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Giudizio di ottemperanza innanzi al TAR: come ottenere l’esecuzione della sentenza di esproprio e la penalità di mora

Sanzioni e rimedi in caso di inadempienza della Pubblica Amministrazione alla sentenza 

Penalità di mora ex art. 114 c.p.a.: quando e come richiederla nel giudizio di ottemperanza

Per maggiori chiarimenti consulta L’INDICE GENERALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE delLA OMISSIS

R I C O R S O

 

 GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

 

 

OMISSIS rappresentato e difeso nel presente giudizio  dall’Avv. OMISSIS procuratore antistatario giusta procura speciale rep. n…..  ed elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale  OMISSIS

C O N T R O

 

il Comune di OMISSIS  con sede legale in OMISSIS c.f. OMISSIS

 

PER L’OTTEMPERANZA

 

della sentenza n. OMISSIS del 3.2.2017 della  Corte di Appello di OMISSIS emessa a definizione del giudizio di opposizione alla stima iscritto al r.g.n. OMISSIS  (doc. n. 1)

 

FATTO  E  DIRITTO

 

  • QUANTO ALLA OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N. OMISSIS

 

Ai fini dell’ammissibilita’ del presente giudizio, si premette che la sentenza n. OMISSIS pubblicata in data 3.2.2017 e’ passata in giudicata per decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., come risulta  dalla certificazione del 29.11.2018 (doc. n. 2) con la quale  la cancelleria della Corte di Appello di OMISSIS  ha attestato  che avverso la sentenza  di cui trattasi non e’  stato proposto ricorso per cassazione,  ne’ altra impugnazione.

 

Quanto alle somme dovute, con la indicata sentenza n. OMISSIS,  la  Corte di Appello di OMISSIS  ha condannato il Comune di OMISSIS  (cfr. dispositivo):

 

  • a versare alla Cassa Depositati e Prestiti (Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato) in favore del ricorrente  la somma di euro 360.177,64  a titolo di indennita’ di esproprio (al netto della somma di euro 27.861,56 a titolo di indennita’ provvisoria di esproprio in precedenza gia’ depositata),  con interessi determinati nella misura del 3,78 %  annuo a decorrere dal 24.1.2013 e sino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione e sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

 

  • a rimborsare, mediante pagamento, le spese legali liquidate nella somma complessiva di euro 28.023,28  (di cui euro 19.000,00 per onorari, euro 2.850,00 per spese generali 15 %, euro 874,00 per cap 4 %, euro 4.999,28  per iva 22 % ed euro 300,00 per spese);

 

  • a rimborsare le spese di c.t.u. [liquidate nella misura complessiva di euro 2.543,54 (di cui euro 2.004,68 per onorari, euro 80,19 per cassa 4 %, euro 458,67 per iva 22 %)] nei limiti del 50 % pari ad euro 1.271,77, come da relativo decreto di liquidazione del 19/23 marzo 2015 (doc. n. 3).

 

Ai fini del decorso  del termine dilatorio  di centoventi giorni previsto dall’art. 14  d.l. n. 669/1996, la  medesima sentenza e’ stata notificata  al Comune di OMISSIS   nella sua sede legale in data 27.11.2017 come risulta dall’avviso di ricevimento n. OMISSIS relativo alla raccomandata n. OMISSIS con cui la sentenza e’ stata notificata per il tramite del servizio postale.

 

Con il presente giudizio dunque  il ricorrente intende  chiedere che il Comune di OMISSIS sia condannato ad ottemperare  agli obblighi imposti dalla  richiamata sentenza n. OMISSIS  della Corte di Appello di OMISSIS,  consistenti nel deposito presso il M.E.F. della indennita’ di esproprio  ivi determinata  e nel pagamento diretto in favore dei ricorrenti delle spese di giustizia ivi liquidate.

 

Quanto al termine che di prassi viene concesso all’ente inadempiente per provvedere prima dell’insediamento del commissario ad acta, si chiede che lo stesso sia  indicato in trenta giorni (o comunque sia quanto piu’ breve possibile) dalla comunicazione in via amministrativa della  emananda  sentenza, anche alla luce del totale disinteresse alla vicenda giudiziaria finora mostrato dall’ente, rimasto del tutto inerte ed indifferente alla sentenza di condanna.

 

  • QUANTO ALLA RICHIESTA DI CONDANNA ALLE PENALITA’ DI MORA DI CUI ALL’ART. 114/4 LETT. E) C.P.A.

