Il tema della giurisdizione nelle controversie risarcitorie relative a danni conseguenti a procedimenti espropriativi per pubblica utilità è di particolare rilievo sia per la tutela del privato proprietario che per la razionalità ed effettività dell’azione amministrativa. La questione si complica ulteriormente quando il danno lamentato non deriva direttamente dall’atto ablativo, ma da comportamenti materiali della pubblica amministrazione (come la demolizione o il danneggiamento di manufatti) posti in essere nell’ambito dell’esecuzione di opere pubbliche. L’ordinanza Cass. n. 19788/2024 rappresenta uno snodo giurisprudenziale fondamentale per comprendere i criteri di riparto della giurisdizione e la qualificazione delle domande risarcitorie connesse all’attività espropriativa.
Il sig. “Omis”, comproprietario di un immobile sito a San Pier Niceto (ME), conveniva in giudizio il Comune e la società Im.Mo.Ter S.r.l. chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per la demolizione e il danneggiamento di un impianto molitorio, avvenuti durante l’occupazione dell’immobile, finalizzata all’ampliamento di una piazza. L’azione aveva ad oggetto la lamentata illegittimità della condotta nell’ambito di una procedura espropriativa.
Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione, e la Corte d’appello di Messina rigettava l’appello, attribuendo la controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto i danni erano collegati all’attività autoritativa comunale giustificata dalla norma attributiva del potere.
“Omis” proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che, se la domanda risarcitoria non contesta la legittimità dell’atto amministrativo, ma si fonda sulla lesione di un diritto soggettivo, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario. Sottolineava di aver proposto la domanda risarcitoria prima ancora della determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione.
L’art. 42, comma 3, Cost. sancisce la possibilità di espropriazione per pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo. Il potere ablativo si esercita attraverso provvedimenti amministrativi e comportamenti esecutivi finalizzati alla realizzazione dell’opera pubblica.
La Cassazione richiama una serie di decisioni della Corte costituzionale che hanno chiarito i limiti della giurisdizione esclusiva amministrativa:
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito:
La Cassazione conferma che la controversia, instaurata con citazione notificata nel 2008, è soggetta alla disciplina post legge 205/2000. Ribadisce che:
“…sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando il comportamento della Pubblica Amministrazione, cui si ascrive la lesione oggetto della domanda, sia la conseguenza di un assetto di interessi conformato da un originario provvedimento ablativo, espressione di un potere amministrativo in concreto esistente, riguardante l’individuazione e la configurazione dell’opera pubblica sul territorio, cui la condotta successiva si ricollega in senso causale (cfr. Cass., Sez. Un., 16/04/2018, n. 9334; 29/01/2018, n. 2145; 11/07/2017, n. 17110), mentre sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario soltanto per quelle condotte connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica, compiute su immobili fin dall’origine esclusi dall’oggetto di questa…”
Nel caso di specie, il danno lamentato (demolizione dell’impianto molitorio) era conseguenza diretta dell’attività espropriativa e della realizzazione dell’opera pubblica, non essendo stato dedotto che il manufatto fosse estraneo alla procedura.
La Corte chiarisce che:
L’eventuale proposizione di entrambe le domande non determina connessione, poiché il titolo giuridico è distinto: da un lato l’ablazione legittima, dall’altro il comportamento dannoso anche se legato all’esercizio del potere.
L’ordinanza Cass. n. 19788/2024 conferma l’orientamento secondo cui i comportamenti della P.A. che cagionano danni nell’ambito di un procedimento espropriativo per pubblica utilità, se riconducibili funzionalmente all’esercizio di potere amministrativo, sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Solo i comportamenti meramente materiali, privi di qualsiasi collegamento con il potere, restano affidati alla giurisdizione ordinaria. La distinzione tra opposizione alla stima e domanda risarcitoria va mantenuta netta, a tutela della certezza del diritto e dell’effettività della tutela giurisdizionale.