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Espropriazione. Opposizione alla stima.

La natura della sentenza che definisce il giudizio di opposizione alla stima – se meramente dichiarativa/accertativa o di condanna – incide direttamente sull’aliquota dell’imposta applicabile. La recente ordinanza Cass. n. 19440/2024 offre un’occasione preziosa per chiarire principi e prassi, fornendo una guida ragionata per professionisti, amministrazioni e operatori.

2. Il caso concreto: fatti, domande e vicenda processuale

2.1. I fatti

FerrovieNord S.p.A. impugna dinanzi alle Commissioni Tributarie un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ad una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva determinato l’indennità di esproprio e di occupazione dovuta a due proprietarie (Barozza), disponendo il deposito delle relative somme, oltre agli interessi, presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La CTP di Milano accoglie il ricorso della società, ritenendo inapplicabile l’aliquota del 3% prevista per le sentenze di condanna e applicando la più favorevole aliquota dell’1% ex art. 8, lett. c), Tariffa parte prima d.P.R. 131/1986. La CTR Lombardia, in appello, ribalta la decisione, ritenendo che la sentenza abbia natura di condanna e confermando l’avviso di liquidazione al 3%. FerrovieNord ricorre in Cassazione.

3. Quadro normativo: tariffa dell’imposta di registro e testo unico espropri

3.1. Art. 8 Tariffa parte prima d.P.R. 131/1986

  • Lettera b): Prevede l’aliquota del 3% per le sentenze di condanna al pagamento di somme.
  • Lettera c): Prevede l’aliquota dell’1% per i provvedimenti giudiziari che accertano diritti a contenuto patrimoniale, senza statuizione di condanna.

3.2. Artt. 28 e 54 d.P.R. 327/2001

Regolano la determinazione e il pagamento dell’indennità di espropriazione e occupazione, disponendo che in caso di opposizione alla stima, la Corte d’appello si limiti ad accertare la congruità dell’indennità e, se del caso, a ordinare il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti.

4. La natura del giudizio di opposizione alla stima e la funzione dell’ordine di deposito

4.1. Giudizio di opposizione: accertamento vs condanna

La Corte di Cassazione ribadisce che il giudizio di opposizione alla stima ha natura dichiarativa/accertativa e non di condanna:

“…in materia di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, oggetto del giudizio è la congruità e conformità di essa ai criteri di legge… esulando dall’ambito di quel giudizio le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata… il giudizio… è circoscritto alle questioni relative all’ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell’espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa…” (1944020240715snciv@s50@a2024@n19440@tO.clean.pdf)

“…l’ordine di deposito non costituisce, infatti, il petitum dell’azione di opposizione alla stima, il bene della vita che il creditore intende realizzare con la proposizione di questo giudizio, né tale ordine è pronunciato dal giudice nel suo interesse ed a suo favore, anzi tutt’altro, dal momento che l’espropriato dovrà attendere lo svincolo definitivo della somma depositata, al termine del procedimento, per poter ottenere il ristoro economico del bene espropriato. In realtà, il deposito dell’indennità costituisce un adempimento funzionale e prodromico al completamento del più complesso procedimento espropriativo che si sviluppa in ambito amministrativo, quale fase transitoria ed intermedia tra la determinazione provvisoria e quella definitiva dell’indennità…” (1944020240715snciv@s50@a2024@n19440@tO.clean.pdf)

4.2. Ordine di deposito presso la Cassa DDPP: funzione accessoria

Il deposito presso la Cassa DDPP è finalizzato:

  • alla tutela di eventuali diritti di terzi sull’indennità,
  • a evitare rischi di azioni di ripetizione d’indebito da parte dell’ente espropriante,
  • non a garantire un pagamento diretto ex lege all’espropriato.

5. Orientamenti giurisprudenziali e superamento dei contrasti

La Corte richiama numerosi precedenti (Cass. n. 21697/2021, n. 15414/2019, n. 9227/2023, n. 10440/2020, n. 4087/2001, n. 16258/2002, n. 539/2004, SU n. 109/1999, n. 18430/2021) che hanno chiarito:

  • La sentenza che definisce il giudizio di opposizione alla stima non è sentenza di condanna, ma di mero accertamento di diritti patrimoniali;
  • L’ordine di deposito è provvedimento accessorio, non costitutivo di una pretesa immediatamente esecutiva in favore dell’espropriato;
  • L’aliquota applicabile dell’imposta di registro è l’1%, ai sensi dell’art. 8 lett. c), Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986.

“…la sentenza che, all’esito di un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima, ne accerti l’esatto ammontare e disponga il deposito della differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, non ha natura di condanna bensì di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ed è, pertanto, soggetta all’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1%…”

6. Profili processuali e ricadute pratiche

6.1. Effetti sulle parti

  • Espropriante: deve depositare presso la Cassa DDPP la differenza tra quanto liquidato giudizialmente e quanto già riconosciuto in sede amministrativa, ma non è tenuto al pagamento diretto in favore dell’espropriato.
  • Espropriato: acquisisce un diritto a percepire la somma solo dopo lo svincolo, secondo le regole amministrative e previa verifica di eventuali diritti di terzi.

6.2. Effetti fiscali

  • Applicazione dell’aliquota dell’1% sulle sentenze di opposizione alla stima (accertamento), non del 3% (condanna).
  • La statuizione sull’imposta può essere corretta anche successivamente, mediante procedimento di correzione di errore materiale, se l’ordine di deposito sia stato omesso.

7. Riflessioni operative e spunti per amministrazioni e professionisti

7.1. Per la Pubblica Amministrazione

  • Verificare la natura delle sentenze di opposizione alla stima prima di liquidare l’imposta di registro.
  • Applicare correttamente l’aliquota dell’1% per evitare contenziosi e richieste di rimborso.

7.2. Per i privati e i tecnici

  • In caso di avvisi di liquidazione al 3% per sentenze di opposizione alla stima, valutare la fondatezza del provvedimento e, se del caso, proporre ricorso.
  • Considerare che il mero ordine di deposito presso la Cassa DDPP non è titolo esecutivo per il pagamento immediato.

La pronuncia Cass. n. 19440/2024 consolida l’orientamento secondo cui la sentenza che conclude il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio ha natura meramente accertativa e non di condanna, con la conseguenza che l’imposta di registro applicabile è quella dell’1%. Si tratta di una soluzione che tutela sia il soggetto pubblico che il privato, evitando oneri ingiustificati e rispettando la funzione accessoria dell’ordine di deposito, in linea con la ratio pubblicistica della procedura espropriativa.

A.N.P.T.ES.
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