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Occupazione Usurpativa di Terreno e Risarcimento Danni

Quantificazione dell’Indennità di esproprio e Richieste Risarcitorie

Ripristino dello Stato dei Luoghi e Rimozione delle Opere Illecite

Per maggiori chiarimenti consulta L’INDICE GENERALE

TRIBUNALE  DI  OMISSIS

ATTO DI CITAZIONE

 

COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

Ai fini delle comunicazioni di cancelleria di cui all’art. 133 e 134 c.p.c. come modificati dall’art. 2 d.l. 14.3.2005 n. 35 convertito dalla legge 14.5.2005 n. 80, si chiede  che tutte le comunicazioni di cancelleria siano effettuate a mezzo fax mediante invio dei relativi avvisi al numero OMISSIS

 

 

Il signor OMISSIS  difeso e rappresentato nel presente giudizio dall’Avv. OMISSIS giusta delega in calce ed elettivamente domiciliato in………………. , espone quanto segue.

F A T T O

Ai fini di un esatto e chiaro inquadramento della fattispecie, occorre premettere preliminarmente che tra l’attore e la societa’ OMISSIS era ed e’ tuttora in corso un contratto (doc. n. 1) con il quale il OMISSIS aveva concesso in affitto alla OMISSIS  una parte (avente superficie imitata a 600 mq.) del piu’ ampio fondo (avente una superficie complessiva di 8.886 mq.) sito in Comune di OMISSIS  e  distinto in catasto al foglio OMISSIS  particella OMISSIS. Sulla superficie avente estensione di 600 mq. oggetto del contratto di affitto, la societa’ OMISSIS avrebbe dovuto doveva realizzare impianti per energia rinnovabile del tipo pale eoliche.

In data 20.2.2007, il Comune di OMISSIS notificava all’attore il decreto n. OMISSIS  del 19.2.2007  (doc. n. 2)  di occupazione temporanea non preordinata ad esproprio dell’intera superficie estesa 8.886 mq. del  terreno distinto in catasto al foglio OMISSIS particella OMISSIS  di cui sopra. Il decreto precisava che  l’occupazione – in conformita’ alla previsione dell’art. 49 d.p.r. n. 327/2001 – non era preordinata alla espropriazione ma si era necessaria per consentire alla societa’ OMISSIS la esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto eolico in località OMISSIS.

In pendenza della citata occupazione non espropriativa, la societa’ OMISSIS  procedeva alla installazione di pale eoliche anche sul suolo che era stato invece destinato soltanto alla occupazione temporanea (non espropriativa) necessaria a fornire la sistemazione logistica per la esecuzione dell’opera.

La documentazione fotografica prodotta in allegato (doc. n. 3) dimostra come la istallazione di pale eoliche sul suolo dell’attore si sia estesa ben oltre  la parte di 600 mq.   gia’ concessa in affitto.

Con atto 13.3.2007 (doc. n. 4) redatto con il ministero di questa difesa ed  inviato sia al Comune di OMISSIS re sia ad OMISSIS, l’attore denunciava l’invasione abusiva ed illecita del suo fondo ed invitava i destinatari a riconsegnare al proprietario il terreno abusivamente occupato dall’opera pubblica, previamente ripristinato nello stato “quo ante”. Nel contempo prospettava  ai suddetti tutti i danni  che il comportamento illecito degli occupanti aveva causato.

Solamente la OMISSIS, a mezzo del suo legale, riscontrava il documento con  nota del 30.3.2007 (doc. n. 5) nella quale molto sinteticamente  confermava che la occupazione aveva carattere temporaneo e che era “finalizzata esclusivamente all’esecuzione dei lavori previsti su terreno oggetto del contratto di locazione”. Contestualmente il legale forniva assicurazione che “cessata la ragione dell’occupazione, sarà cura della OMISSIS procedere alla riconsegna del bene nonché al versamento delle indennità stabilite dalla legge”.

Non ostante le assicurazioni fornite dalla convenuta, la situazione di illiceità continua tuttora a perdurare nei termini sopra denunciati, tanto che nello scorso mese di gennaio 2008, la scrivente difesa, con ulteriore nota inviata al difensore della societa’ Fortore Energia spa ( doc. n. 6), invitava quest’ultima a rimuovere le opere abusivamente erette sul terreno non oggetto di esproprio e non oggetto di locazione.

A tale ultimo invito non e’ stato fornito alcun riscontro.

