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Ricorso in Opposizione alla Stima Espropriativa: Difendere il Valore degli Immobili Espropriati e ottenere la giusta indennità

Analisi delle Criticità nella Stima Definitiva: Errori, Doppie Riduzioni e Mancata Valorizzazione

Indennità da Esproprio Parziale e Maggiorazione: Come Ottenere il Giusto indennizzo

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CORTE DI APPELLO DI OMISSIS

OPPOSIZIONE ALLA STIMA

 

R I C O R S O

 

(ART. 29 D.LGS. N. 150/2011)

 

 

OMISSIS

rappresentati e difesi nel presente giudizio giusta procura speciale rep. n. OMISSIS  del 18.6.2019  per Notaio OMISSIS in OMISSIS dall’Avv. OMISSIS) procuratore antistatario elettivamente domiciliati  ai fini delle notificazioni e comunicazioni  nel seguente domicilio digitale dello stesso  p.e.c. OMISSIS,  spiegano

C O N T R O

 

il Comune di OMISSIS., il presente ricorso in

 

OPPOSIZIONE ALLA STIMA

 

in relazione al decreto di esproprio n. OMISSIS del 14.6.2019 (doc. n. 1) notificato a OMISSIS in data 10.6.2019 ed in data 12.6.2019 a OMISSIS ed alla stima definitiva del 29.4.2019 determinata dalla terna tecnica (doc. n. 2)

 

F A T T O

 

In vista della realizzazione dei lavori di recupero dell’area esterna all’ex latteria OMISSIS, con determinazione n. OMISSIS del 29.8.2017 (doc. n. 3), il Comune di OMISSIS determinava in euro 53.500,00 l’indennità provvisoria di esproprio degli immobili (già di proprietà dei ricorrenti) distinti in catasto al foglio OMISSIS  mappali OMISSIS sub OMISSIS  (esteso 321 mq.) e sub OMISSIS  (esteso 14 mq.) consistenti in un fabbricato a duplice elevazione con annessi tettoia ed area di pertinenza destinata a parcheggio.

 

Con la stima definitiva del 29.4.2019, la terna tecnica prevista  dall’art. 21 d.p.r. n. 327/2001  determinava l’indennità definitiva di esproprio nella misura complessiva di euro 72.840,00.

 

Avverso tale stima ricorrono i proprietari chiedendo che sia rideterminata nella maggior misura ritenuta di legge, alla luce di motivi che seguono.

 

M O T I V I

 

  • PREMESSA (IN ORDINE ALLA TEMPESTIVITA’ DEL RICORSO)

 

Ai fini della tempestività del presente ricorso e solo per scrupolo difensivo, è sufficiente richiamare l’attenzione sulla circostanza che la stima definitiva  redatta del collegio tecnico porta la data del 29.4.2019 e che il decreto di esproprio è stato notificato da ultimo  in data 10.6.2019.

 

La corretta interpretazione dell’art. 54/1 d.p.r. n. 327/2001 e dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011  consente di affermare, ai fini della ammissibilità e della tempestività  dell’opposizione alla stima che la decorrenza del termine di decadenza di trenta giorni inizia a decorrere solo:

 

  • dalla notifica del decreto di occupazione esproprio se questo sia notificato successivamente alla notifica della determinazione della indennità definitiva (come appunto nella fattispecie);

 

  • (ovvero in alternativa) dalla notifica della determinazione della stima definitiva, se questa sia notificata successivamente alla notifica del decreto di esproprio.

 

Pacifica è in materia la giurisprudenza di legittimità (Cass. 15.6.2018 n. 15790; Cass. 6.6.2018 n. 14464; Cass. 18.4.2018 n. 9566; Cass. 14.6.2018 n. 15705;  Cass. 22.3.2018 n. 7145; Cass. 5.3.20118 n. 5104; Cass.  8.2.2018 n. 3074; Cass. 3.11.2017 n. 26248; Cass. 31.10.2017 n. 26009; Cass. 7.9.2017 n. 20911; Cass. 27.4.2017 n. 10446; Cass. 19.7.2017 n. 17863; Cass. 6.3.2017 n. 5517; Cass. 6.3.2017 n. 5518; Cass. 10.2.2017 n. 3606; Cass. 9.11.2016 n. 22844; Cass. 24.5.2016 n. 10720).

