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Ricorso in Riassunzione e Opposizione alla Stima dell’Indennità di Esproprio


Procedura e Tempi per la Determinazione Giudiziale dell’Indennità

Normativa Applicabile: Art. 392 c.p.c., d.p.r. 327/2001 e d.lgs. 150/2011

Per maggiori chiarimenti consulta L’INDICE GENERALE

 

CORTE DI APPELLO DI OMISSIS

RICORSO IN RIASSUNZIONE

EX ART. 392 C.P.C.

 

OPPOSIZIONE ALLA STIMA

RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C.

(ART. 29 D.LGS. 1.9.2011 N. 150)

 

OMISSIS

 

difesi e rappresentati nel presente giudizio  dall’Avv. OMISSIS giusta procure speciali notarili rispettivamente rep. n. OMISSIS  del OMISSIS per Notaio OMISSIS in OMISSIS e rep . OMISSIS del OMISSIS per Notaio OMISSIS in OMISSIS ed elettivamente domiciliati nel suo domicilio digitale di posta elettronica certificata, spiegano

 

C O N T R O

 

il Comune di  OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. OMISSIS) il presente ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. con il quale propongono  la

 

OPPOSIZIONE ALLA STIMA

 

della indennita’ di esproprio ed in particolare  formulano, ai sensi dell’art. 54 d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011,  la domanda

 

DETERMINAZIONE GIUDIZIALE

 

della indennita’ di esproprio.

 

F A T T O

 

  • quanto al procedimento di esproprio

 

Con decreto prot. n. OMISSIS del OMISSIS  (doc. n. 1) notificato in data OMISSIS a OMISSIS,  il Comune di OMISSIS, in vista   dei lavori di realizzazione di nuova costruzione della chiesa, di case canoniche e locali di ministero pastorale della Parrocchia OMISSIS  in OMISSIS, espropriava  i seguenti terreni:

 

  • foglio OMISSIS particelle OMISSISe.o. (di proprieta’ di OMISSIS);
  • foglio OMISSIS particella OMISSISe.o. (di proprieta’ di OMISSIS).

 

Con precedente nota prot. n. OMISSIS del OMISSIS (doc. n. 2) diretta a OMISSIS  (genitore successivamente defunto dei ricorrenti), il comune determinava ed offriva l’indennita’ provvisoria di esproprio nella misura unitaria di euro 30,00 mq., che pero’  non veniva accettata.  Nessun ulteriore elemento informativo veniva fornito in ordine al procedimento di calcolo seguito, con cio’ impedendo di conoscere se nella fattispecie fossero stati o meno rispettati i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.

 

In data OMISSIS veniva a mancare il signor OMISSIS il quale lasciava eredi i ricorrenti, giusta dichiarazione di successione registrata all’Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale di OMISSIS Sportello di OMISSIS in data OMISSIS al n. OMISSIS volume OMIS SIS (doc. n. 3).

 

In mancanza della indennita’ definitiva di esproprio non ancora determinata dalla commissione provinciale espropri, sopraggiungeva il decreto di esproprio di cui sopra.

 

M O T I V I

 

  • quanto al giudizio di opposizione alla stima

 

Con ricorso iscritto al r.g.n. OMISSIS (che di seguito si trascrive testualmente), i ricorrenti spiegavano il giudizio di opposizione alla stima proposto nella forma della domanda di determinazione giudiziale.

