Testo dell’articolo
I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico.
1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico gli elettrodotti di cui all’art. 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell’ambito del procedimento autorizzativo per l’adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell’infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l’esercizio dell’uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all’art. 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze.
I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.
Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l’Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all’esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l’organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.
Si applicano le regole sull’espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l’Italia aderisce.
L’articolo 4 del Testo Unico Espropri individua una serie di beni che non possono essere espropriati, oppure che possono esserlo solo in condizioni particolari. La norma riveste un ruolo decisivo perché chiarisce che il potere espropriativo, pur essendo riconosciuto dall’art. 42 della Costituzione, non è illimitato, e anzi incontra confini derivanti:
dalla natura del bene,
dalla destinazione pubblica o collettiva che esso assolve,
dalla tutela delle confessioni religiose,
dalla disciplina dell’uso civico,
dal diritto internazionale.
L’intero articolo 4 riflette una logica di bilanciamento tra interesse pubblico e altri valori costituzionalmente rilevanti, come:
la tutela del patrimonio pubblico,
la protezione dei beni collettivi,
la libertà religiosa,
la salvaguardia delle identità comunitarie,
il rispetto della normativa internazionale.
Questi vincoli rafforzano la natura eccezionale e rigorosamente limitata dell’espropriazione.
I beni del demanio pubblico sono beni appartenenti allo Stato o agli enti pubblici territoriali che:
sono destinati a uso pubblico (strade, piazze, porti);
sono legati a funzioni pubbliche (caserme, strutture militari, litorali);
sono sottoposti a un regime giuridico speciale, caratterizzato da:
inalienabilità,
imprescrittibilità,
inespropriabilità (salvo sdemanializzazione),
tutela rinforzata.
Il legislatore ha ritenuto che tali beni, già destinati a funzioni pubbliche, non possano essere oggetto di un provvedimento espropriativo, che avrebbe lo stesso fine: destinare il bene a una nuova utilità pubblica.
L’espropriazione di un bene già pubblico sarebbe una contraddizione in termini.
Il comma 1 prevede che i beni demaniali possano essere espropriati solo dopo la sdemanializzazione, cioè la loro uscita formale dal demanio.
La sdemanializzazione può avvenire:
mediante legge,
mediante atto amministrativo espresso,
per cessazione della destinazione a uso pubblico,
raramente per fatti concludenti (ma solo se chiari e inequivocabili).
Senza sdemanializzazione, l’espropriazione è illegittima.
Una strada comunale non può essere espropriata: va prima classificata come bene patrimoniale.
Un tratto di alveo fluviale non può essere oggetto di espropriazione senza formale sdemanializzazione.
Un edificio militare non può essere destinato a nuova opera senza decisione del Ministero della Difesa.
I beni gravati da uso civico costituiscono una categoria particolarissima: si tratta di terreni appartenenti formalmente a un ente pubblico o a una collettività locale, ma sui quali gli abitanti di una comunità esercitano antichi diritti di:
pascolo,
legnatico,
semina,
raccolta,
utilizzo collettivo.
L’uso civico ha natura di diritto reale collettivo, storicamente connesso a un’economia rurale e comunitaria.
Il comma 1-bis stabilisce che tali beni:
non possono essere espropriati,
non possono essere asserviti coattivamente,
a meno che non intervenga un mutamento di destinazione d’uso approvato dall’autorità competente.
Il mutamento di destinazione è un procedimento complesso, che richiede:
interesse pubblico rilevante,
valutazione tecnica,
rispetto delle norme paesaggistiche,
coinvolgimento della collettività titolare del diritto.
La norma fa salva l’ipotesi in cui l’opera sia compatibile con l’uso civico.
È il caso, ad esempio, di:
opere leggere,
infrastrutture non ostruenti,
passaggi tecnici non invasivi.
In tal caso, non occorre rimuovere l’uso civico.
I commi 1-ter e 1-quater introducono una disciplina speciale per gli elettrodotti.
Il legislatore stabilisce che, salvo diversa valutazione della Regione, gli elettrodotti sono:
“di norma compatibili” con l’uso civico,
purché il procedimento rispetti la normativa paesaggistica,
con possibilità di valutazione caso per caso.
Questo limite rafforzato è stato introdotto per garantire la realizzazione delle infrastrutture elettriche, considerate opere strategiche.