 

 

  • QUANTO ALLA STIMA DEFINITIVA DEL COLLEGIO TECNICO

 

  • quanto alla descrizione degli immobili espropriati

 

Il compendio immobiliare di cui trattasi  è situato  in Comune di OMISSIS . In particolare, si  tratta di una unità  immobiliare composta dal fabbricato principale in muratura (a sud), da una tettoia (a nord) e da una corte di pertinenza (compresa tra le prime due) posta tra Via OMISSIS e Via OMISSIS

 

Esso gode di una  posizione ottimale  in prossimità del Municipio nel centro del  capoluogo del Comune di OMISSIS e in fregio alle strade pubbliche con aree dedicate a parcheggio.

Il dato significativo  che caratterizza il compendio è rappresentato dal  fatto che nel  territorio del comune  non c’è la possibilità di acquistare una proprietà simile, perché gli immobili  dotati di  caratteristiche simili e situati  in quella posizione  sono ormai unici.

 

  • quanto al mappale n. OMISSIS sub OMISSIS categoria D/7

 

L’unità immobiliare   è di forma rettangolare e strutturata su due livelli fuori terra  avente copertura a padiglione e si presenta con un volume esistente urbanisticamente rilevante.

 

Alla data  del decreto di esproprio l’immobile  aveva una superficie complessiva pari  a 331 mq. (di cui 240 mq. di superficie di fabbricato ripartiti in 120 mq. per piano e 91 mq. di area pertinenziale) ed un cubatura “vuoto per pieno” pari a 880 mc..

L’area  scoperta  è destinata a parcheggio ed ha una capacità di  almeno 5 posti auto.

 

Il primo livello fuori è costituito da muratura perimetrale portante dotata di un elemento di pregio con valenza storico architettonica consistente in un “arco” visibile nella parte interna posta a nord dell’edificio.

 

Il secondo livello fuori terra  (al primo piano),  edificato a seguito di  atto autorizzativo n.  OMISSIS, è strutturato con muratura portante in blocchi forati  e dotato di numerose aperture. La muratura in elevazione è convenientemente dotata di cordolo di sommità in cemento armato.

 

Definisce la copertura il sovrastante solaio a falde, definito in tegole ricurve.

I solai di interpiano e di copertura sono in latero cemento.

Il fabbricato risulta di antica edificazione (relativamente al piano terra) e faceva parte del tessuto originario  annesso alla villa storica del nucleo abitato centrale del paese denominato “OMISSIS” e, ancora a nord é visibile un vecchio arco di valenza storica.

Verso la metà degli anni settanta  il fabbricato in muratura è stato oggetto di un ulteriore intervento edilizio regolarmente autorizzato con  concessione edilizia n.  OMISSIS per la  costruzione del tetto, integrata dalla  concessione n. OMISSIS per il rinnovo licenza n. OMISSIS.

Successivamente sia il fabbricato, sia la tettoia retrostante  sono stati oggetto di concessioni edilizie in sanatoria  prot. n. OMISSIS  del 29.10.1990 (doc. n. 4) a definizione delle relative alle pratiche n. OMISSIS di cui alle rispettive domande di sanatoria edilizia prot. n. OMISSIS   del 29.3.1986.

 

Allo stato  l’edificio al piano terra risulta nelle condizioni della originaria  costruzione mentre al primo piano è nuovo  ma non completato perchè ancora al “grezzo”, con pareti  non intonacate e privo di impianti e di finestre.

Esso è  in buono stato di conservazione, non è fatiscente e non presenta pericoli di natura statica.

Gli elementi che costituiscono la struttura portante, muri, travi in cemento armato, solette e la copertura, si presentano in buono  stato e senza fessurazioni o segni che indichino cedimenti strutturali di alcun genere e senza   infiltrazioni meteoriche proveniente dalla copertura.

A conferma di tali condizioni  depongono le attestazioni datate 10.5.2013 del Geom. OMISSIS che certificano la staticità dell’immobile e lo stato di conservazione dell’edificio, escludendone  la fatiscenza (pur dichiarata dal comune  con la delibera del consiglio comunale n. 21 del 1.7.2012).

 

  • quanto al mappale OMISSIS sub OMISSIS categoria F/1 (area urbana)

 

Si tratta  di un’area urbana avente superficie di 14 mq., di forma trapezoidale posta all’interno del mappale OMISSIS  stesso (lato nord).

