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Opposizione alla Stima dell’Indennità di Esproprio: Guida Pratica e Difesa dei Diritti Proprietari

Come Contestare la Stima della Commissione Provinciale Espropri: Normativa, Giurisprudenza e Valore di Mercato

CEDU, Art. 54 D.P.R. 327/2001 e Sentenze: Tutela Integrale del Proprietario Espropriato e Calcolo dell’Indennità

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CORTE DI APPELLO DI OMISSIS

ATTO DI CITAZIONE

OPPOSIZIONE ALLA STIMA

(ART. 54 D.P.R. N. 327/2001)

 

La signora OMISSIS rappresentata e difesa nel presente giudizio dal’Avv. OMISSIS  giusta procura speciale rep. n. 51032 del 8.6.2011 per Notaio OMISSIS di OMISSIS o ed elettivamente domiciliata in OMISSIS o presso l’Avv. OMISSIS, spiega

 

OPPOSIZIONE ALLA STIMA

  • della indennita’ di esproprio e della indennita’ di occupazione legittima in relazione al decreto n. 1 del 16.5.2011 con cui il Comune di OMISSIS in vista della realizzazione dell’anfiteatro ed area a manifestazione in centro storico ha espropriato i fondi di proprieta’ della attrice (comproprietaria in ragione di 4/16 dei diritti) distinti in catasto al foglio OMISSIS  mappale OMISSIS;
  • della indennita’ di esproprio e della indennita’ di occupazione legittima in relazione al decreto n. 2 del 16.5.2011 con cui il Comune di OMISSIS in vista della realizzazione del nuovo centro diurno anziani e museo della memoria contadina in edificio esistente in centro storico ha espropriato i beni immobili di comproprieta’ della attrice diritti distinti in catasto:
  1. al foglio OMISSIS mappale OMISSIS (nella misura di ½), OMISSIS (nella misura di 4/16), OMISSIS  (nella misura di 1/2), OMISSIS  (nella misura di ½ dei relativi diritti) (s.e.o.);
  2. al foglio OMISSIS mappale OMISSIS (nella misura di 4/16 dei relativi diritti), OMISSIS (nella misura di 4/16 dei relativi diritti), OMISSIS  (nella misura di 4/16) e OMISSIS  (nella misura di 4/16 dei relativi diritti) (s.e.o.).

F A T T O

Con due distinti procedimento di esproprio, il Comune di OMISSIS ha proceduto alla espropriazione dei beni della opponente la quale, con il presente giudizio intende spiegare l’opposizione alla stima avverso l’indennita’ definitiva di esproprio e l’indennita’ di occupazione legittima.

 

  1. ESPROPRIO PER LA REALIZZIONE DELL’ANFITEATRO ED AREA A MANIFESTAZIONE IN CENTRO STORICO

Con decreto n. OMISSIS del 16.5.2011 notificato in data 19.5.2011 (doc. n. 1), il Comune di OMISSIS –  dopo aver premesso che con deliberazione n. 97 del 3.6.2009 la G.C. aveva approvato il progetto definitivo in vista della realizzazione dell’anfiteatro ed area a manifestazione in centro storico con cio’ dichiarando contestualmente la p.u. dell’opera –  espropriava  i seguenti fondi gia’ di proprieta’ della attrice (comproprietaria in ragione di 4/16 dei relativi diritti) distinti in catasto al foglio OMISSIS :

  • mappale OMISSIS (per una superficie espropriativa di 840 mq.) in relazione al quale comunicava in euro 84.000,00 (ed in euro 21.000,00 in ragione dei diritti dell’opponente) l’indennita’ definitiva di esproprio ed in euro 1.750,00 l’indennita’ definitiva di occupazione legittima determinate dalla Commissione Provinciale Espropri sulla base del valore unitario di euro 100,00 mq.;
  • mappale OMISSIS (per una superficie espropriativa di 1.350 mq.) in relazione al quale comunicava in euro 135.000,00 l’indennita’ definitiva di esproprio (ed in euro 33.750,00 in ragione dei diritti dell’opponente) ed in euro 2.812,50 l’indennita’ definitiva di occupazione legittima determinate dalla Commissione Provinciale Espropri sulla base del valore unitario di euro 100,00 mq.;
  • mappale OMISSIS (per una superficie espropriativa di 2.110 mq.) in relazione al quale comunicava in euro 211.000,00 l’indennita’ definitiva di esproprio (ed in euro 52.750,00 in ragione dei diritti dell’opponente) ed in euro 4.395,83 l’indennita’ definitiva di occupazione legittima determinate dalla Commissione Provinciale Espropri sulla base del valore unitario di euro 100,00 mq.;

e cosi’ per una superficie complessiva di 4.300 mq. e per una indennita’ definitiva di esproprio complessiva di euro 107.500,00 ed per una indennita’ complessiva di occupazione legittima di euro 8.953,33.

In precedenza, il Comune di OMISSIS, con decreto n. 1 del 15.4.2010 (doc. n. 2) aveva disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza delle aree indicate e nel contempo aveva stabilito l’indennita’ provvisoria nel valore unitario di euro 70,00 mq. e per l’effetto:

  • per il mappale OMISSIS in euro 58.800,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 700,00 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice) ed in euro 1.225,00 l’indennita’ provvisoria di occupazione legittima;
  • per il mappale 9056 in euro 94.500,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 625,00 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice) ed in euro 1.968,75 l’indennita’ provvisoria di occupazione legittima;
  • per il mappale 9058 in euro 147.700,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 925,00 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice) ed in euro 3.077,09 l’indennita’ provvisoria di occupazione legittima;

e cosi’ per una indennita’ provvisoria di esproprio complessiva  pari ad euro 75.250,00 e per una indennita’ provvisoria di occupazione di legittima pari ad euro 6.270,84, in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice.

L’attrice rifiutava le citate  indennita’ provvisorie offerte perche’ ritenute insufficienti rispetto all’effettivo valore di mercato della aree.

Con nota prot. n. OMISSIS  del 7.5.2010 (doc. n. 3), il Comune di OMISSIS comunicava che in data 20.5.2010 avrebbe proceduto alla immissione nel possesso.

Infine, con  nota prot. n. 5419 del 12.4.2011 (doc. n. 4), il comune trasmetteva all’attrice la delibera n. OMISSIS del 28.1.2011 (doc. n. 5) con la quale la Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di OMISSIS, rettificando in aumento  le indennita’ provvisorie determinate dal comune, aveva determinato l’indennita’ definitiva di esproprio e l’indennita’ definitiva di occupazione legittima nelle misure gia’ indicate in precedenza e riportate nel decreto di esproprio n. 1 del 16.5.2011.

