L’ordinanza n. 11887 del 2024 della Corte di Cassazione offre un contributo di rilievo in materia di espropriazione per pubblica utilità, concentrandosi su due aspetti centrali: la disciplina dell’espropriazione parziale di un bene unitario e la distinzione tra indennizzo per la perdita della proprietà e risarcimento del danno per il deprezzamento della parte residua. La pronuncia mette a fuoco i criteri per la determinazione dell’indennità, i limiti della giurisdizione e le corrette modalità di tutela del proprietario espropriato, proponendo una lettura coerente con i principi consolidati della materia.
La vicenda nasce dall’espropriazione, da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di alcuni terreni siti nel Comune di Courmayeur, necessari alla realizzazione di un muro di contenimento a protezione dal movimento franoso del Mont de la Saxe.
I proprietari, OMIS, hanno rifiutato l’indennità provvisoria offerta dall’amministrazione e si sono rivolti alla Commissione regionale per le espropriazioni, che ha stimato il valore dei terreni in € 4.407,84.
Successivamente, i comproprietari hanno proposto ricorso alla Corte d’Appello di Torino, sostenendo che la perdita della porzione espropriata e la realizzazione dell’opera pubblica avevano comportato un notevole deprezzamento anche della villa rimasta in loro proprietà, per la perdita di luminosità, panoramicità e pregio.
La Corte d’Appello ha riconosciuto un’indennità per l’area espropriata ma ha dichiarato la propria incompetenza funzionale sulla domanda risarcitoria relativa alla perdita di valore della villa, ritenendo che tale danno fosse indennizzabile ex art. 44 DPR 327/2001 e non ex art. 33 DPR cit., e che la competenza spettasse quindi al Tribunale di Aosta.
Contro questa decisione i proprietari hanno proposto ricorso per Cassazione, mentre la Regione ha resistito e proposto ricorso incidentale.
Il punto centrale della pronuncia riguarda la corretta interpretazione degli articoli 33 e 44 del T.U. Espropriazioni (DPR 327/2001):
La Cassazione chiarisce che se vi è stata una espropriazione (anche parziale), il pregiudizio alla parte residua del fondo deve essere indennizzato ai sensi dell’art. 33, e non dell’art. 44.
“…In tema di espropriazione per pubblica utilità, è configurabile una espropriazione parziale, regolata dall’art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (ora art. 33 d.P.R. 327/2001), quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare, caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, e determini al proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata a causa della compromissione o dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento…”
(Cass. 17789/2015; Cass. 2755/2021)
I ricorrenti hanno evidenziato che il muro costruito ha inciso gravemente sulla fruibilità della villa, privandola di luminosità, panoramicità e valore commerciale, e che tale pregiudizio deve essere considerato nell’ambito dell’indennità di espropriazione.
La Cassazione accoglie questa impostazione, precisando che il danno da deprezzamento della parte residua va incluso nell’indennità di espropriazione (art. 33), mentre il risarcimento ex art. 44 si applica solo ove non vi sia stata alcuna espropriazione.
“…In tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all’espropriato derivante dall’opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l’indennità di espropriazione comprende l’intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento…”
(Cass. 2755/2021)
Un ulteriore punto trattato riguarda la competenza:
La Corte d’Appello, avendo riconosciuto un’espropriazione parziale, avrebbe dovuto esaminare anche il pregiudizio alla parte residua e liquidare l’indennità complessiva, senza declinare la competenza.
La Regione aveva eccepito l’esistenza di un giudicato esterno formatosi davanti al TAR Lazio, che avrebbe precluso l’esame della domanda risarcitoria.
La Cassazione chiarisce che, sulla base degli atti prodotti, il giudicato amministrativo non si è formato sulle stesse domande oggetto della presente causa, e che il giudice di legittimità può valutare direttamente il contenuto e l’efficacia del giudicato esterno.
La Cassazione accoglie il ricorso principale dei proprietari, affermando che:
La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino per nuovo esame.
L’ordinanza n. 11887/2024 rafforza il principio di tutela integrale del proprietario espropriato, evitando che il danno da espropriazione parziale sia risarcito con criteri meno favorevoli rispetto a quello subito dal proprietario non espropriato.
La pronuncia sottolinea la funzione pubblica dell’espropriazione e il dovere dell’amministrazione di garantire un indennizzo adeguato e comprensivo di tutti i pregiudizi patrimoniali, nel rispetto dei principi costituzionali (art. 42 Cost.).
La distinzione tra indennità di espropriazione e risarcimento del danno è ribadita con nettezza, offrendo una guida chiara agli operatori del diritto e alle amministrazioni coinvolte nei procedimenti ablativi.
La sentenza, infine, contribuisce a garantire certezza e uniformità nell’applicazione dei criteri indennitari, nell’interesse sia dei soggetti espropriati sia della collettività