L’area di pertinenza del fabbricato a nord, è accessibile da Via OMISSIS, è interamente recintata a nord – est con un muretto con sovrastante rete metallica e a ovest con un muro in mattoni e pietrame. Lungo il lato nord esiste una tettoia (con struttura in acciaio e copertura in lastre di v.t.r.  sostenute da tavole di legno trasversali) che, è la rimanenza di una tettoia molto più ampia dell’esistente, che faceva parte del vecchio opificio e, che è ancora presente nelle attuali planimetrie catastali, ma attualmente demolita per vetustà.

 

  • quanto alla stima definitiva

 

Dall’esame della  stima definitiva del 29.4.2019, sembra potersi desumere che la terna tecnica non abbia redatto una relazione estimativa unica ed organica, ma abbia invece proceduto al materiale accostamento in sequenza di tre stime diverse, redatte dai rispettivi componenti, senza averne neppure curato l’integrazione ed il necessario coordinamento.

 

Dopo aver descritto gli immobili, il collegio non ha potuto evitare di notare che il  progetto preliminare aveva previsto una indennità provvisoria pari ad euro 104.000,00  che invece  il progetto definitivo ha pressocchè dimezzato riducendola ad euro 53.500,00, senza alcuna motivazione (cfr. pag. 22).

 

Ciò posto,  si espongono di seguito in sintesi il contenuto dei rilievi estimativi dei tre tecnici.

 

  1. quanto al tecnico degli espropriati

 

Il tecnico nominato  dagli espropriati, dopo aver  premesso che il fabbricato, benchè al “grezzo” al primo piano,  era tuttavia in normali  condizioni di conservazione e che valutazione dovesse tener conto anche della ubicazione nel centro del capoluogo del comune. A tal fine, sosteneva  che il valore venale dovesse risultare dalla sommatoria del valore di mercato dell’area ed il valore del costo di costruzione del fabbricato a nuovo, ridotto però equamente per effetto del deprezzamento imposte dalle sue condizioni (vetustà al piano terra e stato “grezzo” al primo piano), prospettando i seguenti valori:

  • valore dell’area (276 mq. X 90 euro) = euro 28.591,88
  • costo di costruzione a nuovo = euro 239.113,95
  • valore a netto riduzione per deprezzamento (27,32 %) = euro 173.788,02
  • valore complessivo = euro 202.379,90
  • valore volumetria addizionale 200 mc. (X euro 135,00) = euro 27.000,00
  • valore area per 5 posti auto = euro 20.000,00
  • indennità esproprio parziale pari al 10 % (art. 33) = euro 24.000,00
  • indennità di esproprio totale = euro 273.379,90

(cfr. pagg. 23 – 26).

 

  1. quanto al tecnico dell’amministrazione espropriante

 

Il tecnico nominato dal Comune di OMISSIS difendeva  la congruità della indennnità provvisoria di euro 53.500,00 sostenendo:

  • che l’edificabilità dell’originario terreno sarebbe stata già saturata e ciò escluderebbe la residua edificabilità di 200 mc.;
  • che il fabbricato avrebbe perso la funzione e la destinazione d’uso a causa dello stato di abbandono e della vetustà;
  • che il fabbricato e la tettoia non sarebbero comparabili con altri strutture analoghe;
  • che il fabbricato e la tettoia andrebbero piuttosto demoliti e ricostruiti;
  • che il progetto preliminare (che prevedeva un’indennità provvisoria di euro 104.000,00) è stato rivisto e corretto in sede di progetto definitivo (che ha ridotto l’indennità provvisoria ad euro 53.500,00)

(cfr. pagg. 26 – 28).

 

  1. quanto al terzo tecnico

 

Il terzo tecnico prendeva le mosse dal fabbricato ex forno (sito in OMISSIS e posto a  brevissima distanza dal fabbricato espropriato) assunto  a comparazione. Si tratta di un fabbricato avente analoghe caratteristiche di quelli quello espropriato ed il cui valore di mercato, con relazione del 22.11.2018 (doc. n. 5), il tecnico di fiducia del Comune di OMISSIS ha stimato in euro 190.000,00. Con deliberazione n. OMISSIS del 27.11.2018 (doc. n. 6), il Comune di  OMISSIS ha giudicato conveniente procedere all’acquisizione di tale fabbricato al  prezzo indicato di euro 190.000,00.

In relazione al citato fabbricato, il terzo tecnico  determinava una superficie convenzionale di 300,00 mq. alla quale corrisponde il prezzo unitario di euro 633,33 mq..