 

  1. ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DIURNO ANZIANI E MUSEO DELLA MEMORIA CONTADINA IN EDIFICIO ESISTENTE IN CENTRO STORICO

Con decreto n. OMISSIS del 16.5.2011 notificato in data 19.5.2011 (doc. n. 6), il Comune di OMISSIS – dopo aver premesso che con deliberazione n. 114 del 9.7.2009 la G.C. aveva approvato il progetto definitivo in vista della realizzazione del nuovo centro diurno anziani e museo della memoria contadina in edificio esistente in centro storico con cio’ dichiarando contestualmente la p.u. dell’opera, espropriava le seguenti porzioni di fabbricato (foglio OMISSIS) e le seguenti aree (foglio OMISSIS) gia’ di comproprieta’ della attrice (nella misura di seguito rispettivamente indicata) distinti in catasto (s.e.o.):

  1. al foglio OMISSIS :
  • mappale OMISSIS avente una consistenza di 897,98 mc. in relazione al quale, sulla base del valore unitario di euro 180 mc., determinava l’indennita’ definitiva di esproprio in euro 161.636,40 (in euro 80.818,20 in ragione dei diritti di ½ della opponente) ed in euro 6.734,85 l’indennita’ definitiva di occupazione legittima;
  • mappale OMISSIS avente una consistenza di 953,36 mc. in relazione al quale determinava l’indennita’ definitiva di esproprio in euro 171.604,80 (in euro 42.901,20 in ragione dei diritti di 4/16 della opponente) ed in euro 3.575,10 l’indennita’ definitiva di occupazione legittima;
  • mappale OMISSIS avente una consistenza di 222,20 mc. in relazione al quale, sulla base del valore unitario di euro 180 mc., determinava l’indennita’ definitiva di esproprio in euro 35.552,00 (in euro 17.776,00 in ragione dei diritti di ½ della opponente) ed in euro 1.481,34 l’indennita’ definitiva di occupazione legittima;
  • mappale OMISSIS avente una consistenza di 222,20 mc. in relazione al quale, sulla base del valore unitario di euro 180 mc., determinava l’indennita’ definitiva di esproprio in euro 35.552,00 (in euro 17.776,00 in ragione dei diritti di ½ della opponente) ed in euro 1.481,34 l’indennita’ definitiva di occupazione legittima;

e cosi’ per una indennita’ definitiva di esproprio pari ad euro 159.271,40 e per una indennita’ definitiva di occupazione legittima pari ad euro 13.272,63;

 

  1. al foglio OMISSIS:
  • mappale OMISSIS avente superficie di 99,00 mq. in relazione al quale comunicava l’indennita’ definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale Espropri in euro 2.475,00 per l’indennita’ di esproprio ed in euro 206,25 per l’indennita’ di occupazione legittima (in ragione dei diritti della opponente pari a 4/16);
  • mappale OMISSIS avente superficie di 264,00 mq.  in relazione al quale comunicava l’indennita’ definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale Espropri in euro 6.600,00 per l’indennita’ di esproprio ed in euro 550,00 per l’indennita’ di occupazione legittima (in ragione dei diritti della opponente pari a 4/16);
  • mappale OMISSIS avente superficie di 103,00 mq.  in relazione al quale comunicava l’indennita’ definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale Espropri in euro 2.575,00 per l’indennita’ di esproprio ed in euro 214,59 per l’indennita’ di occupazione legittima (in ragione dei diritti della opponente pari a 4/16);
  • mappale OMISSIS avente superficie di 544,00 mq. in relazione al quale partecipava l’indennita’ definitiva stabilita dalla Commissione Provinciale Espropri in euro 13.600,00 per l’indennita’ di esproprio ed in euro 1.133,34 per l’indennita’ di occupazione legittima (in ragione dei diritti della opponente pari a 4/16);

e cosi’ per una indennita’ definitiva di esproprio complessiva di euro 25.250,00 e per una indennita’ definitiva di occupazione legittima complessiva di euro 2.104,18.

In precedenza, il Comune di OMISSIS, con decreto n. 2 del 15.4.2010 (doc. n. 7) aveva disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza dei fabbricati e delle aree indicate e nel contempo aveva stabilito cosi’ di seguito la indennita’ provvisoria di esproprio e la indennita’ provvisoria di occupazione legittima:

  1. in relazione ai fabbricati al foglio OMISSIS:
  • per il mappale OMISSIS sub 701 in euro 138.720,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 69.360,00  in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice);
  • mappale OMISSIS sub 2 in euro 119.766,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 941,50 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice) ed in euro 2.495,00 l’indennita’ provvisoria di occupazione legittima;
  • mappale OMISSIS sub 702 in euro 21.201,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 605,00 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice);
  • mappale OMISSIS sub 703 in euro 21.201,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 605,00 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice);

e cosi’ per una indennita’ provvisoria di esproprio complessiva  pari ad euro 120.511,50  e per una indennita’ provvisoria di occupazione legittima pari ad euro 10.042,63 (di cui euro 2.495,13 per il mappale OMISSISsub 2 ed euro 7.547,50 per i mappali OMISSIS  sub OMISSIS , OMISSIS sub OMISSIS e OMISSIS sub 7OMISSIS ) (e cio’ in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice).

 

  1. in relazione alle aree al foglio OMISSIS :
  • per il mappale OMISSIS in euro 5.390,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 347,50 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice);
  • per mappale OMISSIS in euro 14.420,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 605,00 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice);
  • per il mappale OMISSIS in euro 5.600,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 400,00 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice);
  • per il mappale OMISSIS in euro 29.750,00 l’indennita’ provvisoria di esproprio (euro 790,00 in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice);

e cosi’ per una indennita’ provvisoria di esproprio complessiva  pari ad euro 17.675,00  e per una indennita’ provvisoria di occupazione legittima in relazione alle quattro aree indicate pari ad euro 1.472,92 (e cio in relazione alla quota di comproprieta’ spettante alla attrice).

 

L’attrice rifiutava le citate  indennita’ provvisorie offerte perche’ ritenute insufficienti rispetto all’effettivo valore di mercato dei fabbricati e delle aree.

Con nota prot. n. OMISSIS del 6.5.2010 (doc. n. 8), il Comune di OMISSIS comunicava che in data 20.5.2010 avrebbe proceduto alla immissione nel possesso.

Infine, con  nota prot. n. OMISSIS del 12.4.2011 (doc. n. 9), il comune trasmetteva all’attrice la delibera n. 5/2011 del 28.1.2011 (doc. n. 10) con la quale la Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Bergamo, in rettifica delle indennita’ provvisorie determinate dal comune, aveva assunto in euro 100,00 mq. il valore unitario delle aree ed in euro 180,00 mc. (per i mappali sub 701) ed in euro 160,00 mc. (per i mappali sub 702 e sub 703) il valore unitario dei fabbricati e piu’ in particolare nelle misure gia’ indicate in precedenza e riportate nel decreto di esproprio n. 2 del 16.5.2011.

 

M O T I V I

Con il presente giudizio l’opponente intende contestare l’insufficienza e l’erronea valutazione delle indicate indennnita’ di esproprio e di occupazione legittima determinate per difetto dalla Commissione Provinciale Espropri di Bergamo poiche’ esse non rispecchiano l’effettivo valore di mercato dei fabbricati e delle aree espropriate.

 

  • RILIEVI ALLE STIME ELABORATE DALLA C.P.E.

 

  1. con riferimento alle aree espropriate per realizzazione dell’anfiteatro ed area a manifestazione in centro storico

Con delibera n. OMISSIS del 28.1.2011, la Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Bergamo:

  • premetteva che le aree di cui trattasi ricadevano in zona destinata a servizi di carattere generale;
  • prendeva atto che, con deliberazione n. 1/2011 il Comune di OMISSIS, con riferimento alle aree comprese nella indicata zona, aveva stabilito ai fini del’i.c.i. un valore minimo di euro 140,00 mq.;
  • osservava che, in applicazione dell’art. 38 d.p.r. n. 327/2001, “il valore venale del bene oggetto di esproprio, con riferimento alle caratteristiche dell’intervento ed ai valori sopra riportati, potesse essere ritenuto pari ad euro 100,00 mq.”;
  • precisava che “…il valore venale del terreno (interessato dall’esproprio) deve essere determinato facendo riferimento non solo alla destinazione urbanistica del terreno stesso ma anche alla sua collocazione nel centro storico di OMISSIS, alle caratteristiche storico architettoniche dell’intero comparto”;
  • confermava dunque il valore unitario delle aree di cui trattasi nell’importo di euro 100,00 mq..

