovieNord S.p.A. impugna dinanzi alle Commissioni Tributarie un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva determinato l’indennità di esproprio e di occupazione dovuta a due proprietarie (Barozza), disponendo il deposito delle relative somme, oltre agli interessi, presso la Cassa Depositi e Prestiti.
La CTP di Milano accoglie il ricorso della società, ritenendo inapplicabile l’aliquota del 3% prevista per le sentenze di condanna e applicando la più favorevole aliquota dell’1% ex art. 8, lett. c), Tariffa parte prima d.P.R. 131/1986. La CTR Lombardia, in appello, ribalta la decisione, ritenendo che la sentenza abbia natura di condanna e confermando l’avviso di liquidazione al 3%. FerrovieNord ricorre in Cassazione.
Regolano la determinazione e il pagamento dell’indennità di espropriazione e occupazione, disponendo che in caso di opposizione alla stima, la Corte d’appello si limiti ad accertare la congruità dell’indennità e, se del caso, a ordinare il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti.
La Corte di Cassazione ribadisce che il giudizio di opposizione alla stima ha natura dichiarativa/accertativa e non di condanna:
“…in materia di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge… esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata… il giudizio… è circoscritto alle questioni relative all’ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell’espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa…” (1944020240715snciv@s50@a2024@n19440@tO.clean.pdf)
“…l’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell’azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà, il deposito dell’indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell’indennità…” (1944020240715snciv@s50@a2024@n19440@tO.clean.pdf)
Il deposito presso la Cassa DDPP è finalizzato:
La Corte richiama numerosi precedenti (Cass. n. 21697/2021, n. 15414/2019, n. 9227/2023, n. 10440/2020, n. 4087/2001, n. 16258/2002, n. 539/2004, SU n. 109/1999, n. 18430/2021) che hanno chiarito:
“…la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%…”
La pronuncia Cass. n. 19440/2024 consolida l’orientamento secondo cui la sentenza che conclude il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio ha natura meramente accertativa e non di condanna, con la conseguenza che l’imposta di registro applicabile è quella dell’1%. Si tratta di una soluzione che tutela sia il soggetto pubblico che il privato, evitando oneri ingiustificati e rispettando la funzione accessoria dell’ordine di deposito, in linea con la ratio pubblicistica della procedura espropriativa.