 

In vista della valutazione con il criterio comparativo, il terzo tecnico procedeva a rendere “omogenea” la superficie del fabbricato espropriato dei ricorrenti ed a tal fine determinava:

  • la superficie totale espropriata (120 mq. + 120 mq. + 45 mq.) = 285 mq.
  • la superficie convenzionale omogeneizzata (285 mq. X 33%) = 94 mq.
  • il valore di mercato (94 mq. X euro 633,33) = euro 59.502,00
  • l’indennità da esproprio parziale = euro 5.950,02
  • l’incremento per accordo di cessione = euro 6.545,22
  • l’indennità totale = euro 71.997,42

(cfr. pagg. 28 – 30).

 

  1. quanto alla determinazione della indennità di esproprio

 

Infine, il collegio dei tre tecnici, premesso che il fabbricato, privo di impianti a norma, era affetto da un elevato deterioramento fisico e da una grave obsolescenza, indicava tra gli elementi assumibili a comparazione tre immobili tratti dal foglio annunci immobiliari del Comune di OMISSIS (rispettivamente con valori unitari di euro 991,00 mq., euro 578,00 mq. ed euro 952,00 mq.) e quattro immobili tratti da atti pubblici di compravendita (rispettivamente con valori unitari di euro 384,61 mq., euro 202,63 mq., euro 480,00 mq. ed euro 910,00 mq.) (cfr. pagg. 39 – 41).

 

Ribadita la necessità che ai fini del criterio sintetico – comparativo, i fabbricati posti a confronto devono essere analoghi per condizioni dello stato di fatto, vetustà, caratteristiche costruttive ed architettoniche, localizzazione e destinazione, il collegio indicava quale fabbricato omogeneo assunto a comparazione quello di cui al rep. n. OMISSIS  del 28.1.2019 con valore unitario di euro 910,00 mq. (cfr. pag. 41).

 

Sulla base di tali premesse, il collegio:

  • indicava dapprima la superficie totale espropriata in 240,00 mq.;
  • quindi riduceva la superficie “mercantile ragguagliata” in 120,00 mq.;
  • calcolava il valore venale (120 mq. X 910,00 euro) in euro 109.200,00;
  • riduceva ancora del 50 % tale valore  per la vetustà/obsolescenza;
  • determinava per l’effetto il valore venale in euro 54.600,00;
  • aumentava del 10 %   il valore per la localizzazione  (euro 5.460,00);
  • quantificava il valore di mercato della tettoia a nuovo in euro 9.000,00;
  • riduceva a causa delle vetustà (80 %) tale valore in euro 1.800,00;
  • quantificava l’indennità (fabbricato e tettoia) in euro 61.860,00;
  • calcolava l’indennità per esproprio parziale  del negozio in euro 5.000,00;
  • calcolava l’indennità per esproprio parziale  del abitazione in euro 5.980,00;
  • determinava l’indennità di esproprio complessiva in euro 72.840,00

(cfr. pagg. 42 – 43).

 

  • VIOLAZIONE DELL’ART. 38 D.P.R. 327/2001

 

Si ritiene che l’indennità definitiva di esproprio determinata sia affetta da gravi e palese criticità, con conseguente  violazione del principi del valore di mercato enunciato dall’art. 38 d.p.r. 327/2001.

 

2.1) quanto alla doppia riduzione del 50 % (superficie e valore)

 

In primo luogo, emerge immediatamente che sono del tutto privi di motivazione i coefficienti del 50 % con il quali il collegio ha dapprima ridotto alla metà la superficie del fabbricato espropriato (portandola da 240 mq. a 120 mq.) e quindi ha ulteriormente ridotto alla metà il valore di mercato del fabbricato (portandolo da euro 109.200,00 ad euro 54.600,00) (cfr. pag. 42).

 

In primo luogo, il  collegio non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto  necessario applicare una riduzione alla metà superficie del fabbricato espropriato (ridicendola da 240 mq. a 120 mq.). Superficie che ovviamente  dovrebbe restare immutata  a prescindere dalle condizioni dello stesso. Semmai,  il procedimento  di omogeneizzazione delle superfici trova  comunemente  applicazione  alle superfici dei piani superiori, ma solo allorquando si tratti di un fabbricati multipiano. Ma nella fattispecie, tale condizione non ricorre.