 

  1. con riferimento alle aree espropriate per la realizzazione del nuovo centro diurno anziani e museo della memoria contadina in edificio esistente in centro storico

Con delibera n. OMISSIS del 28.1.2011, la Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Bergamo:

  • premetteva che le aree di cui trattasi ricadevano in zona destinata a servizi di carattere generale e che l’intervento di cui trattasi rientrasse in zona residenziale ad alta densita’ relativamente ai mappali OMISSIS;
  • osservava che, in applicazione dell’art. 38 d.p.r. n. 327/2001, “il valore venale del bene oggetto di esproprio, con riferimento alle caratteristiche dell’intervento ed ai valori sopra riportati, potesse essere ritenuto pari ad euro 100,00 mq. relativamente ai mappali OMISSIS
  • riteneva che “i valori venali degli immobili oggetto di esproprio, viste la caratteristiche architettoniche e di conservazione degli stessi…potessero essere quantificati pari a: 1) mappale 367 sub 2 e mappale OMISSIS in euro 160,00 mc.;
  • prendeva atto che, con deliberazione n. OMISSIS il Comune di OMISSIS, con riferimento alle aree comprese nella indicata zona, aveva stabilito ai fini del’i.c.i. un valore minimo di euro 140,00 mq.;
  • precisava che “…il valore venale del terreno (interessato dall’esproprio) deve essere determinato facendo riferimento non solo alla destinazione urbanistica del terreno stesso ma anche alla sua collocazione nel centro storico di OMISSIS, alle caratteristiche storico architettoniche dell’intero comparto”;
  • prendeva atto che “il valore di mercato per gli immobili in Comune di OMISSIS per l’anno 2010 e’ stimato, come da listino prezzi degli immobili di Bergamo e Provincia, variabile: a) da euro 1.500 ad euro 1.700 mq. per gli immobili nuovi; b) da euro 1.050 ad euro 1.300 mq. per gli immobili recenti;  c) da euro 500 ad euro 700 mq. per gli immobili vetusti”;
  • determinava a) in euro 100,00 mq. ai sensi del’art. 38 d.p.r. n. 327/2001 l’indennita’ di esproprio con riferimento alle aree di cui ai mappali 9055, 9057, 368 e 9059; b) in euro 180,00 mc. l’indennita’ di esproprio con riferimento ai fabbricati di cui ai mappale OMISSIS.

 

  • la stima elaborata dal C.T. Arch. OMISSIS

Ritiene l’opponente che i valori determinati dalla C.P.E. siano notevolmente sottostimati rispetto a quelli effettivi delle aree di cui trattasi  praticati dal mercato.

A tal fine la opponente ha richiesto al proprio consulente (Arch. OMISSIScon studio inOMISSIS) di determinare l’indennita’ di esproprio. Con relazione del 10.6.2011 (doc. n. 11), l’indicato tecnico ha osservato testualmente quanto segue.

“PREMESSA SUL CONTESTO TERRITORIALE E STORICO/URBANO

E’ necessario portare a conoscenza gli interessati di una giusta premessa alla perizia di stima che verrà a seguire, in quanto il territorio bergamasco risulta composto da differenti caratteristiche ambientali e morfologiche (dalla bassa pianura, fino alle pre/Alpi ed alle Alpi) e storiche (la pianura è totalmente antropizzata ai fini agricoli dai tempi della centuriazione romana, mentre la zona alpina è – ancora oggi – un ambiente totalmente naturale).

In particolare, per quella fascia di pianura che corre – a Nord – dalla città di Bergamo fino – a Sud – alla città di Crema, esiste una specifica conformazione urbana per una decina di Comuni – fra i quali OMISSIS – (scarsamente considerata nelle differenze di valore dall’Agenzia del Territorio ed altri Enti).

L’impianto di detti centri urbani sviluppatisi – tra il 1300 e il 1500 (anche a seguito della tendenziale urbanizzazione delle popolazioni agricole dopo il secolo XI) – nel nostro caso con funzione militare, trovandoci al confine tra la “Repubblica di Venezia” e il rivale “Ducato di Milano”, è rimasto sostanzialmente invariato fino all’ultimo dopoguerra, quando ha fatto seguito uno sviluppo a “macchia d’olio” intorno al “centro storico” (attualmente “zona A”), il suddetto “centro storico” dove sono situati i beni oggetto di esproprio.

In questi Comuni, anche in riferimento alla tendenza abitativa emersa – sempre maggiormente – dalla fine degli anni Settanta, si è perso l’interesse verso l’abitazione esterna al “centro storico”, anche perché il cosiddetto richiamo del “verde” in questo territorio non esercita attrattiva (in quanto l’ambiente di questa campagna non possiede valori ambientali/paesaggistici di pregio come – ad esempio – per la zona collinare ed inoltre le pratiche agricole, qui – ovunque – diffuse fino a ridosso dell’abitato, creano disagi quali gli effetti della concimazione, trattamenti anti/parassitari, ecc.) oltre alle problematiche sorte – in ultimo – degli atti criminosi nelle abitazioni più esterne all’abitato, …. mentre il fulcro di tutte le attività sociali resta comunque nel “centro storico”, dove – nel tempo – si sono esaurite tutte le possibilità di utilizzo degli immobili esistenti.

A differenza dell’edificazione – esterna al centro storico – dove è possibile (seppure nei limiti di una politica regionale sempre più oculata nell’uso di nuovo territorio) urbanizzare nuove aree del circostante territorio agricolo, …. per questi “centri storici” evidentemente non è possibile questo tipo di ampliamento, diventando sempre più rara – quasi unica – la possibilità di trovarvi fabbricati ed aree idonee ancora disponibili.

Trattasi quindi di immobili il cui valore andrebbe meglio definito con un “asta” ! risulterebbe più appropriata una stima come per le opere d’arte, piuttosto che una stima di tipo immobiliare, in quanto sarebbe come chiedere ad un critico d’arte di effettuare la stima di un quadro d’autore con parametri da calcolarsi a superficie della tela o quantità dei colori utilizzati !

A dimostrazione che – per ottimizzare la realizzazione di questi interventi destinati alla pubblica fruizione – la stessa amministrazione comunale ha scelto questa dislocazione rispetto ad individuare – più facilmente – un’area o fabbricato all’esterno del centro storico.

Note al paragrafo

A conferma dell’analisi nel presente paragrafo, gli stessi progettisti – incaricati dall’amministrazione comunale – per il progetto di conservazione e riuso dell’immobile, ai fini della realizzazione di un “Museo della memoria contadina”, nella loro relazione descrittiva, riportano (seppure molto sommariamente):

“Tutto il centro storico di OMISSIS riveste una grande importanza, avendo mantenuto la struttura che il borgo possedeva in età medioevale. Ancora intatte e visibili sono infatti la cinta muraria con il relativo fossato che proteggeva l’ingresso del paese, a cui si accedeva mediante quattro entrate tutt’ora ben conservate, ed in una delle quali è collocata la sede municipale. Anche le strade e le case all’interno della fortificazione hanno mantenuto le loro peculiarità, dando un colpo d’occhio molto particolare.”…

COMMENTO SUI RIFERIMENTI ADOTTATI PER LA STIMA DEL VALORE DI ESPROPRIO

Non esistono listini che effettuano una stima di valore su immobili inseriti in un particolare ambiente urbano dalle notevoli qualità storico/ambientali e sulle specificità dell’edificio.