 

M O T I V I

1) QUANTO ALLA NATURA DELL’ILLECITO: OCCUPAZIONE USURPATIVA

Ritiene questa difesa che la fattispecie configuri un’ipotesi di occupazione usurpativa, abusiva ed illecita di proprieta’ privata posta in essere dalla societa’ convenuta. Infatti, come gia’ precisato in punto di fatto, la societa’ convenuta non si e’ limitata ad occupare in via temporanea e strumentale il terreno dell’attore come era stato indicato nel relativo decreto, ma ha proceduto alla installazione sullo stesso terreno di impianti di produzione di energia eolica, e cio’ ovviamente in mancanza ed in violazione delle garanzie accordate dal procedimento di esproprio di cui al d.p.r. n. 327/2001.

In realta’, l’occupazione di cui trattasi e’ stata formalmente prospettata sotto la (mentita) apparenza dell’art. 49 d.p.r. n. 327/2001 (in materia di occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione), mentre in realta’ essa configura una vera e propria occupazione usurpativa ed una invasione di fatto della proprieta’ dell’attore, considerato appunto che la societa’ OMISSIS ha installato le pale eoliche anche sul suolo che era invece destinato soltanto alla occupazione temporanea non espropriativa, ma strumentale e necessaria a consentire la sistemazione logistica (deposito materiali,  transito di mezzo, ecc.) per la esecuzione dei lavori.

Tale fatto illecito ingenera in capo al responsabile l’obbligo di restituire il fondo abusivamente occupato, di ripristinare lo stesso nello stato precedente all’occupazione e di corrispondere a titolo di risarcimento e/o di indennizzo le somme spettanti per il  periodo di occupazione.

 

2) QUANTO ALLA CONSEGUENTE GIURISDZIONE DEL G.O.

La fattispecie esame, articolata nei termini appena prospettati, e’ riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi appunto di occupazione di fatto avvenuta  “sine titulo” e al di fuori di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilita’ ed in difetto di atti aventi natura e/o finalita’ espropriativi.

Si tratta in sostanza di un’occupazione di proprieta’ privata che scaturisce non da un’ipotesi di cattivo esercizio del potere pubblico in materia di esproprio, quanto piuttosto del difetto assoluto di potere, avvalorato dalla circostanza che l’occupazione di cui trattasi risulta essere svincolata da atti amministrativi aventi contenuto e finalita’ espropriativi.

Certamente dirimente in materia e’ la piu’ recente giurisprudenza la quale ha tra l’altro stabilito:

  • che “rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda di risarcimento del danno causato dall’occupazione di mero fatto di un’area” (Cass. SS.UU. n. 7442 del 20.3.2008) (doc. n. 7) (conformi UU. n. 9322 del 19.4.2007   e   C.d.S.  Sez. IV n. 1892 del 26.4.2007);
  • che “dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 dell’11 maggio 2006, non appare dubbio però che i comportamenti esecutivi di atti amministrativi o che esprimano un potere anche illegittimamente esercitato dalla P.A., se ledono non jure una posizione soggettiva dei privati, costituiscono illeciti riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che si pronuncia in ogni controversia nella quale l’illecito sia anche indirettamente riconducibile all’esercizio di poteri della P.A.. Pertanto per l’occupazione illecita senza titolo, già qualificata usurpativa, si distingue il caso in cui l’opera pubblica – sia stata eseguita dopo lo annullamento della dichiarazione di pubblica utilità ovvero dopo il termine finale degli effetti di questa, cui comunque si riconnette, per la quale la controversia è riservata alla cognizione del giudice amministrativo, da quello in cui la realizzazione dell’opera sia avvenuta di fatto e senza dichiarazione di pubblica utilità o su aree non comprese nel progetto approvato e nel piano particellare di esproprio, che deve essere conosciuta dal giudice ordinario (Cass. S.U. 19 aprile 2007 n. 9323 e 19 febbraio 2007 n. 3724 e S.U. 15 giugno 2006 n, 13911)” (doc. n. 8);
  • che “spetta alla giurisdizione  del giudice ordinario la domanda con la quale il privato chieda il risarcimento del danno conseguente a meri comportamenti illeciti posti in essere dalla P.A., prospettati come occupazione usurpativa, qualora il giudice amministrativo abbia rigettato l’impugnazione proposta dal privato avverso il provvedimento acquisitivo emesso dalla P.A., ai sensi dell’ 43 d.p.r. n. 327/2001 non potendosi radicare la giurisdizione  del giudice amministrativo né ai sensi dell’art. 43, il quale è applicabile soltanto nel caso in cui l’impugnazione proposta dal privato avverso l’atto di acquisizione sia accolta e la P.A. (qualora non intenda restituire l’immobile al privato) faccia richiesta del risarcimento del danno, né ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 80/1998 (come modificato dall’art.  7  della legge n. 205/2000, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004) o dell’art. 53  del d.p.r. n. 327/2001 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2006), trattandosi di comportamento illecito nel quale non è ravvisabile un atto di esercizio del pubblico potere e non potendo il sopravvenuto atto di acquisizione, ove legittimo, mutare la “causa petendi” della domanda risarcitoria che, essendo fondata sulla dedotta lesione del diritto di proprietà al di fuori di un procedimento ablativo, deve essere riconosciuta dal giudice ordinario, ai sensi degli art. 103 ed art. 111 costituzione (fattispecie concernente l’occupazione di un immobile e la realizzazione di un’opera, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità e su aree non comprese nel progetto approvato nei modi e nel piano particolareggiato di  esproprio)” (Cass.  SS.UU.  5.3.2008 n. 5925) (doc. n. 9);
  • che “le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. (…) quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali…” (Cass. SS.UU. 8.5.2007 n. 10375) (doc. n. 10).

