L’avvio del procedimento di esproprio rappresenta una fase fondamentale all’interno della procedura espropriativa. È il momento in cui l’amministrazione comunica formalmente al proprietario di un bene che è stata avviata una procedura diretta all’ablazione coattiva della sua proprietà per finalità di pubblica utilità.
Si tratta di un atto obbligatorio previsto dalla legge, finalizzato a garantire la trasparenza, la partecipazione e il contraddittorio, elementi essenziali in ogni procedimento amministrativo che possa incidere su diritti costituzionalmente garantiti come quello di proprietà.
Il D.P.R. 327/2001 (Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) disciplina all’art. 11 l’avvio del procedimento. Secondo la norma, l’autorità espropriante deve comunicare l’avvio della procedura:
La comunicazione deve avvenire in forma individuale, tramite notifica personale o PEC, e deve contenere una serie di indicazioni obbligatorie.
L’avviso di avvio del procedimento espropriativo deve essere redatto in modo chiaro, completo e dettagliato. Deve contenere:
Nel caso in cui il bene sia oggetto di esproprio per una variante urbanistica o per la realizzazione di un’opera non ancora approvata, la comunicazione deve avvenire anche nella fase di adozione degli strumenti urbanistici.
L’avviso non è un atto meramente informativo, ma un adempimento essenziale per il rispetto dei principi del giusto procedimento amministrativo. Ha tre funzioni principali:
La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento comporta la violazione dell’art. 7 della legge 241/1990 e rende illegittimi gli atti successivi, inclusa la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di esproprio.
L’autorità espropriante deve notificare l’avviso a ciascun interessato, individualmente, mediante:
Qualora non sia possibile identificare gli interessati per irreperibilità o incertezza soggettiva, è consentita la pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio e su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Il proprietario o titolare di altro diritto può, entro il termine indicato (generalmente 30 giorni), esercitare il diritto di partecipazione mediante:
L’amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni presentate e motivare nella dichiarazione di pubblica utilità l’eventuale mancato accoglimento.
L’avvio non comporta ancora l’ablazione del bene, ma segna l’inizio formale della fase preordinata all’esproprio. Da questo momento:
L’atto di avvio non ha effetto traslativo o impositivo. Serve unicamente a garantire il confronto tra interessi pubblici e privati.
Dopo l’avvio, l’autorità espropriante prosegue l’iter attraverso una serie di atti consequenziali:
In ogni fase, il cittadino ha diritto ad essere informato, assistito e a far valere le proprie ragioni attraverso strumenti amministrativi e giudiziari.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che la mancata o irregolare comunicazione dell’avvio comporta l’illegittimità dell’intera procedura. In particolare:
Il cittadino può contestare il vizio mediante ricorso al TAR o, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.
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A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.2 La tua indennità – con le norme italiane
A.3 L’indennità di esproprio – con le norme europee
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
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