Testo dell’articolo
L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.
Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l’ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente.
Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.
Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un’altra forma associativa prevista dalla legge.
All’ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.
Per ciascun procedimento è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici.
Il dirigente dell’ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.
Se l’opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione o nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.
Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l’autorità espropriante è l’Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.
9-bis. L’autorità espropriante, nel caso di opere di minore entità e nei casi di cui all’art. 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nell’atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi di società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.
L’articolo 6 del DPR 327/2001 disciplina chi ha il potere di emanare gli atti espropriativi. La “competenza” è un elemento essenziale di legittimità degli atti amministrativi: se un provvedimento è adottato da un’autorità priva del potere di farlo, è nullo o radicalmente illegittimo.
Nel contesto dell’espropriazione, la competenza riguarda:
chi emana l’avvio del procedimento,
chi formula l’indennità provvisoria,
chi cura le notifiche,
chi adotta il decreto di esproprio,
chi dirige l’intero procedimento,
chi può delegare o ricevere delega per esercitare poteri ablativi.
L’articolo 6 stabilisce quindi l’architettura organizzativa dell’azione espropriativa, definendo uffici, ruoli e responsabilità.
Il comma 1 prevede un principio cardine:
L’autorità competente alla realizzazione dell’opera è anche competente all’emanazione degli atti espropriativi.
Questo assicura coerenza tra programmazione dell’opera e gestione dell’espropriazione.
Evita conflitti tra enti.
Favorisce una gestione più semplice del procedimento.
Consente una visione unitaria tra opera, tracciato e impatto sul territorio.
Responsabilizza l’ente che ha concepito l’opera, evitando scarichi di responsabilità.
Se un’opera stradale è di competenza ANAS, ANAS è anche autorità espropriante.
Se un’opera è comunale, il Comune dirige l’esproprio.
Se si tratta di una ferrovia nazionale, il potere spetta a RFI o al Ministero competente.
Il comma 2 impone agli enti pubblici di:
istituire un ufficio espropri, oppure
attribuire tali funzioni a un ufficio esistente.
Questa previsione deriva dal fatto che l’espropriazione è un procedimento altamente tecnico e complesso, che richiede:
competenze giuridiche,
competenze catastali,
gestione del contraddittorio,
verifica documentale,
coordinamento con gli uffici tecnici,
capacità di produrre atti formali.
Un ente che realizza opere pubbliche senza possedere una struttura dedicata rischierebbe errori gravi.
Il comma 3 attribuisce a Regioni e Province autonome la competenza a emanare tutti gli atti dei procedimenti espropriativi relativi agli interessi da esse gestiti.
La norma vale:
per opere regionali,
per opere provinciali,
anche quando lo Stato delega loro funzioni tecniche o amministrative.
È un modo per rafforzare l’autonomia territoriale prevista dalla Costituzione e dagli statuti speciali.
Se lo Stato delega alla Regione Sardegna la realizzazione di un’opera di difesa del suolo:
la Regione diventa autorità espropriante,
emette l’avvio del procedimento,
formula l’indennità,
adotta il decreto di esproprio.
Il comma 4 consente agli enti locali di:
istituire uffici associati,
costituirsi in consorzi,
utilizzare forme associative previste dalla legge.
Questo favorisce:
economie di scala,
gestione professionale,
condivisione di competenze.
Molti piccoli Comuni non hanno personale esperto in espropriazione.
Un ufficio associato consente:
maggiore competenza tecnica,
uniformità degli atti,
riduzione degli errori procedurali.
Il comma 5 prevede che l’ufficio espropri sia diretto da:
un dirigente, oppure
in mancanza, dal dipendente con la qualifica più elevata.
Ciò assicura che:
le decisioni siano assunte da personale con responsabilità adeguata,
gli atti abbiano la necessaria copertura organizzativa,
il procedimento sia gestito da un soggetto qualificato.
Ogni procedimento deve avere un responsabile designato.
Il responsabile:
dirige il procedimento,
coordina gli atti,
verifica la regolarità delle notifiche,
cura i rapporti con i proprietari,
si avvale di tecnici, catastali o ingegneri,
prepara gli atti da sottoporre al dirigente.
È una figura centrale, analoga al responsabile del procedimento previsto dalla legge 241/1990.
Senza un responsabile:
gli atti rischiano di essere invalidi,
non vi è un referente per i cittadini,
non vi è tracciabilità delle responsabilità.
Il dirigente preposto all’ufficio:
emana i provvedimenti conclusivi,
emana gli atti delle singole fasi,
può firmare atti non predisposti dal responsabile.
Il responsabile prepara e gestisce il procedimento.
Il dirigente assume gli atti come autorità amministrativa finale.
È un sistema a doppio livello che:
evita conflitti,
garantisce verifiche interne,
rafforza la legittimità degli atti.
Questo comma è uno dei più delicati.
Quando l’opera è realizzata da:
un concessionario (es. autostrade, ferrovie, servizi idrici),
un contraente generale (modello tipico per grandi infrastrutture),
l’autorità pubblica titolare del potere espropriativo può delegare al privato (in tutto o in parte):
notifiche,
comunicazioni,
indagini preliminari,
predisposizione degli atti,
attività preparatorie,
esercizio dei poteri espropriativi.
La delega:
deve essere chiara,
deve essere specificata nell’atto di concessione,
deve essere richiamata in ogni atto espropriativo,
deve definire limiti, poteri e durata.
I soggetti delegati possono avvalersi di:
società controllate,
società di servizi tecnici,
strutture specializzate in attività preparatorie.
Questo riflette la crescente complessità delle opere pubbliche moderne.
Quando l’opera è privata, ma dichiarata di pubblica utilità, l’autorità espropriante diventa:
L’ente che ha emanato il provvedimento da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità.
Esempi:
impianto energetico privato con DPU regionale;
lottizzazione privata con DPU comunale;
opere idriche con DPU provinciale.
L’opera è privata, ma il potere espropriativo resta pubblico.
Per opere minori e per i casi previsti dall’art. 52-quinquies:
l’ente può delegare i poteri espropriativi al soggetto proponente,
sempre definendo i limiti della delega nell’atto di affidamento,
e richiamandoli negli atti espropriativi.
Anche qui i delegati possono usare società controllate e servizi tecnici esterni.
Esempio 1 – Comune responsabile
Un Comune realizza una pista ciclabile.
È anche autorità espropriante.
Esempio 2 – Regione delegata dallo Stato
La Regione gestisce un intervento idrogeologico.
Emana essa stessa i decreti di esproprio.
Esempio 3 – Concessionario autostradale
Una società autostradale, tramite delega formale, cura notifiche e atti dell’esproprio.
Esempio 4 – Opera privata
Un privato realizza un metanodotto.
La Regione dichiara la pubblica utilità.
La Regione resta autorità espropriante.
Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
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