 

Ritiene questa difesa che nella fattispecie  sussistano le  condizioni che impongono la condanna dell’ente  anche al pagamento della “astreinte”.

E’ nota la questione se il pagamento di una penalita’ di mora sia o meno ammissibile nel giudizio di ottemperanza teso ad avere il pagamento di somme di denaro.

 

Nel caso specifico, il problema e’ facilmente risolvibile.

 

In primo luogo, soccorre oggi la nuova formulazione dell’art. 114/4 lett. e)  c.p.a. a seguito della modifica apportata dall’art. 1/781 lett. a) della legge n. 208/2015 la quale ha previsto testualmente che

 

Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali

 

La questione e’ stata stata risolta positivamente con la nota sentenza del C.d.S. A.P.  25.6.2014 n. 15, la quale peraltro ha anche ridimensionato il contenuto e la portata dalle “ragiono ostative” astrattamente idonee a deprimere la misura della penalita’ di mora, escludendo in particolare che possano essere utilmente invocate a tal fine le condizioni strutturalmente deficitarie delle finanze pubbliche.

 

“Si deve, infine, osservare che la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo.

Non va sottaciuto che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative.

Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilità, spetterà allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo”

(C.d.S. A.P.  25.6.2014 n. 15)

 

Sia infine consentito aggiungere che con recente sentenza il C.d.S. ha addirittura quantificato la astreintes in una somma fissa (pari ad euro 100,00) per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine  assegnato all’amministrazione inadempiente (C.d.S. sezione IV 9.10.2017 n. 4670).

 

Tanto premesso, vista l’inconsistenza della attuale misura degli interessi legali ed alla luce della maggiore misura degli interessi quantificati  dalla sentenza ottemperanza a titolo di maggior danno, si chiede  che nella fattispecie la penalita’ di mora sia determinata nella misura di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo,   ritenendo che tale misura non comporti il superamento della  soglia della “iniquita’” posta quale limite invalicabile dall’art. 1/781 lett. a) legge n. 208/2015.

 

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In conclusione, il ricorrente in premessa

 

C H I E D E

 

a codesto T.a.r.:

 

  • di voler accertare e dichiarare la mancata ottemperanza del Comune di OMISSIS agli obblighi imposti dalla   sentenza n. OMISSIS della Corte di Appello di OMISSIS;

 

  • di voler condannare il Comune di OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t., entro un termine breve,  a prestare esecuzione ed ottemperanza  agli obblighi imposti dalla citata  sentenza  e per l’effetto che il comune stesso, previo riconoscimento della legittimita’ del debito fuori bilancio e degli altri adempimenti  amministrativi e contabili a tal fine, sia condannato:

 

  1. a depositare presso il Ministero Economia e Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato in favore del ricorrente la somma di euro 360.177,64  a titolo di indennita’ di esproprio (al netto della somma di euro 27.861,56 a titolo di indennita’ provvisoria di esproprio in precedenza gia’ depositata),  con interessi determinati nella misura del 3,78 %  annuo a decorrere dal 24.1.2013 e sino alla data della sentenza, oltre agli interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione e sino al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

 

  1. a rimborsare, mediante pagamento diretto, le spese legali liquidate nella somma complessiva di euro 28.023,28  (di cui euro 19.000,00 per onorari, euro 2.850,00 per spese generali 15 %, euro 874,00 per cap 4 %, euro 4.999,28  per iva 22 % ed euro 300,00 pr spese);

 

  1. a rimborsare, mediante pagamento diretto, le spese di c.t.u. [liquidate con decreto del 19/23 marzo 2015, nella misura complessiva di euro 2.543,54 (di cui euro 2.004,68 per onorari, euro 80,19 per cassa 4 %, euro 458,67 per iva 22 %)] nei limiti del 50 % pari ad euro 1.271,77.

 

  1. a pagare, ex art. 114/4 lett. e) c.p.a.,  una penalita’ di mora che si chiede sia determinata  nella misura  di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;

 

  1. a voler nominare, in caso di infruttuoso decorso del termine concesso al Comune di OMISSIS, il commissario ad acta con incarico di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi, contabili, finanziari e di qualsiasi altra natura occorrenti all’esecuzione completa ed effettiva del giudicato di cui trattasi;

 

  • vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.

 

Ai fini dell’art. 13 d.p.r. n. 115/2002, si dichiara che il c.u. ammonta ad euro 300,00 trattandosi di giudizio di ottemperanza.

 

OMISSIS

A.N.P.T.ES.
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