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CORTE DI APPELLO DI OMISSIS
R.G.N. OMISSIS – C.I. DOTT.SSA OMISSIS – UDIENZA 6.12.2011
MEMORIA EX ART. 183/6 – PRIMO TERMINE
OMISSIS
ATTORI (Avv. OMISSIS)
C O N T R O
COMUNE DI OMISSIS
CONVENUTO (Avv. OMISSIS)
L’eccezione e’ manifestamente infondata e strumentale.
Infatti, gia’ con l’atto di citazione gli attori avevano premesso e chiarito che la domanda di determinazione giudiziale della indennita’ definitiva di esproprio era stata formulata alla luce e per gli effetti della nota sentenza n. 67/1990 della Corte Costituzionale. Questa ha stabilito che in mancanza della determinazione in sede amministrativa della indennita’ definitiva di esproprio ad opera dell’autorita’ espropriante ed in presenza del decreto di esproprio, il proprietario puo’ chiedere al giudice di determinare (in sede giudiziale appunto) la indennita’ di esproprio rivendicata e spettante. Tale azione come e’ noto puo’ essere esperita entro l’ordinario termine di prescrizione decennale e non invece (come erroneamente sostenuto dal convenuto) entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio.
Ma vi e’ di piu’.
Infatti, l’art. 54 dpr n. 327/2001 prevede, ai fini della opposizione alla stima, due termini diversi ed in particolare stabilisce testualmente:
Risulta dunque pacifico, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4880 del 28.2.2011 (doc. n. 1):
Posto allora che nella fattispecie ai proprietari in data 28.7.2010 e’ stato notificato il decreto di esproprio n. 1 prot. n. 9274 del 27.7.2010 e considerato che ovviamente a tutt’oggi non e’ stata ancora notificata la stima relativa alla indennita’ definitiva, la domanda giudiziale spiegata in questa sede deve ritenersi pacificamente tempestiva perche’ notificata oltre il termine dilatorio previsto dall’art. 54/1 d.p.r. n. 327/2001 ed entro il termine perentorio di decadenza previsto dall’art. 54/2 d.p.r. n. 327/2001.
Solo per completezza, vale la pena di replicare alla osservazione formulata dal convenuto secondo la quale la emissione del decreto di esproprio rappresenterebbe un “presupposto processuale”, mentre in realta’ come e’ noto esso costituisce una “condizione dell’azione”, trattandosi ovviamente di istituti giuridici diversi che non possono essere confusi.
E’ appena il caso di precisare che deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio (e della determinazione della indennita’ di esproprio) la circostanza che gli attori abbiano ritenuto di dover addivenire ad un accordo di cessione bonaria di una superficie estesa 800 mq. appartenente al mappale 113 al prezzo unitario di euro 8,00 mq.. E’ evidente infatti che il riferimento e’ del tutto inappropriato:
Questa difesa ben conosce la giurisprudenza di legittimita’ invocata dal comune e certamente non ha inteso tentare di sostenere (nei termini prospettati dal convenuto) la edificabilita’ legale delle aree espropriate.
In realta’, i termini della questione sono diversi da quelli prospettati da controparte poiche’ – come e’ noto – in materia di viabilita’ all’interno e/o al servizio di singole zone o comprensori, la giurisprudenza di legittimita’ (ben lungi dal rievocare una improbabile ed ormai superata edificabilita’ “di fatto”) ha stabilito criteri del tutto opposti a quelli evocati dal convenuto. In particolare, nel rimandare sul punto al relativo paragrafo prospettato nell’atto di citazione (vedi pag. 3 e ss.), in questa sede appare sufficiente ribadire il principio secondo il quale la valutazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilita’ all’interno e al servizio di singole zone, deve essere riferita alla potenzialità edificatoria di aree limitrofe, al cui servizio la destinazione stessa “a strada” e’ concepita.
Restano confermate le conclusioni gia’ precisare nell’atto di citazione.
In allegato: Cass. n. 4880 del 28.2.2011
OMISSIS