Comunque non risulta neppure chiara la fonte del “listino dei prezzi degli immobili di Bergamo e Provincia” (ce ne sono vari) utilizzato dalla “Commissione Provinciale Espropri” nelle due delibere – la n. 4/2011 e la n. 5/2011 – per determinare i valori della proprietà in esproprio.

E’ comunque errato prendere a riferimento la tipologia “immobili vetusti”, in quanto riferita a fabbricati realizzati nella cosiddetta “macchia d’olio” esterna al “centro storico” negli “anni 50/60” della ricostruzione post-bellica, con caratteristiche edilizie non molto superiori a quelle di alcune “baracche”.

Il fabbricato oggetto di esproprio, non avendo subito in passato “pesanti interventi”, mantiene intatte quelle caratteristiche edilizie pregevoli dal punto di vista storico/ambientali, quali le murature realizzate con la caratteristica disposizione a spina di pesce dei tipici “ciotoli del fiume Serio” e le strutture lignee di solai e copertura, che – in altri casi – “interventi maldestri” hanno cancellato.

Quindi sul “vetusto” ci si deve anche intendere, perché riferito ad una palazzina “anni 60” malconcia, con perimetrali in sottili elementi forati di laterizio, solai in calcestruzzo debolmente armati e copertura con lastre in cemento/amianto, può assumere un significato diverso rispetto invece ad un edifico storico che – non avendo subito interventi inappropriati – mantiene tutte le sue pregevoli caratteristiche.

E’ quindi comunque fuorviante assumere valori di qualsiasi listino, in quanto nessun listino inquadra questa speciale tipologia di fabbricato.

Si deve inoltre tenere presente che “storicamente”, l’Ufficio provinciale del Catasto di Bergamo, ha sempre avuto valori degli immobili completamente difformi dalla situazione reale, rispetto invece – ad esempio – all’Ufficio provinciale del Catasto di Milano i cui valori sono stati più vicini alla realtà.

Comunque l’Agenzia del Territorio per Bergamo, non ha classificato i valori immobiliari per questa tipologia di fabbricato, inoltre nelle premesse alle proprie “Quotazioni immobiliari OMI” ben specifica “la stima effettuata da un tecnico professionista rappresenta l’unico elaborato in grado di rappresentare e descrivere in maniera esaustiva e con piena efficacia l’immobile e di motivare il valore da attribuire al bene medesimo”.

Mentre sulla quotazione attribuita all’area, appare l’incongruenza che per “urbanizzare” attualmente un terreno circostante all’abitato, in periferia, si deve affrontare un costo/mq. simile al valore/mq. attribuito, in esproprio, a quest’area centralissima già secolarmente urbanizzata (costi di urbanizzazione ricavabili da piani attuativi nella zona), come se il valore effettivo dell’area da espropriare fosse nullo.”

 

Sulla base di tali considerazioni, il c.t.p. ha elaborato i seguenti valori.

“RAFFRONTO CON I VALORI REALI DI MERCATO

Ritengo i valori stabiliti nell’esproprio sicuramente inadeguati alle reale situazione immobiliare e di potere quantificare (prudenzialmente) il valore immobiliare dell’area da €.100/mq. a €.250/mq. (tra €.200/mq. e €.300/mq.) ed un valore almeno doppio del fabbricato.

I suddetti valori in base al locale mercato immobiliare “reale”, a prescindere da rendite catastali o valori stabiliti dal Comune ai fini ICI.

Quindi basando il raffronto sui valori stabiliti nelle ultime due deliberazioni della Commissione provinciale Espropri:

  1. 4/2011 relativa ad un area di 4.300 mq. x €.100/mq. = €.430.000 che per la quota del 25% della Signora Raffaini Luciana risulta di €.107.500, mentre un valore congruo sarebbe di €.250/mq., quindi per 4.300 mq. per il 25% = €.268.750 anziché il prestabilito €.107.500
  2. 5/2011 relativa
  3. un area di 1.010 mq. x €.100/mq. = €.101.000 che per la quota del 25% della Signora Raffaini Luciana risulta di €.25.250, mentre un valore congruo sarebbe di €.250/mq., quindi per 1.010 mq. per il 25% = €.63.125 anziché il prestabilito €.25.250
  4. una porzione di fabbricato con volume “presumibile” di mc.953 x €.180/mc. = €.171.540 che per la quota del 25% della Signora Raffaini Luciana risulta di €.42.885, mentre un valore congruo sarebbe di €.360/mc., quindi per 953 mc. per il 25% = €.85.770 anziché l’ipotizzabile (in funzione del metodo di calcolo del volume) prestabilito €.42.885
  5. una porzione di fabbricato con volume presumibile di mc.897 x €.180/mc. = €.161.460 che per la quota del 5 0% della Signora Raffaini Luciana risulta di €.80.730, mentre un valore congruo sarebbe di €.360/mc., quindi per 897 mc. per il 50% = €161.460 anziché l’ipotizzabile (in funzione del metodo di calcolo del volume) prestabilito € 80.730
  6. una porzione di fabbricato con volume presumibile di mc. 444 x €.160/mc. = €.71.040 che per la quota del 50% della Signora Raffaini Luciana risulta di €.35.520, mentre un valore congruo sarebbe di €.320/mc., quindi per 444 mc. per il 50% = €.71.040 anziché l’ipotizzabile (in funzione del metodo di calcolo del volume) prestabilito €.35.520”.

 

  • QUANTO AL FONDAMENTO NORMATIVO DELLA DOMANDA

 

  1. quanto alle aree espropriate

Ai fini di un esatto inquadramento della fattispecie, appare utile soffermare l’attenzione in ordine alla edificabilita’ legale dei terreni di cui trattasi.

 

  • normativa e giurisprudenza c.e.d.u.

L’art. 1 Protocollo n. 1 addizionale alla C.E.D.U. cosi’ testualmente recita:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suo beni.

Nessuno puo’ essere privato della sua proprieta’ se non per causa di pubblica utilita’ e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso di beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.

E’ noto che l’art. 1 del Protocollo n. 1 della invocata convenzione contiene tre distinti principi:

  • la prima regola, contenuta nella prima frase del primo comma, e’ di natura generale ed enuncia il principio di pacifico godimento della proprieta’;
  • la seconda regola garantisce dalla privazione del possesso e la rende soggetta a certe a certe condizioni;
  • la terza regola, contenuta nel secondo comma, riconosce che gli stati contraenti hanno il compito, tra le altre cose, di controllare l’uso della proprietà per la soddisfazione dell’interesse generale.

Le tre regole non sono comunque “distinte” e cio’ comporta la necessita’ di una lettura coordinata. La seconda e la terza regola sono collegate con la particolare facolta’ di interferenza con il diritto di godere pacificamente della proprietà e dovrebbero per questo essere reinterpretate alla luce del principio generale enunciato dalla prima regola (confronta tra gli altri James e altri c. Regno Unito, sentenza 21 febbraio 1986, Serie A n. 98-B, pp. 29-30, § 37, seguendo i termini della analisi delle Corti nel caso Sporrong e Loennhroth c. Svezia, sent. 23 settembre 1982, serie A n. 52, p.24, §61; cfr. I Monasteri Santi c. Grecia, sent. 9 dicembre 1994, serie A n. 301, p. 31, § 56; e ancora Iatridis c. Grecia n. 31107/96 § 55 ECHR 1999-Il).