 

“CORTE DI APPELLO DI OMISSIS

OPPOSIZIONE ALLA STIMA

(EX ART. 29 D.LGS. 1.9.2011 N. 150)

 

R I C O R S O

 

OMISSIS

 

  • QUANTO ALLA ORDINANZA REP. N. OMISSIS DELLA CORTE DI APPELLO DI OMISSIS

 

Con ordinanza n. OMISSIS, codesta Corte di Appello di OMISSIS  ha dichiarato improcedibile la domanda con la seguente motivazione che di seguito si trascrive:

 

Con la ordinanza n. OMISSIS impugnata in questa sede, la Corte di Appello di OMISSIS motivava la decisione di improcedibilita’ della domanda con gli argomenti che di seguito si riportano testualmente (cfr. da pag. 2 rigo 22 a pag. 6 rigo 22):

 

“Se manca l’accordo sulla determinazione dell’indennita’, l’art. 21 prevede la nomina di una commissione di tecnici da ambo le parti, ovvero della commissione di cui all’art. 41…

 

L’art. 54 del d.p.r. n. 327/2001 (nel testo vigente ratione temporis dopo le novita’ introdotte dal d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150) intitolato “opposizione alla stima”, stabilisce:

 

  • al primo comma che <decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27 comma 2>, cioe’ dalla comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito presso l’ufficio per le espropriazione della relazione di stima dei tecnici ovvero della commissione provinciale di cui all’art. 41, <il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 d.lgs. 1.9.2011 n. 150>;

 

  • al quinto comma che <trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennita’ e’ fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia>.

 

L’art. 29/3 d.lgs. n. 150/2011 stabilisce:

– al terzo comma  “L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio…”.

 

Se ne ricava:

  1. che in tutti i casi in cui sia concordata tra le parti interessate, l’indennita’ va determinata, su istanza di chiunque vi abbia interesse (e dunque anche del proprietario dell’immobile espropriato) dalla commissione provinciale di cui all’art. 41 dello stesso decreto con una stima che va comunicata al proprietario dell’immobile nelle forme previste dalla legge per la notificazione degli atti processuali civili ed alla quale (anche) il proprietario dell’immobile puo’ opporsi convenendo in giudizio innanzi alla corte di appello nel cui distretto e’ ubicato l’immobile l’autorita’ espropriante…;
  2. che, prima della comunicazione della stima della indennita’ di competenze della predetta commissione provinciale, al proprietario dell’immobile non e’ consentito adire la corte di appello territorialmente competente ne’ per opporsi a tale stima ne’ per chiedere comunque la determinazione giudiziale di detta indennita’.

 

In altri termini, nel sistema della legge non e’ previsto che possa essere oggetto di opposizione l’indennita’ provvisoria…non avendo alcun contenuto precettivo nei confronti dei proprietari che possono limitarsi a starsene in silenzio, rendendola in tal modo non operante (…) ed imponendo l’avvio del subprocedimento di determinazione, da parte di un organo  tecnico indipendente, quale la commissione previsione dall’art. 41, dell’indennita’ definitiva, solo contro la quale e’ dato il rimedio giudiziale dell’opposizione. Sicche’, ove intesa in senso proprio di opposizione alla stima, la domanda appare chiaramente improcedibile perche’ manca ancora la stima definitiva (ovvero quella determinata dai tecnici o dalla apposita commissione), contro la quale l’opposizione puo’ essere proposta…”.

 

 

“…Ne’ eccessiva valenza puo’ attribuirsi – contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti  – al tenore dell’art. 54 citato, laddove conclude precisando che l’interessato <comunque puo’ chiedere la determinazione giudiziale dell’indennita’>, riferendosi verosimilmente il legislatore all’ipotesi in cui non vi stata la notifica del decreto e/o della stima, notifica avente appunto, per cosi’ dire, funzione acceleratoria (di “provocatio ad opponendum”), in mancanza della quale nulla osta alla proposizione dell’azione giudiziale.

D’altronde, un’esegesi normativa  che voglia restare fedele al tenore della suddetta disposizione neanche puo’ trascurare l’incipit della stessa ai sensi della quale solo <decorsi trenta giorni dalla comunicazione> puo’ essere intrapresa l’azione volta ad ottenere la determinazione giudiziale dell’indennita’, previsione che perderebbe qualsivoglia valenza ove si ammetta – come preteso dai ricorrenti  – che siffatta azione possa invece essere esperita in ogni tempo, a prescindere dalla stima, dalla comunicazione della stessa e, a maggior ragione, dal decorso del suddetto termine dilatorio”

(cfr. testualmente pag. 6 ultimi 9 righi e pag. 7 primi 6 righi).

