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OMISSIS
Oggetto:
Progetto allocazione iniziative produttive nelle maglie OMISSIS – terzo stralcio
Riferimento: decreto occupazione temporanea d’urgenza n. OMISSIS del 6.4.2004
Proprietario espropriato: OMISSIS
Terreno espropriando: foglio OMISSIS particella OMISSIS (superficie totale 10.144 mq. e superficie da espropriare 3.565 mq.)
Il signor OMISSIS, assistito ai fini del presente atto dall’Avv. OMISSIS
OSSERVA ED ESPONE
quanto segue.
Il nominativo istante e’ proprietario del fondo espropriando sito nel Comune di OMISSIS distinto in catasto al foglio OMISSIS particella OMISSIS (superficie totale 10.144 mq. e superficie da espropriare 3.565 mq.)
Con il presente atto, lo scrivente intende ottenere lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria determinata da codesta amministrazione.
A tale, nel far riferimento alla corrispondenza intercorsa tra le parti, si richiamano i provvedimenti in oggetto atto prot. n. 1241 del 28.11.2007 del Comune di OMISSIS (trasmessa con atto prot. n. OMISSIS del 10.12.2007 del Consorzio ASI di OMISSIS) con i quali le amministrazioni indirizzo hanno tra l’altro determinato ed offerto l’indennita’ provvisoria di esproprio e l’indennita’ per opere accessorie rispettivamente nella somma di euro 17.404,80 e di euro 5.232,02 e cosi’ per la somma complessiva di euro 22.636,82.
Cio’ premesso, lo scrivente intende richiedere con il presente atto il nulla osta ed il decreto di per lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio di cui sopra, fermo restando ovviamente il diritto a spiegare in sede giurisdizionale la opposizione alla stima ed a rivendicare la maggiore indennita’ di esproprio che fosse riconosciuta dal giudice competente.
Il diritto a percepire l’indennita’ provvisoria di esproprio offerta dall’amministrazione espropriante trova giustificazione e titolo prioritariamente nella stessa legge posto che l’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 dispone espressamente che “qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario puo’ in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.
Tanto basta perche’ codesta amministrazione provveda allo svincolo ed al pagamento della indennita’ di cui trattasi.
Si deve aggiungere per completezza di indagine che il diritto a percepire l’indennita’ provvisoria e’ altresi’ riconosciuto ormai da tempo (e dunque anche sotto la vigenza del quadro normativo antecedente l’entrata in vigore del d.p.r. n. 327/2001) dalla pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con la nota sentenza n. 541 del 21.1.1991 emessa a Sezioni Unite, ha tra l’altro cosi’ testualmente stabilito:
“NELLA IPOTESI DI ESPROPRIAZIONE – QUALE QUELLA IN ESAME – REGOLATA DALLA LEGGE N. 865 DEL 1971, LO SVINCOLO, A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 55 DELLA LEGGE DEL 1865, È SUBORDINATO AL SOLO NULLA OSTA DELL’AUTORITÀ REGIONALE, CON LA CONSEGUENZA CHE ILLEGITTIMAMENTE ESSO È NEGATO PER LA CONSIDERAZIONE CHE L’ESPROPRIATO HA PROPOSTO OPPOSIZIONE ALLA STIMA (V. IN TAL SENSO, CONS. STATO, SEZ. I, 10 GIUGNO 1977 N. 360). ESSENDO DISANCORATO DALLA DEFINITIVITÀ DELLA INDENNITÀ, LO SVINCOLO PUÒ, QUINDI, ESSERE DISPOSTO INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPOSIZIONE, O MENO, DELLA OPPOSIZIONE E, NEL CASO INVERSO, PUÒ ESSERE CHIESTO SENZA PRECLUDERE L’OPPOSIZIONE CHE SIA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA”.
Si aggiunga che con il parere del 10.6.1977 n. 360 (richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 549/1991), il Consiglio di Stato Sezione I ha tra l’altro precisato che sarebbe illegittimo il rifiuto opposto dall’amministrazione espropriante al rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento della indennita’ provvisoria di esproprio fondato sulla considerazione che l’espropriato abbia proposto opposizione alla stima.
Si aggiunga per completezza di indagine che la Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce motivo di risarcimento danni per l’espropriato ogni comportamento dell’amministrazione espropriante che si concretizzi nell’impedimento dello svincolo tempestivo dell’indennita’ e nel ritardo del versamento dell’indennita’ definitiva, impedendone e ritardandone il relativo pagamento.