 

L’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla Convenzione Europea Diritti dell’Uomo comporta gia’ di per se’ la naturale implicazione che i terreni e comune i beni espropriati siano stimati e valutati sulla base del loro pieno valore di mercato “sic et simpliciter”.

Appare peraltro del tutto superfluo precisare che il terreno espropriato per fini edificatori deve certamente per cio’ stesso ritenersi edificatorio ai fini della c.e.d.u..

E’ infatti sufficiente a tal fine far riferimento (tra tutte le numerose sentenze) alla nota pronuncia n. 24638/94/2003 emessa in esito al caso Carbonara e Ventura contro Italia con la quale la CEDU (facendo proprie le motivazione le conclusioni articolate dalla c.t.u. la quale si era limitata a constatare che sui fondi espropriati era stato costruito un edificio destinato a scuola) ha stabilito che l’utilizzazione in termini edificatori del terreno espropriato costituisce di per se’ motivo sufficiente ad integrare gli estremi della edificabilita’.

La conclusione appare del resto coerente con le elementari esigenze del diritto di proprieta’, risultando difficilmente ammissibile ed accettabile anche sul piano logico che la pubblica amministrazione, in vista della edificazione di strutture e complessi, possa espropriare la proprieta’ privata ed indennizzarla sulla base del valore agricolo, solo perche’ essa stessa abbia previsto unilateralmente a favore di sé la riserva dell’iniziativa edilizia.

 

  • normativa nazionale

Ad ogni buon conto, qualora codesto ente espropriante dovesse ritenere di far applicazione del criterio previsto dall’art. 32 e dall’art. 37 d.p.r. n. 327/2001, si sottolinea che i terreni espropriati hanno oggettiva ed indiscussa natura edificabile.

In particolare il citato art. 37 prevede:

  • che “ai soli fini dell’applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione…” (comma terzo);
  • che “salva la disposizione dell’articolo 32/1, non sussistono le possibilita’ legali di edificazione quando l’area e’ sottoposta ad un vincolo di inedificabilita’ assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalita’ di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata” (comma quarto);
  • che “i criteri e i requisiti per valutare l’edificabilita’ di fatto dell’area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti” (comma quinto);
  • che infine “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilita’ effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell’area” (comma sesto).

 

Posto dunque che i terreni di cui trattasi sono stati espropriati in vista della realizzazione dell’anfiteatro ed area a manifestazione in centro storico  e per la realizzazione del nuovo centro diurno anziani e museo della memoria contadina in edificio esistente in centro storico e considerato che nella fattispecie sussistono tutti gli elementi di cui sopra sintomatici e rivelatori della edificabilita’ legale nei termini in cui gli stessi sono stati individuati dal citato art. 37 d.p.r. n. 327/2001, deve convenirsi sulla conclusione che i fondi espropriati devono ritenersi edificabili e che agli stessi deve essere riconosciuta oggettiva edificabilita’ legale, non solo ai sensi delle norme cedu, ma anche ai sensi delle norme italiane.

Si aggiunga infine per completezza di indagine che del resto ogni dubbio eventuale in merito deve essere rimosso alla luce della recentissima sentenza n. 181 del 11.6.2011 della Corte Costituzionale.

 

  1. quanti ai fabbricati espropriati

Come e’ noto, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito che l’indennita’ per l’esproprio di fabbricati deve comprendere non soltanto il valore di mercato effettivo e concreto del bene ablato (e cio’ e previsto direttamente anche dall’art. 38 d.p.r. n. 327/2001) ma anche i maggiori costi che il proprietario fosse costretto a sopportare per riacquistare sul mercato altro fabbricato avente analoghe caratteristiche. In altri termini, l’indennita’ per l’esproprio di fabbricati non deve essere mai inferiore alla soglia minima necessaria a reintegrare il patrimonio del proprietario per tutti i danni effettivamente subiti.

 

I suddetti principi sono sanciti sia dalle norme cedu sia dalla norme italiane.

 

  • la normativa c.e.d.u.

L’applicazione dell’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla c.e.d.u. comporta gia’ di per se’ la naturale implicazione che i fabbricati  espropriati debbano essere stimati e valutati sulla base del loro pieno valore di mercato “sic et simpliciter”.

 

  • la giurisprudenza  c.e.d.u.

Univoca e’ la giurisprudenza in materia della CEDU che con riferimento alla espropriazione di fabbricati (ma anche di terreni) ha da sempre stabilito il principio secondo cui al proprietario colpito da espropriazione spetta una compensazione integrale cioe’ un ristoro totale per la perdita subita a seguito della espropriazione  (ex multis n. 68309 del 9.12.2008 Cignoli contro Italia; n. 62592 del 22.7.2008 Capone contro Italia; n. 65687 del 17.7.2008 Matteoni contro Italia; n. 37637/05 del 17.7.2008 Sarnelli contro Italia; n. 71399 del 10.6.2008 Bortesi contro Italia).

 

  • la normativa nazionale

La fattispecie in esame interessa la espropriazione di edifici residenziali.

Risulta quindi agevole individuare le coordinate normative ed ermeneutiche ai fini della corretta determinazione della indennita’ di esproprio.

In particolare, l’art. 38 del t.u. n. 327/2001 espressamente prevede che “nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennita’ e’ determinata nella misura pari al valore venale”.

 

  • la giurisprudenza  nazionale

Si premette che in giurisprudenza si fronteggiano due orientamenti che – benche’ ispirati a criteri ed a modalita’ estimative diverse – tuttavia sono improntati allo stesso principio ispiratore e convergono verso il medesimo fine.

In particolare, mentre il primo orientamento sostiene che il fabbricato deve essere stimato in maniera autonoma e distinta rispetto all’area di sedime su cui e’ stato costruito ed il valore dell’area deve essere aggiunto a quello distinto ed autonomo del fabbricato, il secondo orientamento sostiene invece che la stima del valore del fabbricato deve essere articolata in maniera unica ed unitaria in modo tale da comprendere in unico valore anche il valore dell’area di sedime.

Tuttavia, entrambe le liquidazioni devono essere effettuate sulla base del valore di mercato: cio’ in virtu’ dell’art. 38 d.p.r. n. 327/2001 per l’edificio e in virtu’ della sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale per il terreno sottostante (con l’evidente precisazione che tale ultimo principio integra e sostituisce i riferimenti fatti dalla pregressa giurisprudenza all’art. 5 bis d.l. n. 333/1992 ed all’art. 37 d.p.r. n. 327/2001 dichiarati incostituzionali).