 

 

  • QUANTO ALLA SENTENZA N. 5518/2017 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

 

Con sentenza n. 5518/2017 del 6.3.2017, la Corte di Cassazione ha annullato la citata ordinanza di codesta Corte di Appello con la seguente motivazione:

 

 

“Quanto al motivo accolto va detto che diversamente dall’assunto sposato dal giudice distrettuale – dell’avviso di ritenere improcedibile la domanda avanti a sè avente ad oggetto la stima dell’indennità provvisoria recata dal decreto di esproprio in quanto “prima della stima dell’indennità di competenza della predetta Commissione provinciale al proprietario dell’immobile non è consentito adire la Corte d’Appello territorialmente competente nè per opporsi a tale stima nè per chiedere comunque la determinazione giudiziale di detta indennità”, residuando a favore degli espropriati, senza che per questo risulti inosservata Corte cost. n. 67 del 1990, il solo rimedio rappresentato dall’attivazione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 41 – è convinzione che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass., Sez. 1, 24/05/2016, n. 10720; Cass., Sez. 1, 9/11/2016, n. 22844) e che il collegio intende qui ribadire che, ove si proceda all’esproprio nei modi previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 ed insieme al decreto si comunichi la misura dell’indennità provvisoria, i soggetti che ne siano destinatari possano adire fin da subito la Corte d’Appello ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54 onde sentir dichiarare giudizialmente l’indennità loro dovuta per il provvedimento patito, senza dunque dover attenderne la determinazione in via definitiva.

A ciò conduce un’interpretazione del citato art. 54 che, oltre a trovare un conforto nella lettera e nella ratio della norma, voglia porsi, segnatamente, in linea di continuità rispetto al dictum di Corte cost. cent. n. 67 del 1990. E’ vero infatti, a questo riguardo, come ha notato il giudice di merito, che il tessuto normativo entro cui si collocava la citata pronuncia della Corte è sostanzialmente mutato – nella specie, si ricorderà, era stata dichiarata l’incostituzionalità della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, finchè manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge – e che diversamente da allora – dove per l’appunto il fatto che l’espropriato risultasse privo di mezzi di reazione aveva indotto la Corte a dichiarare la norma illegittima – la disciplina ora vigente ( D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22, comma 4) offre all’espropriato nel caso in cui si proceda nei modi previsti dall’art. 22 citato, se non condivide la misura dell’indennità comunicatagli contestualmente con il provvedimento, il rimedio consistente nell’attivazione del procedimento di determinazione peritale dell’indennità dovuta a sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 21. E’ però doveroso notare – a confutazione perciò dell’argomento enunciato dal giudice distrettuale – che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22, comma 4, si esprime in termini meramente facoltativi (“Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima”), di talchè esso, contrariamente a quanto crede il decidente amplia ma non restringe il quadro delle tutele che l’ordinamento accorda all’espropriato, tanto più se si riflette sul fatto che la lettura della norma patrocinata dal decidente, anche in disparte dalla sua dissonanza rispetto al dettato letterale, laddove si risolve nel rendere in pratica obbligato il ricorso all’attivazione del procedimento di cui all’art. 21 citato, si pone in aperta contrapposizione con il divieto della giurisdizione condizionata. Onde, in questa direzione, un’interpretazione minimamente coerente con il percorso ermeneutico inaugurato a suo tempo dalla Corte costituzionale porta a ritenere errato il diverso convincimento fatto proprio dal giudice distrettuale.

Nella stessa direzione spingono peraltro, come detto, un argomento testuale e razionale che si traggono dalla norma.