Né tale abbattimento in misura così penalizzante (pari alla metà)  potrebbe astrattamente essere giustificato per vie dello stato di manutenzione del fabbricato. E ciò per l’insuperabile considerazione che tale ragione è stata addotta per giustificare la successiva ulteriore riduzione alla metà applicata al valore di mercato del fabbricato.

In altri termini, così facendo, il collegio tecnico ha finito per applicare ben due volta l’abbattimento del 50 %, di cui la prima volta  alla superficie del fabbricato (in modo del tutto immotivato, irragionevole ed incomprensibile) e la seconda volta  al valore di mercato dello stesso (astrattamente giustificabile per via delle condizioni di vetustà e manutenzione).

 

In ogni caso, non sfugge che  il collegio non ha spiegato  perché la percentuale scelta sia stata determinata (anzichè in un’altra percentuale) proprio  nella misura del 50 %, la quale per l’effetto nella fattispecie risulta imposta d’imperio ed in maniera apodittica.

 

Ciò posto, ad ulteriore  dimostrazione dei citati profili di irragionevolezza che hanno  afflitto il procedimento estimativo seguito, si osserva quanto segue.

 

A tal fine, si richiama l’attenzione sulla circostanza  che nella relazione di stima del 22.11.2018 avente ad oggetto il  fabbricato ex forno (cfr. doc. n. 5 già citato), il  tecnico di fiducia del Comune di OMISSIS (lo stesso che ha fatto parte del collegio tecnico), non ostante avesse ipotizzato addirittura “…la possibilità  di procedere alla demolizione e ricostruzione ex novo del complesso edilizio…” e non ostante avesse precisato che “…il recupero delle strutture portanti perimetrali […] necessitano però di opere di consolidamento particolarmente onerose…” (cfr. pag. 2), ha tuttavia lasciato sostanzialmente inalterata (anzi, addirittura aumentandola di 11 mq.) la superficie del fabbricato estesa 527 mq. (cfr. 3).

 

Si aggiunga che il valore di mercato del fabbricato ex forno è stato inoltre aumentato del 20 % grazie alla “…ubicazione valida in posizione centrale nelle immediate adiacenze delle principali infrastrutture urbanistiche e di servizio del Comune di OMISSIS” (cfr. pag. 2) ed alla possibilità che gli immobili “possono risultare adatti ed idonei alla realizzazione di insediamenti abitativi corredati da spazi comuni (cohousing) per la presenza nelle immediata vicinanze di strutture comunali di uso pubblico” (cfr. pag. 3).

 

Orbene, costituisce dunque motivo di grave perplessità ed irragionevolezza la circostanza che due fabbricati analoghi per condizioni e vetustà abbiano avuto due approcci estimativi diversi, laddove:

 

  • con riferimento alle condizioni di conservazione,   è stata applicata la riduzione del 50 % sia alla superficie espropriata (da 240 mq. a 120 mq.) sia al valore di mercato (da euro 109.200,00 ad euro 54.600,00) solo al fabbricato oggetto di esproprio (mentre nessuna riduzione è stata applicata al fabbricato ex forno);

 

  • con riferimento alla ubicazione centrale nel capoluogo, al fabbricato oggetto di esproprio è stata applicata un aumento del 10 % (mentre al fabbricato ex fornito è stata applicato un aumento del 20 %).

 

Si tratta dunque di una irragionevole disparità di trattamento e di valutazione. Dunque, laddove   fosse confermata invece  l’effettiva superficie del fabbricato espropriato nella misura di 240 mq. (depurando  così il procedimento di esproprio  dall’errore dell’abbattimento del 50 %),  e fermo restando il valore unitario di euro 910,00 determinato dalla terna tecnica, l’indennità virtuale di esproprio risulterebbe pari ad euro 218.400,00.

 

Considerazioni analoghe  valgano per l’omessa motivazione dell’applicazione della percentuale di abbattimento  del 80 %  del valore di mercato  della tettoia, che è stato depresso da euro 9.000,00 ad euro 1.800,00 che rappresenta un valore oggettivamente inverosimile e sottodimensionato.

 

2.2) quanto all’omessa valutazione della volumetria addizionale di 200 mc.

 

Alla data del 22.11.2016 il p.r.g.  del Comune di OMISSIS collocava  il compendio immobiliare  in zona omogenea “B0” (art. 13 della n.t.a.)  quale “zona residenziale di conservazione ambientale” (così rinominata da “B1”  in “B0” con la variante al p.t.g.   n. 21 approvata con delibera consiglio comunale n. 4  4.2.2013).