 

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito:

  • che “In tema va ricordato che quando oggetto di espropriazione sia un fabbricato con latistante terreno, il manufatto costituisce un’entita’ economica, il cui valore deve essere considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuando la liquidazione corrispondente con riferimento al valore di mercato per l’edificio (comprensivo di area di sedime, che da esso non e’ scindibile ne’ autonomamente apprezzabile: (Cass. 27.9.2002 n. 14020), senza che rilevi il fatto che il fabbricato sia destinato dall’espropriante alla demolizione. Quanto invece al terreno pertinenziale, la liquidazione va effettuata con riferimento ai criteri di cui alla legge n. 359/1992 art. 5 bis (ora art. 37 d.p.r. n. 327/2001 dopo la sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale) oppure alla legge n. 865/1971 art. 16 (ora art. 40 d.p.r. n. 327/2001), a seconda se esso risulti edificabile o inedificabile (Cass. 25.7.2006 n. 16980; Cass. 26.3.2004 n. 6091);
  • che “L’immobile va valutato nella sua complessiva consistenza, per i volumi che esso esprime, fuori e sotto terra. In tale valutazione scompare l’area di sedime, che non ha autonoma utilizzabilita’. A tale componente, che va assunta nel suo pieno valore di mercato (vedi anche il d.p.r. n. 327/2001 art. 38), va aggiunto il valore delle pertinenze, di cui va preliminarmente qualificata la natura sotto il profilo urbanistico (Cass. 7.4.2005 n. 7295), se inserite in area destinata all’edificazione o riservate a verde privato [nel primo caso si e’ ritenuta applicabile la formula di cui al d.l. n. 333/1992 art. 5 bis (ora art. 37 d.p.r. n. 327/2001) e nel secondo caso va fatto riferimento al valore agricolo, rinviando alla legge n. 865/1971 art. 16 (ora art. 40 d.p.r. n. 327/2001)], e, qualora edificabili, se esse conservino i requisiti di effettiva edificabilita’, per non essere state assorbite le potenzialita’ edificatorie, nella costruzione dell’edificio limitrofo (Cass. 7.11.2003 n. 16710);
  • che “Va tenuto conto che… l’art. 5 bis ai commi 1 e 2, e’ stato dichiarato incostituzionale (Corte Cost. 24.10.2007 n. 348). La sentenza d’incostituzionalita’ non produce effetti per la rideterminazione dell’indennita’ che il giudice di rinvio dovra’ compiere riguardo all’edificio espropriato, comprensivo dell’area di sedime, da indennizzare comunque secondo il prezzo di mercato” (Cass. n. 599 del 11.1.2008 e conforme Cass. n. 809 del 15.1.2009);
  • che “Vero e’ che detto criterio indennitario ed il meccanismo di determinazione del risarcimento del danno da occupazione appropriativa che ad esso si collega, di cui al citato art. 5 bis comma 7 bis e’ applicabile alle sole aree edificabili, cioe’ ai suoli suscettibili di edificazione ma non ancora edificati al momento dell’imposizione del vincolo ablatorio, e non quindi ai fabbricati (nonche’ alla relativa area di sedime); e che in quest’ultimo caso, in cui l’espropriazione abbia appunto ad oggetto un’area sulla quale siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature tali da avere impresso al terreno su cui sorgono una stabile trasformazione, cosi’ da rendere attuali le originarie potenzialita’ edificatorie del terreno medesimo, l’indennita’ di esproprio va determinata, in modo unitario, sulla base non gia’ del criterio della semisomma dettato dalla legge n. 359/1992 art. 5 bis (ora art. 37 d.p.r. n. 327/2001), bensi’ del valore venale dell’edificio, a norma della legge n. 2359/1865 art. 39 (ora art. 38 d.p.r. n. 327/2001), senza che l’edificazione del suolo consenta in alcun modo di distinguere il valore della costruzione medesima da quello dell’area su cui detta costruzione insiste (Cass. n. 1113/1997; Cass. n. 18820/2003; Cass. n. 9372/2005)” (Cass. n. 531 del 11.1.2008);
  • che “Deriva, da quanto precede, pertanto, che allorche’ oggetto della vicenda sopra menzionata e’ un complesso immobiliare costituito vuoi da un’area di terreno edificabile latistante un fabbricato che su di essa insista, vuoi dal fabbricato stesso, quest’ultimo costituisce entità economica la quale va computata nella predetta determinazione tramite separata valutazione come bene autonomo. Il valore di detto fabbricato, in particolare, deve essere distintamente considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuando la liquidazione corrispondente con riferimento al valore di mercato per l’edificio e con riferimento ai criteri di cui all’articolo 5 bis del d.l. n. 333/1992 convertito nella legge n. 359/1992 per il terreno edificabile. Al riguardo è irrilevante verificare se si sia (o meno) a fronte di una costruzione destinata alla demolizione dallo stesso espropriante, negli scopi che quest’ultimo si sia prefisso” (Cass. 17.6.2005 n. 13001);
  • che “In tema di espropriazione per pubblica utilita’, quando oggetto di espropriazione sia un edificio con area latistante, vanno adottati differenti criteri indennitari, atteso che il manufatto costituisce un’entita’ economica da apprezzarsi come bene autonomo, il cui valore deve essere considerato in aggiunta al valore del suolo, effettuando, ai sensi dell’art. 39 della legge n. 2359/1865, la liquidazione con riferimento al valore di mercato per l’edificio (comprensivo dell’area di sedime su cui esso insiste e che ne costituisce parte integrante), laddove, quanto all’area pertinenziale, la medesima liquidazione va effettuata con riguardo ai criteri previsti dall’art. 5 bis del d.l. n. 333/1992 convertito nella legge n. 359/1992 (ora art. 38 d.p.r. n. 327/2001) dall’art. 16 della legge n. 865/1971 (ora art. 40 d.p.r. n. 327/2001), a seconda che tale area possieda autonome potenzialita’ di sfruttamento edificatorio oppure sia interessata da vincoli di inedificabilita’, restando in ogni caso esclusa la possibilita’ di adottare un criterio indennitario unico, fondato sulla natura ed il valore della cosa principale” (Cass. 25.7.2006 n. 16980);
  • che “Poiche’ il suolo, una volta incorporato nel fabbricato, perde la propria individualita’ e, fatta eccezione per la proprieta’ superficiaria, non è separatamente valutabile dalla costruzione che su di esso insiste, per la determinazione dell’indennita’ di esproprio dei fabbricati, deve ricorrersi al criterio del valore venale, e non all’art. 5 bis  d.l. n. 333/1992, applicabile unicamente alle aree fabbricabili” (Cass. 21.5.1998 n. 5064).

 

 

  • APPLICABILITA’ DIRETTA NELL’ORDINAMENTO DELLA NORMATIVA CEDU
  • (1) L’APPLICAZIONE E L’EFFICACIA DELLA CEDU (PRIMA DEL TRATTATO DI LISBONA)

In materia di individuazione dell’esatto valore da indennizzare, si deve rilevare che l’art. 1 del primo Protocollo della c.e.d.u. e’ stato oggetto di una progressiva focalizzazione interpretativa da parte della Corte di Strasburgo, che ha attribuito alla disposizione un contenuto ed una portata piu’ ampi di quelli riconosciuti dalla giurisprudenza italiana.

La Corte Europea ha da sempre sostenuto che gli stati aderenti sono tenuti ad applicare direttamente nei rispettivi ordinamenti le norme della convenzione. A titolo meramente esemplificativo, si segnala che particolare importanza – per l’impatto e la risonanza notevoli degli effetti prodotti – e’ stata unanimemente attribuita (tra le numerose altre disponibili) alla sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo emessa nel caso Scordino contro Italia (ricorso n. 36813/1997), pubblicata il 29.7.2004, pur espressamente citata dalla richiamata sentenza costituzionale n. 348/2007.

Con la citata sentenza emessa sul caso Scordino, la Corte Europea (in disaccordo con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale) ha stabilito:

  • che la norme della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo sono applicabili direttamente all’interno dell’ordinamento di ogni stato contraente (e dunque anche l’Italia);
  • che tutti i giudici degli stati contraenti sono tenuti ed obbligati all’applicazione diretta delle norme della convenzione ogni qual volta ne ravvisino la violazione;
  • che la giurisprudenza e le sentenze della Corte Europea, in quanto ritenute dalla stessa Corte parte integrante della convenzione, sono parimenti vincolanti per i giudici degli stati contraenti.