In particolare, “…la tardiva riscossione dell’indennità derivante dalla mancata osservanza dei termini che scandiscono lo svolgimento della procedura espropriativa sarebbe sufficiente a ravvisare la negligenza dell’espropriante e il conseguente obbligo di risarcire i danni che da essa sono derivati” (Cass. n. 11523 del 17.5.2007).
Infine, si richiama l’attenzione di codesta amministrazione sul principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui il cittadino espropriato ha diritto anche al maggior danno (da svalutazione monetaria) nell’ipotesi in cui l’amministrazione espropriante rifiuti il rilascio del nulla osta per lo svincolo ed il pagamento degli importi liquidati a titolo provvisorio e di conguaglio a seguito della determinazione dell’indennità definitiva, che essa amministrazione abbia gia’ depositato alla Cassa DD.PP. (Cass. n. 12457 del 6.5.2008).
Al fine di sgomberare immediatamente il terreno di ipotetiche questioni facilmente prevedibili, si rende necessario precisare che l’esproprio oggetto della presente istanza non e’ finalizzato alla attuazione di interventi di “riforma economico – sociale”.
A tal fine, si richiama l’attenzione sulla circostanza che l’art. 37/1 d.p.r. n. 327/2001 (come sostituito dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007) precisa che indennita’ dove essere decurtata del 25 % qualora trattasi di espropriazioni finalizzate all’attuazione di interventi di riforma economica sociale.
Cio’ premesso, l’applicazione dell’abbattimento del 25 % della indennita’ di esproprio di cui trattasi non puo’ trovare applicazione nella fattispecie.
– CORTE CASSAZIONE N. 24863 DEL 24.10.2008
A dimostrazione della indicata falsa, erronea ed illegittima applicazione della norma fatta da codesta amministrazione, si deve richiamare l’attenzione della stessa sulla recente sentenza n. 24863 del 24.10. 2008 con la quale la Corte di Cassazione ha espressamente che agli espropri finalizzati alla realizzazione di piani produttivi (quale e’ certamente quello di cui trattasi) non si applica l’abbattimento del 25 % previsto dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007.
In particolare, la Corte di Cassazione ha testualmente stabilito quanto segue:
“E d’altra parte alla fattispecie non è invocabile neppure lo ius superveniens costituito dalla legge n. 244/2007 art. 2 commi 89 e 90 in base ai quali “Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico – sociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento”: sia per la sua inapplicabilità ratione temporis alla fattispecie, dato che la norma intertemporale di cui al menzionato comma 90, prevede una limitata retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità di espropriazione solo con riferimento “ai procedimenti espropriativi” e non anche ai giudizi in corso (Cass. sez. un. 5269/2008, nonchè 11480/2008); sia per il fatto che l’espropriazione in oggetto non rientra in quest’ultima categoria individuata da quest’ultima normativa, bensì nella prima generale ipotesi per la quale anch’essa dispone “che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene“.
A seguito della determinazione ed offerta della prima indennita’ provvisoria di esproprio, e’ sopraggiunta la legge n. 244/2007 che ha introdotto il nuovo criterio del valore di mercato al quale codeste amministrazioni devono conformarsi per legge. A tutt’oggi, nessuna nuova comunicazione e’ intervenuta in tal senso.
Nella fattispecie, la responsabilita’ per danno erariale (ferme restando le ragioni gia’ esposte) appare di per se’ gia’ ampiamente configurabile quanto meno sotto due diversi e distinti profili.
In primo luogo, e’ appena il caso di precisare che codeste amministrazioni esproprianti sono inadempienti all’obbligo imposto dalla legge di rideterminare d’ufficio (senza dunque la necessita’ della istanza di parte) l’indennita’ di esproprio provvisoria in conformita’ ed alla luce del nuovo criterio legale (valore di mercato) introdotto per effetto della sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale e dell’art. 2 commi 89 e 90 della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria anno 2008).