Il primo si ricava dalla stessa letterale dizione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, a tenore del quale, pur a seguito della novellazione operatane senza mutamenti di sorta dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 37, lett. a), – che ha in pratica esteso alle relative controversie il modello processuale del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ. – “decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 29”. Ancorchè si possa credere che la stesura della disposizione, laddove segnatamente essa si premura di rendere “comunque” possibile il ricorso all’autorità giudiziaria, sia stata influenzata in modo determinante da Corte cost. 67/90 – in tal senso sembra del resto esprimersi l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del decreto poi trasfuso nel D.P.R. n. 327 del 2001 – l’avverbio “comunque” che figura nella parte conclusiva della disposizione delinea un’alternativa rispetto alla prima parte di essa e se di esso non si vuole avallare un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice la conclusione che occorre trarne è che il proprietario espropriato nell’ottica dell’art. 54 citato dispongano di una duplice azione, l’una diretta ad opporre la stima allorchè ad essa si proceda nei modi previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 20 e 21 e che trova recezione nella prima parte della norma, l’altra, appunto autorizzata dall’avverbio che figura nella seconda parte di essa, intesa a conseguire la determinazione giudiziale dell’indennità dovuta. Come invero ha già chiarito in motivazione questa Corte “l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio è, dunque, testualmente prevista dalla norma in esame, in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dal contestuale utilizzo della congiunzione e dell’avverbio “e comunque”, la relativa previsione è, poi, coerente con la sequenza procedimentale prevista dal T.U. (art. 20, commi 11 e 12; art. 22; art. 23 e art. 26, comma 11), in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue, di regola, la sola offerta dell’indennità provvisoria (che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva, demandata non soltanto alla Commissione Provinciale ma anche ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21), e costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, una volta emanato il provvedimento ablativo sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui art. 42 Cost. , che si sostituisce al diritto reale, va determinato in riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, e non è subordinato alla liquidazione in sede amministrativa”. (Cass., Sez. 1, 9/11/2016, n. 22844).

Il secondo argomento a cui nella stessa direzione occorre far cenno, come questa Corte ha ancora rimarcato nel precedente testè richiamato, è sotteso alla ratio legis che presiede alla disposizione dell’art. 54 citato.

Invero non può trascurarsi il fatto che la deroga alle ordinarie regole di competenza, tradottasi nella concentrazione delle relative controversie in capo ad un giudice unico che si pronuncia in un unico grado, persegue una maggiore snellezza processuale – tanto più evidente quando si considera l’adozione per esse del rito sommario di cognizione – ed insieme una consistente riduzione dei tempi del giudizio, e ciò non già in funzione di deflazionare il contenzioso presso le Corti d’Appello, ma in funzione eminentemente della tutela del proprietario espropriato al fine di assicurare al medesimo in tempi ragionevoli il giusto ristoro per la perdita dei beni subita”.

 

Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione ha demandato a codesta Corte di Appello anche la  quantificazione delle spese del giudizio per il grado di legittimita’.

 

 

  • QUANTO AL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE

 

Con il presente ricorso, i ricorrenti  intendono procedere, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., alla riassunzione della causa  dinanzi a codesta Corte di Appello.

 

A tal fine, nel confermare integralmente il contenuto, i motivi e le domande dell’iniziale ricorso introduttivo (il cui testo e’ stato integralmente riportato in precedenza), i nominativi di cui in premessa

 

R I C O R R O N O

 

in riassunzione ex arrt. 392 c.p.c., a codesta Corte di Appello affinche’, con riferimento ai seguenti terreni siti in Comune di OMISSIS in catasto:

 

  • foglio OMISSIS particelle OMISSIS e.o. (di proprieta’ di OMISSIS)
  • foglio OMISSIS particella OMISSIS e.o. (di proprieta’ di OMISSIS)

 

espropriati con decreto prot. n. OMISSIS del OMISSIS,  anche alla luce della sentenza n. OMISSIS del OMISSIS della Corte Costituzionale e del sopraggiunto art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria anno 2008) nonche’ dell’art. 1 del Trattato di Lisbona, voglia:

 