 

L’interpretazione articolata nei termini indicati e’ stata adottata autorevolmente anche dal Consiglio di Stato (sezione IV n. 3752 del 27.6.2007 e sez. IV n. 2582 del 21.5.2007) il quale ha testualmente stabilito che “i principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiche’:

  • per l’art. 117/1 della Costituzione, le leggi devono rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;
  • per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, … in quanto principi generali del diritto comunitario»;
  • per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha piu’ volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II 30 maggio 2000, ric. 31524/96, gia’ segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del testo unico poi approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001), si e’ posta in diretto contrasto con l’art. 1 prot. 1 della Convenzione la prassi interna sulla <espropriazione indiretta>, secondo cui l’amministrazione diventerebbe proprietaria del bene, in assenza di un atto ablatorio (cfr. CEDU IV 17 maggio 2005; Sez. IV 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV 20 aprile 2006).”

 

  • l’ulteriore prova normativa dell’efficacia diretta: art. 16 bis/5  legge 4.2.2005 n. 11 (c.d. legge comunitaria) come modificato dall’art. 6 legge 25.2.2008 n. 34 (gia’ art. 1/1217 della legge 27.12.2006 n. 296

Anche le autorita’ esproprianti, gia’ in sede di procedimento amministrativo di esproprio devono garantire e dare applicazione diretta nell’ordinamento alle norme della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo.

L’art. 16/5 della legge 4.2.2005 n. 11  (legge in materia di “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”) come modificato dall’art. 6 della legge 25.2.2008 n. 34 (gia’ art. 1/1217 della legge n. 296/2006) ha previsto l’obbligo per l’autorita’ espropriante di prestare rispetto e di conformarsi alle norme della c.e.d.u..

Si richiama l’attenzione su una norma vigente della cui introduzione e delle cui implicazioni in termini di responsabilita’, le amministrazione esproprianti non si sono ancora pienamente avvedute. Essa peraltro fornisce la prova della immediata efficacia e della diretta applicabilita’ nell’ordinamento nazionale delle norme della c.e.d.u..

In particolare, si intende far riferimento all’art. 16 bis/5 della legge 4.2.2005 n. 11 (legge in materia di “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”) come modificato dall’art. 6 della legge 25.2.2008 n. 34 (gia’ art. 1/1217 della legge n. 296/2006) il quale ha previsto l’obbligo per l’autorita’ espropriante di conformarsi alle norme della c.e.d.u., prevedendo testualmente che “lo Stato ha altresi’ diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.”

E’ dunque appena il caso di precisare che qualora il cittadino espropriato fosse costretto a rivolgersi  all’autorita’ giudiziaria nazionale ed alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo per ottenere la piena tutela del diritto di proprieta’, gli effetti economici derivanti dalla condanna di pagamento (formalmente) rivolta contro lo stato italiano sono destinati a riflettersi integralmente in danno dell’amministrazione espropriante, proprio per effetto della previsione contenuta dal citato  citato art. 16 bis/5 della legge n. 11/2005.

 

  • (2) L’APPLICAZIONE E L’EFFICACIA DELLA CEDU (DOPO IL TRATTATO DI LISBONA)
  • TRATTATO LISBONA (RATIFICATO CON LEGGE 2.8.2008 N. 130)
  • LE NORME CEDU SONO OGGI, A TUTTI GLI EFFETTI, NORME DI DIRITTO COMUNITARIO

E’ noto che in data 1.12.2009 e’ entrato in vigore il Trattato di Lisbona che e’ stato ratificato dallo Stato Italiano con la legge 2.8.2008 n. 130.

L’art. 1 n. 8 del Trattato di Lisbona ha modificato l’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato che istituisce la Comunita’ Europea e pertanto l’attuale formulazione dell’indicato art. 6 ora prevede testualmente:

 

“1. L’Unione riconosce i diritti, le liberta’ e i principi sanciti nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.

I diritti, le liberta’ e i principi della Carta sono interpretati in conformita’ delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

  1. L‘Unione aderisce alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.
  2. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.

La citata novita’ normativa si rivela particolarmente importante poiche’ essa ha comportato una modifica (verso l’alto) della fonte di diritto a tutela della proprieta’: mentre infatti in precedenza i diritti fondamentali (e dunque anche la proprieta’) trovano la loro tutela in una convenzione internazionale (la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo) la cui applicazione nell’ordinamento (secondo l’orinetamento piu’ restrittivo) era subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale, ora invece quegli stessi diritti fondamentali trovano tutela in un trattato internazionale (il Trattato di Lisbona) le cui previsioni sono immediatamente e direttamente applicabili nell’ordinamento, anche grazie alla cessione di parte della propria sovranita’ nazionale che ogni stato contraente ha operato sottoscrivendo il trattato.

Ecco allora che i diritti fondamentali gia’ previsti dalla c.e.d.u. in materia di tutela del diritto di proprieta’, ora fanno parte dei principi generali del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato istitutivo della Comunita’ Europea  e pertanto in quanto tali devono essere applicati direttamente nell’ordinamento nazionale, con disapplicazione delle norme interne con esse configgenti, come avviene per tutte le norme comunitarie.

E tale obbligo e’ imposto a tutti, cittadini, pubblica amministrazione e giudici.

 

  • OCCUPAZIONE LEGITTIMA

E’ appena il caso di precisare che all’attrice spetta altresi’ anche la indennita’ di occupazione legittima per il relativo protrattasi dal decreto di occupazione di urgenza (15.4.2010) alla data dei decreti di esproprio (16.5.2011). L’indennita’ di occupazione e’ stata correttamente calcolata sia dal Comune di OMISSIS sia dalla c.p.e.  nella misura di 1/12 della idennita’ di esproprio per ogni anno di occupazione, in ottemperanza al criterio previsto dall’art. 50 d.p.r. n. 327/2001.

Dal termine finale di ogni anno e frazione di anno di occupazione legittima, spettano all’attrice sulla relativa indennita’ sia gli interessi moratori sia gli interessi legali sulla somma gia’ rivalutata.

 

  • RIVALUTAZIONE MONETARIA ISTAT ED INTERESSI LEGALI: MAGGIOR DANNO

E’ ben noto il piu’ recente orientamento della giurisprudenza di legittimita’ secondo cui in materia di credito di valuta (quale e’ certamente il credito per l’indennita’ di esproprio) spetta, oltre agli interessi legali, anche il maggior danno (Cass. SS.UU. 16.7.2008 n. 19499 e conformi Cass.  Sez. III 28.6.2006 n. 14975; Cass. Sez. II 16.3.2006 n. 5860; Cass.  Sez. III  27.10.2004 n. 20807; Cass. Sez. III 7.1.2004 n. 58 e Cass.  Sez. I 22.2.2000 n. 1997). In conformita’ all’invocato indirizzo, il maggior danno puo’ essere liquidato anche in via presuntiva, tenendo conto delle caratteristiche soggettive del creditore,  in funzione (tra gli altri parametri e per quanto interessa in questa sede) della qualita’ soggettiva del creditore.  Nella fattispecie, il creditore e’ un risparmiatore privato il quale, se avesse avuto la tempestiva disponibilita’ della somma spettante, l’avrebbe verosimilmente e presumibilmente spesa per le esigenze e/o gli investimenti della famiglia.