 

In particolare, si riportano di seguito alcuni passaggi  dell’art. 13 delle n.t.a.  (doc. n. 7) aventi significativa rilevanza  ai fini della presente opposizione:

 

“In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione degli elementi architettonici più significativi, delle caratteristiche tipologiche, urbanistiche ed ambientali, mediante il recupero dei complessi degradati, e/o la ridefinizione del tessuto urbanistico – edilizio.

”[…]...sono invece ammesse tutte le categorie d’intervento compresa la demolizione e ricostruzione, in tal caso le nuove costruzioni dovranno soddisfare indicativamente le prescrizioni contenute nel successivo punto 16 del presente articolo e dai grafici da esso richiamati allegati alle presenti norme.”

[…]

“5. Nella zona, con intervento diretto, sono ammesse le seguenti operazioni edilizie:

– manutenzione ordinaria e straordinaria;

– restauro e risanamento conservativo;

– ristrutturazione edilizia;

– demolizione e ricostruzione;

– ampliamenti

– nuove costruzioni

  1. Per gli altri edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. (24.8.1988) purché censiti al N.C.E.U. o regolarmente autorizzati dall’Amministrazione Comunale, sono concessi ampliamenti <una tantum> qualora non ne abbia già usufruito, fino ad un massimo di mc. 200 per ciascun alloggio e/o altra attività ammessa all’interno della zona. In ogni caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l’indice fondiario non potrà superare il limite massimo di 4 mc./mq., con riferimento all’ambito di proprietà. Come stabilito dall’art. 35 delle norme di attuazione del P.U.R.G. qualora gli interventi siano rivolti ad un ampliamento della superficie coperta senza incremento volumetrico, dove consentito, il rapporto di copertura, riferito al lotto d’intervento, non potrà essere superiore a 0,50 mq./mq.

6 bis. La volumetria concessa in ampliamento <una tantum> deve essere utilizzata per l’adeguamento igienico, tecnologico e funzionale dell’alloggio o della unità immobiliare con la possibilità di ricavare anche una unità immobiliare aggiuntiva.

  1. All’interno della zona l’altezza massima consentita, per gli interventi di ampliamento o di nuova costruzione é di m. 8,50.

 

Alla luce di quanto sopra,  poichè  l’immobile risulta censito al n.c.e.u.  già dall’impianto meccanografico di data 30.6.1987  alla partita catastale n. 167, esso è certamente  preesistente alla data di adozione del p.r.g.  (24.8.1988). E ciò comporta  la possibilità dell’ampliamento “una tantum” fino ad un massimo di mc. 200.

Si aggiunga che la citata  capacità volumetrica residua risulta  confermata anche dai dati  che il  perito di parte espropriante ha inserito  nel particellare di esproprio.

 

Con la relazione estimativa del 31.1.2017 (doc. n. 8), il tecnico di parte dei proprietari ricorrenti (Arch. OMISSIS componete della terna tecnica)  aveva indicato  il valore unitario della capacità volumetrica in euro 135,00 mc., quantificandone il valore di mercato in complessivi euro 27.000,00 (cfr. pag. 14).

 

Non ostante i dati di cui sopra, non è stata valutata l’indennità di esproprio spettante per la perdita anche della citata capacità volumetrica addizionale.

 

2.3) quanto alla indennità da esproprio parziale (art. 33 d.p.r. 327/2001)

 

Il fabbricato e l’area pertinenziale oggetto di esproprio facevano parte di un più ampio compendio immobiliare, appartenente alla ricorrente OMISSIS, il quale comprende anche l’abitazione principale ed un locale commerciale.

In particolare l’area espropriata garantiva lo spazio per il parcheggio (per almeno 5 posti auto) e per le manovre ed il transito.

 

In tale contesto,  non sfugge che la demolizione dei fabbricato e la sottrazione dell’area espropriata abbiano  inciso negativamente  sul godimento e sul valore intrinseco della  residua proprietà  della ricorrente.

