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OMISSIS
Spett. OMISSIS
Oggetto:
Gli scriventi
OMISSIS
con riferimento alla sentenza n. OMISSIS emessa dalla Corte di Appello di OMISSIS e di seguito alla precedente nota raccomandata a.r. del 30.4.2011 a firma dell’Avv. OMISSIS, con la presente significano e richiedono quanto segue.
Preliminarmente, gli scriventi, avvalendosi della facolta’ prevista dall’art. 1194/1 c.c., dichiarano espressamente di voler imputare il pagamento della indennita’ provvisoria di euro 342.760,06 (effettuato in data 16.12.2008) a titolo di sorte capitale anziche’ ad interessi. Per l’effetto, dichiarano che deve ritenersi parzialmente modificato sul punto specifico il calcolo della somma a saldo risultante dal prospetto allegato alla citata nota raccomandata a.r. del 30.4.2011 dell’Avv. OMISSIS con la precisazione che la somma residua da pagare ammonta ad euro 528.020,05.
Cio’ posto, gli istanti, al fine di evitare ulteriore ed inutile dispendio di attivita’ e di accelerare la definizione della pratica ed in conformita’ alle norme generali che impongono alle parti di agire nel rispetto di un generico dovere di diligenza, economicita’, efficacia ed efficienza (art. 2 d.p.r. n. 327/2001), di lealta’, di collaborazione, di corretezza e di buon andamento, chiedono altresi’ che codesta amministrazione provveda al pagamento diretto in loro favore della indicata somma dovuta a saldo. Infatti, non ostante che la citata sentenza della Corte di Appello di OMISSIS abbia previsto che la indennita’ definitiva debba essere versata alla Cassa DD.PP. (e non potrebbe essere diversamente), e’ principio pacifico stabilito dalla giurisprudenza che il creditore – in vista della soddisfazione delle ragioni del suo credito riconosciutogli dalla pronuncia – possa concordare con il debitore modalita’ e termini di adempimento diversi da quelli stabiliti dalla sentenza. E’ noto infatti che il deposito della indennita’ definitiva alla Cassa DD.PP. risponde alla esigenza di non esporre l’espropriante a rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti (Cass. n. 25662/2006). E’ altrettanto pacifico in giurisprudenza che il deposito della indennita’ di esproprio presso la Cassa DD.PP. rappresenta un adempimento che appartiene all’alveo della responsabilita’ contrattuale (Cass. n. 5861/1988). Deve dunque ritenersi che in quanto adempimento di natura contrattuale finalizzato al soddisfacimento del diritto del creditore riconosciuto dalla sentenza, le modalita’ di pagamento della indennita’ definitiva ricadono nell’ambito dei diritti disponibili ad opera del creditore medesimo. Va da se’ che in tal caso il creditore deve porre l’autorita’ espropriante in condizioni di effettuare il pagamento in maniera legittima e soprattutto senza esporlo ad alcun rischio ad opera di soggetti terzi.
A tal fine gli scriventi con la presente rilasciano ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 28.12.2000 n. 445, specifica ed espressa
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
e di esonero da ogni responsabilita’ ed in particolare
D I C H I A R A N O
che sulle aree espropriate di cui alla citata sentenza n. OMISSISdella Corte di Appello di OMISSIS non sussistono diritti di terzi e che le stesse sono libere da pesi, trascrizioni, iscrizioni e comunque da qualsiasi rivendicazione di terzi.
Ad ogni buon conto ed al fine di eliminare qualsiasi rischio e/o responsabilita’ in capo all’autorita’ espropriante ed in particolare in capo al Ministero OMISSIS
D I C H I A R A N O
Indicano di seguito le coordinate bancarie ai fini del pagamento:
Nel ringraziare per la gentile collaborazione, porgono cordiali saluti.
In allegato: copia documenti di identita’ degli scriventi.
OMISSIS