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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE OMISSIS
MEMORIA ILLUSTRATIVA
(RIC. N. OMISSIS – C.C. DEL OMISSIS )
OMISSISI
C O N T R O
COMUNE OMISSIS
Con la presente memoria, la societa’ ricorrente intende replicare ai rilievi formulati dal comune ed in particolare intende fare chiarezza su alcuni aspetti decisivi della controversia.
Intanto, si ritiene opportuno anticipare sin d’ora alcune considerazioni conclusive, utili anche ai fini di un piu’ chiaro inquadramento delle contrapposte posizioni delle parti nell’ambito del presente giudizio. Al di la’ dei rilievi formulati del comune (tutti smentiti dalla presente memoria), il presente giudizio poggia su una serie di dati di fatto che restano incontrovertibile e cioe’:
M O T I V I
Con il primo motivo del ricorso incidentale (pagg. 16/18), il comune ha eccepito l’inammissibilita’/improcedibilita’ del ricorso principale sostenendo:
che la societa’ ricorrente avrebbe presentato una prima istanza di emissione del decreto sanante [con la nota del 3.12.2012 assunta al protocollo del comune con il n. OMISSISI del 6.12.2012 (doc. n. 12 fascicolo ricorrente)];
L’eccezione e’ manifestamente infondata in fatto ancor prima che in diritto, in quanto e’ stata articolata su una premessa non corrispondente al vero (asserita richiesta di emissione del decreto sanante ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001) e su una conclusione conseguentemente erronea (asserita formazione del silenzio – inadempimento).
A tal fine, e’ sufficiente limitarsi a constatare che non corrisponde affatto al vero l’affermazione secondo la quale “…con nota prot. OMISSISI
del 6 dicembre 2012 (…) la ricorrente aveva invitato il comune ad emettere un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001” (ricorso incidentale pag. 16 ultimi 3 righi).
In particolare, con la citata nota prot. 60278 del 6.12.2012 (vedi pag. 3), la societa’ ricorrente aveva invece testualmente prospettato quanto segue:
“Quanto sopra premesso e nel confermare la disponibilita’ per la ricerca di una soluzione transattiva che possa ragionevolmente e legittimamente contemperare gli opposti interessi delle parti, con la presente formuliamo le seguenti proposte per effetto delle quali:
Appare dunque con sufficiente chiarezza che con la citata nota la societa’ ricorrente si era semplicemente limitata a proporre la “nomina di un collegio di tre tecnici” che avesse l’incarico di stabilire le voci risarcitorie ed indennitarie previste dall’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, in vista della emissione del relativo decreto sanante ovvero della sottoscrizione del contratto misto permuta/transazione. Va da se’ che la richiamata nota prot. n. OMISSISI del 6.12.2012, contrariamente a quanto il comune ha erroneamente ritenuto di potervi ravvisare, non puo’ invece integrare gli estremi della domanda diretta alla emissione del decreto sanante ex art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001:
La constatazione dunque che la nota prot. n. 60278 del 6.12.2012 (contenente una proposta transattiva a cui erano sottesi posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo) non formulasse alcuna espressa richiesta di emissione del decreto sanante ex art. 42 bis, esclude coerentemente e conseguentemente sia che la stessa possa integrare gli estremi della istanza dalla cui presentazione scaturisca per l’amministrazione l’obbligo di attivare e concludere il procedimento amministrativo previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990, sia che possa ritenersi legittimamente formato alcun silenzio inadempimento sulla stessa, sia infine che la risposta fornita dal comune (con la nota del 7.3.2013 con cui l’ente reiterava la diffida alla societa’ ricorrente a formalizzare la stipula della cessione definitiva delle aree indicate nell’accordo bonario del 23.11.2000) possa rappresentare il provvedimento espresso che l’amministrazione ha l’obbligo di emettere a conclusione del procedimento.
Ne consegue dunque che la nota del 27.8.2013 rappresenta le prima ed unica istanza con la quale la societa’ ricorrente ha richiesto espressamente al comune di voler “…attivare e concludere il procedimento diretto ad emettere il decreto di acquisizione sanante secondo la previsione dell’art. 42 d.p.r. n. 327/2001…”. Sulla stessa si e’ formato il silenzio impugnato con il presente giudizio.
Del tutto inappropriato ed irrilevante si rivela dunque il richiamo fatto dal comune ai noti principi (peraltro del tutto condivisibili) stabiliti in materia dalla giurisprudenza, posto che essi attengono a fattispeci ontologicamente diverse da quelle oggetto del presente giudizio.
Nel confermare estensivamente quanto gia’ prospettato in merito da questa difesa con il ricorso principale (cfr. la premessa pagg. 5/8), in questa sede e’ sufficiente limitarsi a considerare quanto segue perche’ tutti i rilievi formulati dal comune siano superati e travolti.