 

In particolare,   l’esproprio ha comportato la soppressione  sia dell’area destinata a parcheggio privato a servizio  della proprietà OMISSIS,  sia di  buona parte dell’area  destinata  giardino recintato a servizio dell’abitazione, sia infine   dell’accesso carrabile che in precedenza era fruibile con  ogni tipo di mezzo  da Via OMISSIS. Allo stato, invece,  risulta fruibile solo l’accesso carrabile  da Via OMISSIS che però  è di dimensioni ridotte che rendono difficoltose  il transito e le manovre anche a vetture utilitarie e comunque non è fruibile   dai mezzi pesanti.

Va da sé che tali circostanze hanno abbattuto il valore di mercato della proprietà residua della ricorrente OMISSIS.

E’ noto che l’espropriazione parziale  si verifica quando la vicenda ablativa investa una parte di un complesso immobiliare (caratterizzato da un’unitaria destinazione economica) appartenente allo stesso proprietario. Essa inoltre  deve implicare per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, e ciò per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa.

 

In particolare, l’art. 33/1 d.p.r. n. 327/2001 prevede che “Nel caso  di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata e’ determinata tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.

 

In materia di espropriazione parziale si registra una copiosa e pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche già sotto il previgente quadro normativo, aveva stabilito i principi  ispiratori dell’istituto tuttora seguiti anche sotto la vigenza dell’art. 33 d.p.r. n. 327/2001.

Il criterio di stima maggiormente accreditato  è quello cosiddetto differenziale, per effetto del quale l’indennità da esproprio parziale è determinata dalla differenza del valore di mercato che il compendio immobiliare aveva prima e dopo l’espropriazione.

 

“Una volta sussunta la fattispecie concreta nella previsione dell’esproprio parziale, viene meno la necessità  di una determinazione specifica del valore di singole componenti dell’immobile, essendo sufficiente il raffronto tra i due valori complessivi pari al giusto prezzo di mercato ante e post ablazione

(Cass. 20.6.2011 n. 13455)

 

“…il criterio di stima differenziale di cui alla legge n. 2359/1865 art. 40 (poi recepito dall’art. 33 del T.U.), rivolto a garantire proprio che l’indennità  di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, e quindi anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato in dipendenza dell’espropriazione; ed ha applicato il principio giurisprudenziale ripetutamente enunciato da questa Corte che tale risultato può essere conseguito… detraendo dal valore venale che l’intero cespite aveva prima dell’esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte residua (non espropriata) (Cass. 22110/2004; 13887/1999)”

(Cass. 18.11.2011 n. 24304; conformi Cass. 27.4.2011 n. 9254; Cass. 4.5.2009 n. 10217;  Cass. 21.5.2007 n. 11782)

 

“…le Sezioni Unite (sentenza n. 9041 dell’8.4.2008) si sono pronunciate nel senso che nell’espropriazione parziale,…, vada compresa ogni ipotesi di diminuzione di valore (nella specie interclusione) della parte non interessata dall’espropriazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà  ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità  dell’espropriato…”

(Cass. 10.12.2008 n. 28979)

 

(conformi Cass. 5.2.2008 n. 2746;  Cass. n. 28817/2008;  Cass. n. 19570/2007; Cass. n. 24435/2006;  Cass. n. 10634/2004; Cass. n. 10570/2003; Cass. n. 10934/2001; Cass. n. 6388/2000; Cass. n. 9489/1998; Cass. n. 6722/1998).

Nella fattispecie, il collegio tecnico, pur riconoscendo l’esistenza del danno da espropriazione parziale, lo ha tuttavia quantificato in misura del tutto insufficiente avendolo calcolato  in euro 5.000,00 ed in euro 5.980,00 rispettivamente con riferimento al negozio  ed all’abitazione rimaste di proprietà della ricorrente (cfr. pag. 43).

A ben vedere, la corretta applicazione del criterio di stima approvato dalla giurisprudenza avrebbe richiesto la determinazione del valore di mercato del compendio immobiliare prima e dopo l’espropriazione, con l’effetto che la differenza avrebbe rappresentato l’indennità di esproprio spettante.

Invece nella fattispecie, il collegio tecnico si è limitato a determinare il valore di mercato della proprietà  residua (proprietà piena per il negozio e solo diritto di usufrutto per il fabbricato) non colpita da esproprio, sul quale ha calcolato una percentuale forfettaria del 10 %.

Il collegio ha infine omessa di valutare che all’area destinata a parcheggio (capace di ospitare 5 posti auto) doveva  essere attribuito un valore di mercato di almeno 20.000,00 euro, e ciò quanto meno anche in applicazione dei principi stabiliti dalla nota sentenza n. 181/2011 della Corte Costituzionale che ha massimizzato la utilizzazioni economiche del bene compatibili con la sua destinazione urbanistica.