 

3) QUANTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

L’attore quindi – avendo subito la violazione del fondamentale diritto di proprietà a seguito della abusiva invasione del fondo con la istallazione dell’opera pubblica –  ha diritto ai sensi dell’art. 2043 c.c.,  ad ottenere il risarcimento dei danni subiti attraverso il rilascio e la liberazione del fondo dall’opera (anche mediante rimozione delle pale e delle strutture ivi abusivamente erette) ed il ripristino dello stato quo ante.

Va anche precisato che la reintegrazione in forma specifica e’ anche la modalità di risarcimento preferibile laddove possibile, secondo le indicazioni della giurisprudenza della CEDU più volte intervenuta sull’argomento.

L’attore ha altresì diritto ad ottenere la corresponsione della indennità per la durata della occupazione dei suoli  quantificabile ai sensi dell’art. 50 d.p.r. n. 327/2001 in un dodicesimo del valore dell’area per ogni anno di occupazione o quanto meno nella misura degli interessi legali per ogni anno di occupazione calcolati sul valore della indennità di espropriazione.

Pertanto calcolando la indennità ai sensi del citato articolo 50 ed avendo come riferimento proprio il valore attribuito dalle due parti in causa alla parte di fondo locata (€ 4.000 annui per mq 600) ed applicando lo stesso valore all’intera superficie occupata come da decreto (mq 8.886) la indennità annua da corrispondere e’ pari a € 58.647,60.

Qualora invece in via subordinata si dovesse ritenere che  la indennità spettante debba parametrarsi a quella dovuta a seguito di occupazione temporanea e di urgenza, allora questa sarebbe pari ad € 22.215,00 (stimando il valore di mercato del terreno su un valore minimale di € 30,00 per mq ne deriva un valore complessivo di € 266.580,00, del quale un dodicesimo e’ pari ad € 22.215,00).

 

Tanto premesso, il signor OMISSIS come sopra rappresentato e difeso

C I T A

la OMISSIS  in persona del legale rappresentante p.t.  p.i. OMISSIS  a comparire il giorno………………………………….. 2008 ore e luogo di rito dinanzi al Tribunale di OMISSIS  con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 cpc e con invito a comparire alla suddetta udienza dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis con avviso che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 e che si procedera’ anche in contumacia per sentir ivi accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto Giudice, respinta ogni avversa domanda o eccezione:

  • accertare e dichiarare che la societa’ OMISSIS ha occupato e continua tuttora ad occupare in maniera illecita, senza titolo ed usurpativa il terreno di proprieta’ dell’attore sito nel Comune di OMISSIS  distinta in catasto al foglio OMISSIS particella OMISSIS;
  • per l’effetto, condannare la societa’ OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. a rilasciare in favore dell’attore la particella indicata (eccezion fatta per la parte di mq 600 oggetto del contratto di locazione) libera da persone e da cose;
  • condannare la OMISSIS a in persona del legale rappresentante p.t.  al ripristino dello stato dei luoghi precedente all’occupazione;
  • condannare la OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere in favore dell’attore a titolo di indennità ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 327/2001 la somma di € 52.000,00 per ogni anno di occupazione;
  • in via del tutto subordinata condannare la medesima a corrispondere in favore dell’attore la somma di € 22.215,00 per ogni anno di occupazione a titolo di indennità di occupazione temporanea e d’urgenza;
  • vittoria di tutte le spese di giudizio.

 

In via istruttoria:

  • deposita i documenti come numerati e richiamati;
  • chiede ammettersi eventuale c.t.u. per la determinazione dei danni.

 

Ai fini del contributo unificato dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad euro 52.000,00 e che il relativo contributo e’ pari ad euro OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 05/11/2025