Del resto, si ritiene che – in conformita’ alle indicazioni fornite dalla stessa C.E.D.U. nel noto caso Scordino – la domanda possa trovare ragionevole accoglimento poiche’ essa e’ finalizzata a mantenere inalterato nel tempo il valore del suolo con riferimento al momento in cui esso e’ stato espropriato. Va da se’ che tale valore deve essere attualizzato al momento della decisione definitiva, al fine di mantenerlo costantemente adeguato al mutato potere di acquisto della moneta. Sulla indennita’ di esproprio cosi’ rivalutata vanno poi calcolati altresi’ gli interessi legali, in quanto rivalutazione monetaria ed interessi hanno finalita’ diverse, mirando la prima a ripristinare la situazione patrimoniale dell’espropriato quale era anteriormente al decreto di esproprio, ed avendo i secondi funzione compensativa del mancato godimento della somma liquidata.

 

Tanto premesso,  la signora Raffaini Luciana

C I T A

il Comune di OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. c.f. 00281170167 a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Brescia  sezione e C.I. designandi alla udienza che si terra’ il giorno                                             ………………………………………….…..2011 ore e luogo di rito con invito a  costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. e con espresso invito a comparire nell’udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c. con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c. ed all’art. 167 c.p.c. per sentir ivi accogliere le seguenti

 

C O N C L U S I O N I

Piaccia a codesta Corte di Appello, contrariis reiectis:

  • con riferimento al decreto n. 1 del 16.5.2011 con cui il Comune di OMISSIS in vista della realizzazione dell’anfiteatro ed area a manifestazione in centro storico ha espropriato i fondi di proprieta’ della attrice (comproprietaria in ragione di 4/16 dei diritti) distinti in catasto al foglio 9 mappale 8973, 9056 e 9058;
  • con riferimento al decreto n. 2 del 16.5.2011 con cui il Comune di OMISSIS in vista della realizzazione del nuovo centro diurno anziani e museo della memoria contadina in edificio esistente in centro storico ha espropriato i beni immobili di comproprieta’ della attrice diritti distinti in catasto:
    • fabbricati al foglio O MISSIS mappale OMISSIS ) (s.e.o.);
    • terreni al foglio OMISSIS mappale OMISSIS) (s.e.o.).

anche alla luce dell’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria anno 2008) nonche’ dell’art.

 

  1. laddove fosse ritenuto ancora necessario, accertare e dichiarare immediatamente applicabile e per l’effetto applicare nell’ordinamento giuridico nazionale, ed in particolare nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Liberta’ Fondamentali firmata a Roma il 4.11.1950 resa esecutiva dalla legge 4.8.1955 n. 848 ed i relativi Protocolli addizionali;
  2. accertare e dichiarare che l’indennita’ di esproprio deve essere determinata nella misura del valore di mercato dei beni immobili espropriati espresso con riferimento alla data dei decreti di esproprio n. 1 e n. 2 del 16.5.2011;
  3. accertare, determinare e liquidare la indennita’ di esproprio nel valore unitario di mercato che si indica per i terreni nella misura di euro 250,00 mq. e per i fabbricati nella misura di euro 360,00 mc. e/o nella diversa o maggiore misura che sara’ ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di giudizio anche mediante eventuale disponenda c.t.u. ove necessaria;
  4. accertare e dichiarare non applicabile nella fattispecie, sulla indennita’ di esproprio che sara’ riconosciuta spettante, la riduzione del 25 % prevista dall’art. 37/1 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dall’art. 2/89 della legge n. 244/2007;
  5. nell’ipotesi in cui l’indennita’ provvisoria offerta, una volta attualizzata, risultasse inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva anche in esito al presente giudizio, accertare, dichiarare e disporre che, ai sensi dell’art. 37/2 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, l’indennita’ di esproprio complessiva riconosciuta alle opponenti deve essere aumentata del 10 %;
  6. con riferimento al relativo periodo compreso tra il 15.4.2010 (data del decreto di occupazione di urgenza) ed il 16.5.2011 (data del decreto di esproprio), accertare, determinare e liquidare la indennita’ di occupazione legittima, nella misura di 1/12 della indennita’ di esproprio che sara’ stabilita in relazione alla richiesta di cui in precedenza, per ogni anno di occupazione legittima e relativa frazione;
  7. per l’effetto, condannare il Comune di OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore della attrice istante e/o al versamento presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (gia’ Cassa Depositi e Prestiti):
  • della indennita’ di esproprio da determinarsi in via principale ai sensi dell’art. 1 Protocollo 1 addizionale alla c.e.d.u. ed in subordine ai sensi dell’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, sulla base del valore venale di mercato del fondo espropriato, espresso con riferimento alla data dei decreti di esproprio n. 1 e n. 2 del 16.5.2011 e senza la riduzione del 25 %, che si indica  per i terreni nella misura unitaria di euro 250,00 mq. e per i fabbricati nella misura di euro 360,00 mc. e/o nella diversa o maggiore misura che sara’ ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di giudizio anche mediante eventuale disponenda c.t.u. ove necessaria;
  • dell’incremento del 10 % da calcolarsi sulla indennita’ di esproprio spettante ai sensi dell’art. 37/2 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, nell’ipotesi in cui l’indennita’ provvisoria offerta, una volta attualizzata, risultasse inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva anche in esito al presente giudizio;
  • della indennita’ di occupazione legittima, da determinarsi, con riferimento al relativo periodo compreso tra il 15.4.2010 (data del decreto di occupazione di urgenza) ed il 16.5.2011 (data del decreto di esproprio), nella misura di 1/12 della indennita’ di esproprio che sara’ stabilita in relazione alla richiesta di cui in precedenza;
  • della rivalutazione monetaria istat e/o del maggior danno da calcolarsi (sulla indennita’ di esproprio complessiva) nella misura degli interessi passivi praticati dal mercato bancario per la erogazione del denaro e/o nella misura degli interessi moratori e/o degli indici istat, nonche’ degli interessi legali sulla indennita’ complessivamente spettante gia’ incrementata della rivalutazione di cui sopra, con decorrenza per la indennita’ di esproprio dalla data dei decreti di esproprio (16.5.2011) e per la indennita’ di occupazione legittima dal termine finale di ogni anno e/o frazione di occupazione, fino al soddisfo;

 

  1. vittoria di spese.

 

Ai fini istruttori:

  • produce i documenti come numerati ed indicati;
  • chiede ammettersi c.t.u. in vista della quale propone che siano conferiti al c.t.u. i seguenti quesiti:

 

  • descriva brevemente il c.t.u. i beni immobili oggetto del decreto di esproprio 1 del 16.5.2011 e del decreto di esproprio n. 2 del 16.5.2011 del Comune di OMISSIS;
  • determini il c.t.u., con riferimento alla data dei decreto di esproprio del 16.5.2011:
  • il valore di mercato dei fabbricati espropriati;
  • il valore venale di mercato dei terreni espropriati, sia in applicazione del criterio di stima sintetico – diretto e di quello sintetico – comparativo sia in applicazione del criterio di stima analitico – ricostruttivo, alla luce e della volumetria gia’ di fatto ricavata dagli stessi e dell’indice medio di edificabilita’ territoriale del comparto e/o delle aree immediatamente circostanti;
  • la eventuale maggiore differenza (rispetto al valore di mercato dei fabbricati e dei terreni) occorrente per acquistare sul locale mercato immobiliare fabbricati e terreni aventi la stessa consistenza e le medesime caratteristiche e qualita’ di quelli espropriati.

 

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia e’ indeterminabile e che il relativo contributo ammonta ad euro 374,00.

OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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