Se l’accordo bonario del 23.11.2000 rappresenta un atto endoprocedimentale del procedimento di esproprio (come sostiene questa difesa), esso e’ comunque sempre implicitamente, strutturalmente e funzionalmente condizionato alla legittima del conclusione del relativo procedimento di esproprio. Conclusione che si sostanzia nella sottoscrizione del contratto di cessione bonaria ovvero in alternativa con la emissione del decreto di esproprio. Qualora il contratto di cessione bonaria ovvero il decreto di esproprio non intervengano entro il termine finale di efficacia della pubblica utilita’, l’accordo resta definitivamente privo di efficacia e sostanzialmente irrilevante, superato e travolto (cfr. ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione indicata nella premessa del ricorso principale: pagg. 5/8).
Cio’ posto, nella fattispecie dagli atti gia’ prodotti in giudizio risulta che con deliberazione del c.c. n. OMISSISI del 29.4.1999, il Comune di OMISSISI ha approvato il piano particolareggiato di cui trattasi che e’ divenuto efficace in data 22.6.1999 a seguito della pubblicazione, ai sensi della legge n. 1150/1942 e della legge regionale n. 31/1997, sul Bollettino Ufficiale della Regione OMISSISI.
Orbene, e’ noto che l’approvazione del piano particolareggiato ha comporta “ope legis” la dichiarazione di pubblica utilita’ delle opere ivi previste ed e’ altrettanto noto che la legge ha espressamente determinato in dieci anni l’efficacia della pubblica utilita’ del piano particolareggiato. In particolare, l’art. 16 della legge n. 1150/1942 (nel suo testo storico vigente “ratione temporis”) prevede testualmente che “Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni dieci, entro il quale il piano particolareggiato dovra’ essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni”.
Pertanto, entro il citato termine finale di efficacia della pubblica utilita’ (spirato infruttuosamente in data 22.6.2009) ne’ le parti hanno proceduto alla cessione bonaria delle aree di cui trattasi ne’ il Comune di OMISSISI ha emesso il decreto di esproprio, ipotesi questa pur espressamente prevista dall’accordo bonario del 23.11.2000.
Si noti altresi’ che e’ parimenti infruttuosamente spirato anche il termine finale specificamente previsto per la emissione del decreto di esproprio posto che, con la deliberazione della g.c. n. 310 del 24.6.1999 (doc. n. 4), il Comune di OMISSISI aveva stabilito l’inizio delle espropriazioni entro un anno (scadente il 24.6.2000) dall’approvazione della deliberazione e la loro conclusione entro il termine di cinque anni (scadente al piu’ tardi il 24.6.2005) dal loro inizio.
Se invece l’accordo del 23.11.2000 rappresenta piu’ genericamente un accordo accessivo al piano particolareggiato (come sostenuto dal comune), esso deve ritenersi comunque privo di efficacia atteso che, per effetto del citato art. 16 della legge n. 1150/1942, in data 22.6.2009 il piano particolareggiato di cui trattasi ha perso efficacia a seguito dell’infruttuoso decorso del termine di 10 anni decorrenti dalla sua approvazione (intervenuta in data 22.6.2009). Il comune dunque non puo’ legittimamente formulare domande che siano fondate o comunque riconducibili ad un piano particolareggiato che e’ ormai priva di efficacia.
Per l’effetto, la conclusione inevitabile e’ che i terreni oggetto di causa, sui quali e’ stata realizzata l’opera pubblica di cui trattasi, risultano tuttora occupati “sine titulo”. A tale situazione patologica ed anomala la ricorrente ha inteso porre rimedio chiedendo al comune l’acquisizione delle aree illecitamente occupate con il pagamento delle somme risarcitorie ed indennitarie previste dall’art. 42 d.p.r. n. 327/2001.
Il Comune di OMISSISI ha infruttuosamente tentato di sostenere che la scrittura privata del 23.11.2000 rappresenti una vera e propria cessione definitiva delle aree di cui trattasi, gia’ perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi e gia’ produttiva degli effetti traslativi della proprieta’. La tesi e’ stata suffragata sostenendo che tale fosse la effettiva volonta’ delle parti risultante dagli atti del procedimento e dalla corrispondenza intercorsa tra le stesse.
3.1) quanto alla asserita volonta’ della cessione definitiva
La citata tesi non ha pregio ed, al contrario di quanto sostenuto, e’ smentita paradossalmente proprio dalla intensa corrispondenza scambiata dalle parti, dall’esame della quale emerge “per tabulas” che invece le parti hanno sempre inteso far riferimento ad un futuro contratto definitivo di cessione delle aree da formalizzare e da firmare.
