Per maggiori chiarimenti consulta L’INDICE GENERALE
CORTE DI APPELLO DI OMISSIS
SEZIONE OMISSIS – R.G.N. OMISSIS– C.I. DOTT.SSA OMISSIS
NOTE A VERBALE UDIENZA DEL OMISSIS
OMISSIS
C O N T R O
IACP PROVINCIA DI OMISSIS
L’Avv. OMISSIS deposita la sentenza del 26.6.2015 n. OMISSIS (doc. n. 1) con la quale il Tar OMISSIS ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dalla signora OMISSIS avverso il silenzio formatosi sulla istanza con la quale la stessa aveva chiesto alla commissione provinciale di espropri di OMISSIS di determinare l’indennita’ definitiva di esproprio.
In particolare, con la citata sentenza il Tar OMISSIS ha chiarito testualmente quanto segue:
“4.2. Tanto premesso, come si desume dalle evocate previsioni, l’istanza rivolta alla commissione di cui all’art. 41 T.U. n. 327/2001 non è in realtà diretta a sollecitare l’esercizio di una potestà pubblicistica autoritativa ma, piuttosto, è diretta ad ottenere la determinazione di una somma di denaro, la cui quantificazione non richiede alcun apprezzamento discrezionale essendo vincolata a precisi presupposti normativi. La posizione soggettiva azionata dalla ricorrente si configura, dunque, in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al G.O. alla stregua del generale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 9.12.2014, n. 6445; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 22.2.2014, n. 1327 e sez. III, 10.12.2013, n. 2411; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18.10.2010, n. 32853; Consiglio di Stato, sez. IV, 27.2.2008, n. 741).
[…]
4.4. Va poi richiamato il pacifico orientamento secondo cui, perché sia consentito il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, è essenziale che esso riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata dal ricorrente consista in un diritto soggettivo; il silenzio-rifiuto può infatti formarsi esclusivamente in ordine all’inerzia dell’Amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata ma di contenuto discrezionale e, quindi, necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, sez. II, 9.1.2014, n. 245; Consiglio di Stato, sez. IV, 10.3.2014, n. 1087; sez. VI, 7.1.2014, n. 9; sez. V, 26.9.2013, n. 4793). 4.5. In definitiva, va ribadito che, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., è inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato su un’istanza dell’interessato quando il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo.
Alla luce di quanto fin qui osservato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo”.
Corre infine l’obbligo di aggiungere, solo per completezza di indagine, che il citato principio e’ stato altresi’ ancora confermato dallo stesso Tar OMISSIS con le sentenze del 25.6. 2015 n. OMISSIS (doc. n. 2), del 3.4.2015 n.1991 (doc. n. 3) e del 23.3.2015 n. OMISSIS (doc. n. 4) con ampi richiami alla pacifica giurisprudenza in materia alla quale per brevita’ si rimanda.
Tanto premesso, nel richiamare i motivi gia’ prospettati da questa difesa, sia nel ricorso introduttivo sia nelle note depositate a verbale nella udienza del 9.12.,2014, a sostegno della ammissibilita’ del giudizio di opposizione alla stima anche in mancanza della previa determinazione in sede amministrativa della indennita’ definitiva di esproprio, si insiste nella richiesta di ammissione della c.t.u.
In allegato:
OMISSIS