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Come Redigere una Memoria ex art. 183/6 c.p.c. in Tema di Esproprio: Eccezioni, Termini, Cessione Bonaria, Edificabilità

Termini di Decadenza e Prescrizione nel Procedimento di Opposizione alla Stima

Cessione Bonaria dell’Area Espropriata: Conseguenze sulla Quantificazione dell’Indennità

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CORTE DI APPELLO DI OMISSIS

R.G.N. OMISSIS – C.I. DOTT.SSA OMISSIS – UDIENZA 6.12.2011

MEMORIA EX ART. 183/6 – PRIMO TERMINE

 

OMISSIS

ATTORI (Avv. OMISSIS)

C O N T R O

COMUNE DI OMISSIS

CONVENUTO (Avv. OMISSIS)

 

  • QUANTO ALLA SUPPOSTA INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA

L’eccezione e’ manifestamente infondata e strumentale.

Infatti, gia’ con l’atto di citazione gli attori avevano premesso e chiarito che la domanda di determinazione giudiziale della indennita’ definitiva di esproprio era stata formulata alla luce e per gli effetti della nota sentenza n. 67/1990 della Corte Costituzionale. Questa ha stabilito che in mancanza della determinazione in sede amministrativa della indennita’ definitiva di esproprio ad opera dell’autorita’ espropriante ed in presenza del decreto di esproprio, il proprietario puo’ chiedere al giudice di determinare (in sede giudiziale appunto) la indennita’ di esproprio rivendicata e spettante.  Tale azione come e’ noto puo’ essere esperita entro l’ordinario termine di prescrizione decennale e non invece (come erroneamente sostenuto dal convenuto) entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio.

Ma vi e’ di piu’.

Infatti, l’art. 54 dpr n. 327/2001 prevede, ai fini della opposizione alla stima,  due termini diversi ed in particolare stabilisce testualmente:

 

  • che “DECORSI TRENTA GIORNI dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla corte d’appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità”;
  • che “L’opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o DALLA NOTIFICA DELLA STIMA PERITALE, SE QUEST’ULTIMA SIA SUCCESSIVA AL DECRETO DI ESPROPRIO”.

 

Risulta dunque pacifico, come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4880 del 28.2.2011 (doc. n. 1):

  • che solo decorso il TERMINE DILATORIO di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima decorrente dalla comunicazione del deposito della stima, l’espropriato puo’ impugnare la stima dei tecnici e chiedere la liquidazione giudiziale della indennità (art. 54/1);
  • che pero’ tale azione puo’ essere tuttavia esperita ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI DECADENZA DI TRENTA GIORNI, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o DALLA NOTIFICA DELLA STIMA PERITALE, SE QUEST’ULTIMA SIA SUCCESSIVA AL DECRETO DI ESPROPRIO” (art. 54/2).

Posto allora che nella fattispecie ai proprietari in data 28.7.2010 e’ stato notificato il decreto di esproprio n. 1 prot. n. 9274 del 27.7.2010 e considerato che ovviamente a tutt’oggi non e’ stata ancora notificata la stima relativa alla indennita’ definitiva, la domanda giudiziale spiegata in questa sede deve ritenersi pacificamente tempestiva perche’ notificata oltre il termine dilatorio previsto dall’art. 54/1 d.p.r. n. 327/2001 ed entro il termine perentorio di decadenza previsto dall’art. 54/2 d.p.r. n. 327/2001.

 

Solo per completezza, vale la pena di replicare alla osservazione formulata dal convenuto secondo la quale la emissione del decreto di esproprio rappresenterebbe un “presupposto processuale”, mentre in realta’ come e’ noto esso costituisce una “condizione dell’azione”, trattandosi ovviamente di istituti giuridici diversi che non possono essere confusi.

 

  • QUANTO AL PRECEDENTE ATTO DI CESSIONE BONARIA

E’ appena il caso di precisare che deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio (e della determinazione della indennita’ di esproprio) la circostanza che gli attori abbiano ritenuto di dover addivenire ad un accordo di cessione bonaria di una superficie estesa 800 mq. appartenente al mappale 113 al prezzo unitario di euro 8,00 mq.. E’ evidente infatti che il riferimento e’ del tutto inappropriato:

  • sia perche’ i proprietari hanno ritenuto di accedere all’accordo nei termini indicati sia per la limitata estensione della superficie ceduta (800 mq.) che ovviamente non giustificava i costi necessari al relativo giudizio di opposizione alla stima;
  • sia perche’ l’atto di cessione bonaria sottende comunque una evidente componente transattiva che ne impedisce la idoneita’ a rappresentare in qualche modo l’effettivo valore di mercato del bene espropriato.

 

  • QUANTO ALLA ECCEPITA INEDIFICABILITA’

Questa difesa ben conosce la giurisprudenza di legittimita’ invocata dal comune e certamente non ha inteso tentare di sostenere (nei termini prospettati dal convenuto) la edificabilita’ legale delle aree espropriate.

In realta’, i termini della questione sono diversi da quelli prospettati da controparte poiche’ – come e’ noto – in materia di viabilita’ all’interno e/o al servizio di singole zone o comprensori, la giurisprudenza di legittimita’ (ben lungi dal rievocare una improbabile ed ormai superata edificabilita’ “di fatto”) ha stabilito criteri del tutto opposti a quelli evocati dal convenuto. In particolare, nel rimandare sul punto al relativo paragrafo prospettato nell’atto di citazione (vedi pag. 3 e ss.), in questa sede appare sufficiente ribadire il principio secondo il quale la valutazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilita’ all’interno e al servizio di singole zone, deve essere riferita alla potenzialità edificatoria di aree limitrofe, al cui servizio la destinazione stessa “a strada” e’ concepita.

Restano confermate le conclusioni gia’ precisare nell’atto di citazione.

In allegato: Cass. n. 4880 del 28.2.2011

OMISSIS

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