Qui la disciplina è ancora più incisiva:
le ricostruzioni di elettrodotti esistenti sono sempre considerate compatibili con l’uso civico, purché:
avvengano per obsolescenza,
siano realizzate con le migliori tecnologie,
seguano il tracciato originario o uno immediatamente adiacente.
L’obiettivo è favorire l’ammodernamento senza ostacoli giuridici.
I beni del patrimonio indisponibile, a differenza dei beni demaniali, sono:
inalienabili,
ma non imprescrittibili,
né totalmente inespropriabili.
Sono beni destinati a funzioni pubbliche specifiche, come:
scuole,
ospedali,
biblioteche,
cimiteri,
infrastrutture pubbliche.
Il comma 2 consente la loro espropriazione solo se l’interesse pubblico perseguito è superiore a quello della loro precedente destinazione.
Il bilanciamento tra utilità pubbliche deve essere evidente, motivato e dimostrabile.
Esempio:
un vecchio edificio scolastico può essere espropriato per realizzare un ospedale, se l’esigenza sanitaria è ritenuta di maggiore rilievo.
Il comma 3 rinvia ai Patti Lateranensi del 1929 e, in particolare, agli articoli 13-16 della legge n. 810/1929.
Si tratta di beni appartenenti alla Santa Sede o ad enti ecclesiastici ai quali lo Stato italiano garantisce uno status peculiare.
Tali beni non possono essere espropriati senza previo accordo con la Santa Sede.
Questo limite si fonda:
su obblighi internazionali,
sul riconoscimento di particolari funzioni religiose e istituzionali,
sul rispetto del Concordato.
Il comma 4 si riferisce a edifici destinati al culto, di qualsiasi religione riconosciuta.
Essi non possono essere espropriati se non:
per gravi ragioni,
previo accordo con l’autorità religiosa competente.
La norma tutela la libertà religiosa e le esigenze comunitarie.
Il testo elenca espressamente:
Chiesa cattolica,
Unione delle Chiese cristiane avventiste,
Assemblee di Dio in Italia,
Comunità ebraiche italiane,
Unione cristiana evangelica battista,
Chiesa evangelica luterana,
altre confessioni riconosciute.
Le “gravi ragioni” non sono definite, ma la giurisprudenza considera:
sicurezza pubblica,
pericolo per l’incolumità,
realizzazioni infrastrutturali non localizzabili altrove,
vincoli geofisici imprescindibili.
L’accordo con l’autorità ecclesiastica non è un semplice parere: deve essere un vero accordo, quindi bilateralmente condiviso.
L’ultimo comma stabilisce che l’espropriazione è regolata anche:
dal diritto internazionale generale,
dai trattati internazionali ratificati dall’Italia.
Questo include:
il Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU (tutela della proprietà),
trattati bilaterali,
accordi con Stati esteri per la protezione dei loro beni,
principi consuetudinari internazionali.
Si tratta di una clausola di chiusura che rafforza il quadro di tutela del diritto di proprietà.
L’articolo 4 determina diversi effetti nel procedimento:
L’opera non può essere localizzata su beni demaniali finché non avviene la sdemanializzazione.
Le aree gravate da uso civico necessitano di verifiche preliminari obbligatorie.
È necessario acquisire pareri, autorizzazioni o accordi ecclesiastici nei casi previsti.
Gli atti emessi in violazione dell’articolo 4 sono nulli o comunque gravemente illegittimi.
L’intero iter può essere bloccato fino all’adempimento dei passaggi prescritti.
Caso 1 – Demanio marittimo
Un Comune approva un progetto per realizzare una pista ciclabile sul litorale.
Tale area è demaniale.
Serve prima la sdemanializzazione.
Caso 2 – Bosco gravato da uso civico
Un ente vuole realizzare un parco eolico in un’area boschiva.
Il terreno è gravato da uso civico.
Serve mutamento di destinazione, oppure prova della compatibilità.
Caso 3 – Elettrodotto esistente da ricostruire
Una società elettrica deve sostituire tralicci obsoleti.
L’area è soggetta a uso civico.
La ricostruzione è automaticamente compatibile.
Caso 4 – Chiesa cattolica
Una variante stradale richiede l’abbattimento di una chiesa.
Serve l’accordo della Curia, senza il quale l’esproprio è illegittimo.
Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
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