Chi subisce un’espropriazione per pubblica utilità ha diritto a ricevere un’indennità di esproprio nei fabbricati. Ma è fondamentale sapere che tale somma è, nella maggior parte dei casi, soggetta a tassazione. Molti proprietari ignorano che devono dichiararla, rischiando sanzioni o accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se hai ricevuto una proposta di indennità provvisoria oppure hai accettato l’indennità definitiva, informati subito sulle implicazioni fiscali. Puoi anche richiedere un colloquio telefonico gratuito per ottenere indicazioni personalizzate sul tuo caso.
L’indennità di esproprio, secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), costituisce un reddito imponibile. Rientra tra i cosiddetti redditi diversi, poiché non è legata né a un’attività d’impresa né a un lavoro dipendente, ma rappresenta un indennizzo patrimoniale.
Secondo l’art. 6 del TUIR, sono soggetti a tassazione tutti i redditi, salvo diversa indicazione. E l’indennità di esproprio, benché derivante da un procedimento amministrativo, non ne è esclusa.
Anche l’indennità riconosciuta per la perdita di valore della parte residua del fondo – in caso di esproprio parziale – è da includere nella dichiarazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, evidenziando che si tratta comunque di un vantaggio patrimoniale tassabile.
In sede di dichiarazione dei redditi, il soggetto che ha percepito l’indennità deve compilarne l’importo nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche. Nel dettaglio:
Nel caso in cui l’indennità sia stata assoggettata a ritenuta alla fonte, l’importo lordo deve essere riportato in dichiarazione, indicando anche l’eventuale ritenuta subita.
L’articolo 25 del D.P.R. 600/1973 prevede una ritenuta d’acconto del 20% sulle indennità corrisposte da soggetti pubblici o privati in relazione a espropri o altri atti ablativi. Tuttavia, se il contribuente rientra tra i soggetti esenti o se l’indennità è esclusa da imposizione, la ritenuta non viene applicata.
È importante notare che la ritenuta non è sostitutiva dell’imposta, ma va indicata nella dichiarazione come acconto sulle imposte dovute.
Sì. Se hai ricevuto un acconto dell’indennità provvisoria, devi comunque dichiararlo nell’anno in cui è stato effettivamente erogato, anche se la procedura espropriativa è ancora in corso.
In caso di pagamento rateale, ciascuna rata va dichiarata nell’anno di percezione, indicando separatamente la quota principale e l’eventuale parte interessi o rivalutazione.
Secondo la Circolare di ConsulenzaAgricola.it, anche le somme corrisposte a titolo di risarcimento per la perdita di valore dell’area non espropriata (ad esempio in caso di esproprio parziale) rientrano tra i redditi tassabili.
La motivazione fiscale è che l’indennizzo – pur riguardando un bene non direttamente oggetto di trasferimento – rappresenta una compensazione economica a favore del proprietario, dunque costituisce un beneficio da assoggettare a tassazione.
In alcuni casi particolari, l’indennità di esproprio può non essere soggetta a tassazione:
Per questo motivo è fondamentale far analizzare la propria situazione da un esperto, in modo da evitare errori nella dichiarazione e possibili sanzioni.
Chi riceve un’indennità di esproprio è tenuto a conservare la seguente documentazione per almeno 5 anni:
Questi documenti possono essere richiesti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o in sede di contenzioso fiscale.
Nel caso in cui l’importo delle imposte da versare risulti elevato a causa dell’indennità ricevuta, è possibile avvalersi della rateizzazione prevista dall’Agenzia delle Entrate. Le scadenze e il numero massimo di rate variano a seconda della tipologia di dichiarazione e del canale di presentazione (CAF, intermediario o Fisconline).
Poiché l’argomento è delicato e ogni situazione può presentare particolarità, è altamente raccomandato consultare un avvocato esperto in espropri e un commercialista. ANPTES offre un colloquio telefonico gratuito per chiarimenti sulla propria posizione fiscale e per ottenere supporto nella gestione delle dichiarazioni.
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