L’avvio della procedura espropriativa rappresenta il primo passo formale nel processo che può condurre all’ablazione della proprietà privata per motivi di pubblica utilità. È un atto obbligatorio da parte dell’autorità espropriante, che segna l’inizio della sequenza procedimentale prevista dalla legge italiana per tutelare gli interessi pubblici ma anche i diritti del proprietario coinvolto.
Il Testo Unico Espropri (D.P.R. 327/2001) dedica specifici articoli all’avvio del procedimento, stabilendo obblighi informativi, modalità di notifica, tempi e diritti del destinatario. Ogni vizio in questa fase può determinare l’illegittimità dell’intero iter.
La procedura espropriativa è l’insieme degli atti amministrativi mediante i quali una pubblica amministrazione, o un soggetto autorizzato, acquisisce un bene immobile di proprietà privata per realizzare un’opera dichiarata di pubblica utilità. Essa è fondata sull’art. 42 della Costituzione, che subordina l’espropriazione alla sussistenza di un interesse pubblico e alla corresponsione di una giusta indennità.
Il procedimento è articolato in più fasi: avvio, dichiarazione di pubblica utilità, determinazione dell’indennità, tentativo di accordo bonario, decreto di esproprio e pagamento. La fase iniziale è cruciale perché consente al cittadino di conoscere l’intenzione della pubblica amministrazione e di esercitare i propri diritti difensivi.
L’avvio della procedura espropriativa si concretizza nella notifica individuale di un atto amministrativo (avviso di avvio) da parte dell’autorità espropriante a tutti i soggetti potenzialmente interessati dal futuro provvedimento di esproprio.
Il momento in cui l’ente pubblico decide di procedere con l’adozione degli atti espropriativi (ad esempio, la redazione del progetto definitivo di un’opera pubblica) determina l’esigenza di attivare il procedimento e, quindi, di coinvolgere formalmente i proprietari e titolari di diritti reali o personali di godimento.
L’atto di avvio deve contenere:
La completezza di questi elementi è essenziale affinché il procedimento possa dirsi validamente instaurato.
Devono ricevere la comunicazione di avvio:
Nel caso in cui non sia possibile individuare con certezza i destinatari, l’amministrazione può ricorrere alla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio del Comune e su quotidiani a diffusione locale.
L’avvio della procedura ha la funzione di:
Un’amministrazione che omette l’avviso o ne limita il contenuto, compromette la validità degli atti successivi.
Una volta ricevuto l’avviso, il cittadino ha diritto a:
Queste facoltà costituiscono espressione concreta del diritto di partecipazione sancito dalla legge 241/1990 e dal principio costituzionale del giusto procedimento.
Dopo l’avvio, la procedura prosegue con:
Ogni fase successiva è vincolata alla regolarità della fase di avvio.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato che:
Il cittadino può far valere tali vizi mediante ricorso al TAR o ricorso straordinario, secondo i termini stabiliti dalla legge.
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A.1 Le “trappole” in cui cadono gli espropriati
A.2 La tua indennità – con le norme italiane
A.3 L’indennità di esproprio – con le norme europee
A.5 La tua indennità – con le norme europee
A.6 Le illegittimità della procedura
A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato
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