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Indennità di esproprio per fabbricati, tassazione

L’indennità di esproprio spettante in caso di ablazione coattiva di un fabbricato da parte della Pubblica Amministrazione rappresenta, sotto il profilo fiscale, una somma da inquadrare con attenzione. L’applicazione delle imposte sull’indennità può variare sensibilmente in base alla natura del bene, alla qualifica del soggetto espropriato, al tipo di procedura e alla presenza di accordi bonari o sentenze.

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Quadro normativo: DPR 327/2001 e TUIR

La normativa principale in materia è contenuta:

  • nell’articolo 35 del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri), che rimanda alle norme fiscali vigenti;
  • nel TUIR (D.P.R. 917/1986), che disciplina le modalità di tassazione dei redditi da capital gain, plusvalenze, risarcimenti e indennità.

La tassazione è generalmente a titolo definitivo, con ritenuta applicata alla fonte da parte dell’autorità espropriante.

La ritenuta fiscale sull’indennità di esproprio

Come previsto dalla prassi tributaria e confermato dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate, all’indennità di esproprio spettante per fabbricati si applica una ritenuta del 20% a titolo d’imposta. Questo significa che:

  • l’importo viene ridotto direttamente al momento dell’erogazione;
  • la ritenuta sostituisce qualsiasi altra imposizione IRPEF sull’indennità;
  • l’espropriato riceve una somma netta, senza necessità di dichiarazione aggiuntiva.

Tale regime si applica a condizione che il proprietario non agisca nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Espropriato soggetto IVA: regole particolari

Nel caso in cui il soggetto espropriato operi come impresa o professionista e abbia contabilizzato l’immobile nel proprio patrimonio strumentale, l’indennità può essere:

  • soggetta a IVA (applicata dall’espropriato e versata dall’espropriante);
  • assoggettata a tassazione ordinaria ai fini delle imposte sul reddito (IRES o IRPEF, IRAP).

La presenza o meno dell’assoggettamento a IVA dipende dalla destinazione del bene e dalla sua inclusione tra i cespiti aziendali.

Fabbricati non strumentali: tassazione separata o sostitutiva

Se l’immobile espropriato è detenuto da un soggetto privato e non è utilizzato per attività economiche, la tassazione può seguire due regimi:

  • Ritenuta alla fonte del 20%: applicata direttamente dall’amministrazione;
  • Tassazione separata: in alcuni casi su opzione o per le componenti risarcitorie (art. 17 TUIR).

La tassazione separata si applica generalmente in presenza di rateizzazione, indennità per danni morali o biologici, o sentenze giudiziarie di condanna.

Accordi bonari e tassazione delle somme

Le somme erogate in sede di accordo bonario tra l’espropriato e l’amministrazione possono presentare diverse componenti:

  • quota indennitaria: soggetta a tassazione;
  • quota risarcitoria: può essere esclusa dal reddito imponibile se riferita a danni extrapatrimoniali dimostrabili;
  • rimborsi spese o oneri notarili: esclusi da tassazione.

È fondamentale specificare in modo dettagliato la natura giuridica delle somme all’interno dell’accordo, per evitare contestazioni fiscali successive.

Indennità di esproprio per fabbricati locati

Nel caso in cui il fabbricato espropriato sia locato a terzi, l’indennità può assumere un profilo più articolato:

  • al proprietario spetta l’indennità ordinaria per la perdita del diritto di proprietà, soggetta a tassazione;
  • al conduttore (inquilino) può spettare una indennità per perdita dell’avviamento commerciale, se previsto dalla legge (art. 34 L. 392/1978).

Anche in questo caso, è opportuno analizzare le componenti risarcitorie e verificarne la fiscalità specifica.

Imposte su rivalutazione e interessi

Laddove l’indennità venga liquidata dopo molti anni dall’immissione in possesso, essa può essere aumentata per effetto di:

  • rivalutazione monetaria: in linea generale, la rivalutazione è soggetta a tassazione;
  • interessi legali: anch’essi concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo specifiche esclusioni.

È importante distinguere tra interessi compensativi (a titolo risarcitorio) e interessi moratori (da inadempimento): i primi potrebbero non essere tassabili, i secondi sì.

Tassazione di indennità per esproprio parziale

Quando l’esproprio riguarda solo una porzione del fabbricato o di un’area, con residuo ancora in proprietà dell’espropriato, le somme possono comprendere:

  • indennità per la porzione espropriata (tassabile);
  • somma per danno da deprezzamento residuo (potenzialmente esente se puramente risarcitoria);
  • rimborso spese e perizie (esente da imposte).

Il riconoscimento fiscale dipende dalla valutazione effettuata dal giudice o dall’amministrazione.

Esproprio di prima casa: agevolazioni fiscali?

La legge non prevede esenzioni automatiche per l’indennità di esproprio relativa alla prima abitazione. Tuttavia, possono applicarsi:

  • le agevolazioni prima casa in sede di riacquisto di altro immobile;
  • l’esenzione da imposta di registro se l’indennità è reinvestita entro 12 mesi (art. 7 L. 488/1999).

Il reinvestimento deve risultare da atti ufficiali per evitare l’imposizione piena sull’indennità percepita.

Obblighi dichiarativi e documentazione

Se la tassazione è avvenuta mediante ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, nessun obbligo dichiarativo grava sul contribuente. Al contrario, se l’indennità è soggetta a tassazione separata o ordinaria, è necessario:

  • dichiarare l’importo in Quadro D del Modello 730 o Redditi PF;
  • allegare eventuali perizie o documenti giustificativi;
  • inserire la causale e la fonte dell’indennità (espropriazione pubblica).

In caso di dubbio, è consigliabile farsi assistere da un tributarista o legale specializzato in espropri.

Controversie fiscali sull’indennità

Talvolta, l’Agenzia delle Entrate può contestare la tassazione applicata alle somme espropriative, sostenendo che alcune voci siano imponibili. Le principali criticità riguardano:

  • la natura risarcitoria o indennitaria delle somme aggiuntive;
  • la destinazione del bene (abitativo, produttivo, commerciale);
  • la compatibilità con le detrazioni o esenzioni fiscali applicate.

È possibile contestare tali rilievi con ricorso in Commissione Tributaria, supportati da documentazione tecnica e giurisprudenza aggiornata.

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