In particolare, e’ sufficiente a tal fine notare:
che con nota prot. n. OMISSISI del 22.5.2009 avente ad oggetto “…accordo preliminare per la cessione delle aree ai fini della realizzazione del parcheggio Mobilita’ Alternativa – 1 stralcio”, il comune scriveva testualmente quanto segue: “Con riferimento al contratto preliminare – accordo bonario sottoscritto in data 23.11.2000 ed alla vostra nota riportata in oggetto,…, vi invitiamo ad intervenire all’incontro presso gli uffici tecnici sito in Piazza della Genga per il giorno 3 giugno alle ore 15.30 per definire tempi e modalita’ relative alla cessione definitiva al Comune di OMISSISI delle seguenti porzioni di terreno…” (doc. n. 8 fascicolo ricorrente);
che con nota prot. n. OMISSISI del 16.11.2009, il comune ribadiva che “…per quanto concerne i rapporti sinallagmatici sottesi allo schema di accordo del 23.11.2000 stipulati tra la OMISSIS ed il Comune, non vi e’ alcuna causa ostativa che impedisca la cessione definitiva dei terreni in esso indicati…” (doc. n. 10 fascicolo ricorrente);
Le citate espressioni testualmente riportate sono chiare ed inequivoche e risultano oggettivamente incompatibili con la tesi della difesa del comune che ha invece ravvisto nella scrittura privata del 23.11.2000 una asserita cessione definitiva delle aree di cui trattasi, gia’ perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi e gia’ produttiva degli effetti traslativi della proprieta’.
Se (in linea puramente teorica) la tesi di controparte fosse fondata, va da se’ che non ci sarebbe stato bisogno che il comune avesse reiteratamente invitato la societa’ ricorrente a sottoscrivere il contratto definitivo di cessione delle aree di cui trattasi. Segno questo incontrovertibile che evidentemente la scrittura privata del 23.11.2000 non aveva invece trasferito in capo al comune la proprieta’ delle aree di cui trattasi.
Inoltre, se il comune ha sostenuto di essere gia’ proprietario delle aree di cui trattasi, il relativo onere della prova avrebbe imposto di produrre in giudizio il relativo titolo di proprieta’ munito degli estremi della trascrizione nei pubblici registri. Non avendolo fatto, cio’ esclude in radice che il titolo di proprieta’ possa essere rappresentato dalla scrittura di schema bonario del 23.11.2000, considerato (quanto meno) che esso non scalfisce e non pregiudica il titolo di proprieta’ delle aree trascritto nei pubblici registri prodotto dalla societa’ ricorrente (doc. n. 2 fascicolo ricorrente).
Quanto infine al rilievo che la aree di cui trattasi non sarebbero oggetto del procedimento di esproprio, esso e’ smentito:
3.2) (in subordine) quanto alla nullita’ del contratto di cessione
Quanto esposto nel precedente paragrafo appare di per se’ sufficiente a sgombrare il campo dalla relativa eccezione sollevata dal comune.
Tuttavia, per mero scrupolo difensivo, corre l’obbligo di aggiungere che, qualora si ritenesse astrattamente di ravvisare nella scrittura privata del 23.11.2000 una vera e propria cessione definitiva (come sostiene il comune), essa sarebbe comunque inefficace ed invalida perche’ affetta da evidente causa di nullita’. Pertanto, essa non sarebbe stata comunque idonea a produrre alcun effetto traslativo della proprieta’ in capo al comune.
In primo luogo, emerge immediatamente che se davvero la scrittura privata del 23.11.2000 rappresentasse un asserito atto di cessione definitivo gia’ produttivo dell’effetto traslativo della proprieta’, esso sarebbe certamente nullo per via della mancata allegazione allo stesso del certificato di destinazione urbanistica. E’ appena il caso di ricordare infatti che l’art. 18/2 della legge n. 45/1987 (nel suo testo storico vigente “ratione temporis” il cui contenuto e’ stato pedissequamente trasfuso nell’art. 30 d.p.r. n. 380/2001 ora vigente) prevedeva testualmente quanto segue:
“Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata….”
(articolo abrogato dall’art. 136 d.lgs. 6 giugno 2001 n. 378 con la decorrenza indicata nell’art. 138 dello stesso decreto e dall’art. 136 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, con la decorrenza indicata nell’art. 138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell’art. 30 del testo unico emanato con il suddetto d.p.r. n. 380 del 2001).
Tanto basta a travolgere e superare il rilievo del comune.
In secondo luogo (e solo per completezza), la possibilita’ che lo schema di accordo bonario del 23.11.2000 possa configurare una vera e propria cessione definitiva delle aree con effetto traslativo della proprieta’ in capo al comune appare esclusa dalla constatazione che l’atto del 23.11.2000 e’ stato sottoscritto direttamente dal dirigente del settore lavori pubblici e dal dirigente del settore urbanistica e bei ambientali. Orbene, i citati dirigenti non sembrano direttamente investiti della competenza e della capacita’ a formare e manifestare la volonta’ dell’ente comunale nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica che presidia la sottoscrizione dei contratti del comune. Procedimento al quale partecipano ordinariamente gli organi collegiali istituzionalmente deputati a formare e manifestare la volonta’ dell’ente comune nella materia di cui trattasi (urbanistica ed edilizia, piani particolareggiati, ecc.).
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Sulla scorta di quanto sopra, si insiste nell’accoglimento delle domande formulate con il ricorso principale e nel rigetto delle domande formulate dal Comune di OMISSISI con il ricorso incidentale contenente domanda riconvenzionale.
OMISSIS