In realta’, a seguito della sentenza della citata Corte Costituzionale n. 348 del 24.10.2007 e dell’art. 2 commi 89 e 90 della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria anno 2008), l’amministrazione espropriante ha l’obbligo espresso ed ineludibile imposto dalla legge (vedi legge costituzionale n. 87/1953) di integrare gli atti del procedimento di esproprio mediante la nuova e tempestiva formulazione al cittadino della offerta della indennita’ di esproprio provvisoria, ovviamente rideterminata alla luce ed in conformita’ ai principi stabiliti dal citato nuovo sopraggiunto quadro normativo. La circostanza che finora codesta amministrazione non abbia fornito al proprietario espropriato i necessari aggiornamenti in merito costituisce motivo aggravante della denunciata resposabilita’.
Come e’ noto, l’art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001 precede che “…il proprietario puo’ in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.
Fermo restando comunque il primo profilo indicato di responsabilita’, codeste amministrazioni – omettendo di provvedere al deposito presso la Cassa DD.PP. della indennita’ di esproprio (nella entita’ legittimamente determinata alla luce del nuovo quadro normativo) – si sono rese e sono gia’ tuttora responsabili anche dei danni causati al cittadino dal mancato esercizio del diritto (previsto espressamente dal citato art. 26/5 d.p.r. n. 327/2001) di percepire in ogni tempo l’indennita’ provvisoria offerta. Va da se’ che tale comportamento costituisce un illecito extracontrattuale sanzionabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. e si pone quale fatto generatore del danno che deve essere determinato non solo nell’ammontare della indennita’ provvisoria di esproprio nella misura legittimamente spettante (valore di mercato), ma anche nella rivalutazione monetaria istat e negli interessi legali sulla citata somma rivalutata. Sul punto specifico, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione netta in difesa del diritto del cittadino espropriato: “la domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione, introdotta per mezzo dell’opposizione alla stima, si distingue per “causa petendi et petitum” dall’azione, pure promossa, in via alternativa, dall’espropriato, di ingiustificato arricchimento dell’espropriante e risarcimento del danno costituito dalla differenza tra la giusta indennità e l’indennità provvisoria determinata in via amministrativa, poichè, quanto all’oggetto, esso è costituito nella seconda dalla condanna (a titolo di ingiustificato arricchimento o di risarcimento), in via diretta, alle differenze tra la giusta indennità, accertabile dal giudice “incidenter tantum”, e quanto versato e depositato a titolo di indennità provvisoria, e nella prima dall’accertamento della giusta indennità, e di conseguenza dalla condanna al deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle differenze rispetto alla somma depositata a titolo definitivo, conseguendone che tra le due cause, iniziate separatamente, non sussiste litispendenza. (Nella specie l’espropriato aveva agito davanti al tribunale per l’ingiustificato arricchimento o per il risarcimento del danno, non essendo ancora intervenuta la stima amministrativa, e, al sopravvenire di questa, aveva proposto opposizione davanti alla Corte d’Appello)”(Cass. 18.1.2000 n. 467).
In merito alla responsabilita’ degli amministratori e dei dipendenti pubblici per danno erariale, la giurisprudenza e’ copiosa ed in equivoca. E’ stato infatti stabilito:
Null’altro occorre aggiungere sul punto.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
INESISTENZA DI DIRITTI DI TERZI
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il signor OMISSIS
D I C H I A R A
che sul terreno di cui sopra oggetto del procedimento di esproprio non sussistono diritti di terzi e che i terreni stessi sono liberi da pesi, trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi.
Ad ogni buon conto ed al fine di eliminare qualsiasi rischio e/o responsabilita’ in capo all’amministrazione espropriante,
D I C H I A R A
altresi’ di assumere espressamente ogni responsabilita’ in ordine ad eventuali diritti, rivendicazioni e domande di terzi e per l’effetto di tenere indenne sotto il profilo indicato il Comune di OMISSIS ed il Consorzio ASI di OMISSIS.
Allega a tal fine la fotocopia documento di identita’.
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In forza dei dei motivi prospettati e fermi restando ovviamente gli ulteriori adempimenti di legge indicati, lo scrivente
C H I E D E
alle amministrazioni indirizzo:
Nel contempo
D I F F I D A
codeste amministrazioni a voler provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti previsti dal d.p.r. n. 327/2001, ivi espressamente compresi:
A V V E R T E
infine che in caso di ritardo o di omissione nell’approntamento degli adempimenti obbligatori di cui sopra, lo scrivente provvedera’ ad agire nelle competenti sedi per l’accertamento delle responsabilita’ civili, erariali e contabili nonche’ penali.
Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, lo scrivente chiede di essere preventivamente informato in ordine alle decisioni che saranno assunte.
OMISSIS