  • laddove fosse ritenuto ancora necessario, accertare e dichiarare immediatamente applicabile e per l’effetto applicare nell’ordinamento giuridico nazionale, ed in particolare nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 resa esecutiva dalla legge 4.8.1955 n. 848 ed i relativi Protocolli addizionali;

 

  • accertare e dichiarare che l’indennita’ di esproprio deve essere determinata nella misura del pieno ed effettivo valore di mercato dei terreni espresso con riferimento alla data del decreto di esproprio (OMISSIS);

 

  • accertare, dichiarare, disporre, determinare e liquidare giudizialmente la indennita’ di esproprio nel valore unitario di mercato che si indica nella misura prudenziale e minimale di euro 260,00 mq. o della maggiore misura che sara’ ritenuta di giustizia, da moltiplicarsi per la superficie delle aree espropriate indicata in precedenza, da determinarsi in corso di giudizio anche mediante eventuale disponenda c.t.u.;

 

  • accertare e dichiarare non applicabile nella fattispecie la riduzione del 25 % della indennita’ di esproprio prevista dall’art. 2 commi 80 e 90 della legge n. 244/2007;

 

  • nell’ipotesi in cui l’indennita’ provvisoria offerta, una volta attualizzata, risultasse inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva anche in esito al presente giudizio, accertare, dichiarare e disporre che, ai sensi dell’art. 37/2 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, l’indennita’ di esproprio complessiva riconosciuta agli opponenti deve essere aumentata del 10 %;

 

  • per l’effetto, condannare il Comune di OMISSIS  in persona del legale rappresentante p.t.,  al pagamento in favore dei  ricorrenti e/o al versamento presso il M.E.F. (e detratta l’indennita’ provvisoria di esproprio eventualmente gia’ versata):

 

  1. della indennita’ espropriativa di cui sopra;
  2. del maggior danno e degli interessi legali sulle indennita’ rivalutate maturate e da maturare fino al soddisfo con decorrenza, quanto alla indennita’ di esproprio, dalla data del decreto di esproprio (27.6.2012);

 

  • vittoria di spese, anche per il giudizio di legittimita’ la cui liquidazione e’ stata demandata a codesta Corte di Appello dalla Corte di Cassazione.

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 bis comma 1 c.p.c.

 

A V V E R T O N O

 

il Comune di Telese Terme (c.f. 00043820620) convenuto che la costituzione oltre i termini stabiliti dal giudice ai sensi del comma terzo dell’art. 702 bis c.p.c. implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.

 

Ai fini istruttori:

  • producono i documenti come numerati ed indicati;
  • chiedono ammettersi c.t.u. in vista della quale propone che siano conferiti al c.t.u. i seguenti quesiti:

 

  • descriva brevemente il c.t.u. i terreni di cui e’ causa;

 

  • determini il c.t.u., ai sensi dell’art. 36 d.p.r. n. 327/2001, il valore venale e di mercato dei terreni espropriati alla data del decreto di esproprio (27.6.2012), tenendo conto del complesso edilizio (centro ecclesiastico e parrocchiale) in vista della cui realizzazione l’esproprio e’ stato disposto ed eventualmente anche dell’indice medio edificabilita’ della zona;

 

  • determini inoltre il c.t.u., qualora fosse accertata la mancanza della edificabilita’ legale, il valore di mercato dei terreni alla data del decreto di esproprio (27.6.2012) alla luce della sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale, tenendo conto in particolare di tutte le suscettibilita’ di utilizzazione e di sfruttamento ulteriore e diverso da quello meramente agricolo, anche edificatoria nei limiti consentiti e previsti dalla destinazione e dagli strumenti urbanistici;

 

  • utilizzi il c.t.u. preferibilmente il criterio di stima sintetico – diretto e nell’ordine quello sintetico – comparativo ed, in difetto di atti e valori da assumere a riferimento,  il criterio di stima analitico – ricostruttivo.

 

Ai fini del contributo unificato dichiara che il valore della presente controversia e’  indeterminabile e che il relativo contributo unificato ammonta ad euro OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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