2.4) quanto alla misura della indennità di esproprio spettante

 

A dimostrazione delle criticità e degli errori in cui è incorso il collegio tecnico, si depositano  la relazione estimativa del 31.1.2017  redatta  dall’Arch. OMISSIS  (doc. n. 8 citato)  (tecnico di fiducia dei ricorrenti già componete della terna tecnica)  e la relazione estimativa del luglio 2017 redatta Dal Prof. OMISSIS  (doc. n. 9) (c.t.p. dei ricorrenti) che hanno determinato l’indennità di esproprio rispettivamente  nella somma di euro 273.379,90 e di euro 211.650,00.

 

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Tanto premesso, in nominativi in premessa

 

R I C O R R O N O

 

a codesta Corte di Appello affinche’,  con riferimento agli immobili siti in Comune di OMISSIS distinti in catasto al foglio OMISSIS mappali OMISSIS sub OMISSIS (esteso 321 mq.) e sub OMISSIS (esteso 14 mq.) consistenti in un fabbricato a duplice elevazione con annessi tettoia ed area di pertinenza destinata a parcheggio espropriati dal Comune di OMISSIS con  decreto di esproprio n. OMISSIS  del 14.6.2019, voglia:

 

  1. accertare e dichiarare che l’indennità di esproprio deve essere determinata nella misura del valore di mercato del fabbricato e delle relative aree pertinenziali   espresso con riferimento alla data del decreto di esproprio (14.6.2019);

 

  1. accertare, dichiarare, disporre, determinare e liquidare giudizialmente la indennità di esproprio in misura maggiore, secondo le relazioni estimative di parte o nella misura ritenuta di giustizia, di quella determinata dalla stima definitiva del 29.4.2019 dal collegio tecnico, anche mediante disponenda c.t.u.;

 

  1. accertare, dichiarare, disporre, determinare e liquidare giudizialmente la indennità di esproprio parziale di cui all’art. 33 d.p.r. 327/2001 nella misura  ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di giudizio anche mediante eventuale disponenda c.t.u.;

 

  1. nell’ipotesi in cui l’indennita’ provvisoria offerta, una volta attualizzata, risultasse inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva anche in esito al presente giudizio, accertare, dichiarare e disporre che, ai sensi dell’art. 37/2 d.p.r. n. 327/2001 come modificato dall’art. 2 commi 89 e 90 della legge n. 244/2007, l’indennita’ di esproprio complessiva riconosciuta all’opponente deve essere aumentata del 10 %;

 

  1. per l’effetto, condannare il Comune di OMISSIS   con sede legale in  OMISSIS   in persona del legale rappresentante p.t.:

 

  • al versamento al M.e.f. in favore dei ricorrenti in ragione dei rispettivi diritti   (e detratta l’indennita’ di esproprio ove gia’ versata) della indennita’ di esproprio  da determinarsi  nella misura di cui sopra, con interessi legali   dalla data del decreto di esproprio (14.6.2019)  al soddisfo;

 

  1. con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 702 bis comma 1 c.p.c.

 

A V V E R T O N O

 

il  Comune di  OMISSIS  in persona del legale rappresentante p.t. che la costituzione oltre i termini stabiliti dal giudice ai sensi del comma terzo dell’art. 702 bis c.p.c. implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c.

 

Ai fini istruttori:

  • producono i documenti come numerati;
  • chiedono ammettersi c.t.u. in vista della quale propongono che siano conferiti i seguenti quesiti:

 

  1. descriva brevemente il c.t.u. i beni oggetto del decreto di esproprio;

 

  1. determini il c.t.u. il valore venale di mercato degli stessi  espresso con riferimento alla data del  decreto di esproprio (14.6.2019);

 

  1. accerti il c.t.u. se l’esproprio abbia comportato o meno il danno da esproprio parziale ai sensi dell’art. 33 d.p.r. 327/2001 e ne quantifichi l’ammontare.

 

Con vittoria di spese in favore del difensore antistatario.

 

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il relativo c.u. ammonta ad euro OMISSIS ridotto alla metà ai sensi dell’art. 13/3 d.p.r. n. 115/2002, trattandosi di rito sommario compreso tra quelli disciplinati dal libro IV titolo I c.p.c..

OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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