Testo dell’articolo
Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti, rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.
L’articolo 5 del Testo Unico Espropri stabilisce il rapporto tra:
Stato,
Regioni a statuto ordinario,
Regioni a statuto speciale,
Province autonome di Trento e Bolzano,
in materia di potestà legislativa e amministrativa sulle espropriazioni.
Questa norma è essenziale perché chiarisce chi fa cosa, chi può legiferare, con quali limiti e in quali materie.
L’espropriazione, infatti, è un istituto giuridico che si colloca all’incrocio tra:
competenze dello Stato (tutela della proprietà, livelli essenziali, ordinamento civile);
competenze regionali (urbanistica, opere pubbliche regionali, gestione del territorio);
competenze delle autonomie speciali (normative particolari riconosciute dalla Costituzione).
Il Testo Unico disciplina l’espropriazione per pubblica utilità a livello nazionale, ma riconosce anche la pluralità dei modelli autonomistici previsti dall’ordinamento italiano.
La Costituzione, dopo la riforma del titolo V (2001), ha ampliato notevolmente le competenze regionali.
In tema di espropriazione, tuttavia, il legislatore ha mantenuto lo schema della:
potestà legislativa concorrente.
Ciò significa:
Lo Stato stabilisce i principi fondamentali della disciplina.
Le Regioni possono legiferare, ma nel rispetto di tali principi.
Il Testo Unico Espropri costituisce dunque la cornice normativa entro cui le Regioni a statuto ordinario possono intervenire.
La norma specifica che le Regioni possono intervenire solo sulle espropriazioni strumentali alle materie in cui hanno competenza.
Non possono invece legiferare sull’espropriazione come istituto generale.
Per esempio:
Possono disciplinare l’espropriazione per la realizzazione di opere edilizie e urbanistiche di livello regionale.
Possono disciplinare gli interventi in materia di trasporti regionali, reti ecologiche, infrastrutture locali.
Non possono invece modificare:
la definizione generale di espropriazione,
i criteri di indennità stabiliti dallo Stato,
le norme civilistiche inerenti la proprietà.
La potestà legislativa regionale deve rispettare due criteri:
I principi fondamentali della legislazione statale, implicito rinvio alla Costituzione e alla giurisprudenza costituzionale.
I principi generali desumibili dal Testo Unico, cioè quei principi che regolano l’intero sistema espropriativo:
legalità,
trasparenza,
pubblicità,
efficienza,
tutela del proprietario,
proporzionalità,
necessità.
Il Testo Unico funge quindi da limite e guida per le Regioni.
A differenza delle Regioni ordinarie, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno una potestà legislativa primaria in molte materie, tra cui spesso la gestione del territorio e delle opere pubbliche.
Esse possono disciplinare l’espropriazione:
nel rispetto dei loro statuti speciali,
nel rispetto delle norme di attuazione,
in coerenza con eventuali ampliamenti derivanti dal titolo V della Costituzione.
Le Regioni a statuto speciale sono:
Sicilia,
Sardegna,
Valle d’Aosta,
Friuli Venezia Giulia,
Trentino-Alto Adige/Südtirol (con autonomia delle Province di Trento e Bolzano).
Tra queste, le Province autonome di Trento e Bolzano godono della maggiore autonomia normativa e amministrativa.
In tali territori la disciplina espropriativa può differire anche significativamente dal regime nazionale, purché:
non violi i diritti fondamentali,
rispetti l’art. 42 Cost.,
sia conforme agli accordi internazionali (es. tutela delle minoranze linguistiche).
Il comma chiarisce una regola molto importante:
Fino a quando una Regione non esercita la propria potestà legislativa, si applica direttamente il Testo Unico.
In altre parole:
Il Testo Unico è norma immediatamente operativa.
Le Regioni possono sostituire parti della disciplina, ma mediante legge regionale.
In assenza di legge regionale, vale la disciplina statale.
La norma specifica che queste autonomie particolari devono adeguarsi:
allo Statuto speciale del 1972,
alle norme di attuazione,
al d.lgs. 266/1992 (coordinamento tra leggi statali e regionali).
Il coordinamento è necessario perché queste Province dispongono di competenze legislative e amministrative molto ampie, spesso anche esclusive.
Il comma 4 stabilisce che tra le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome rientrano anche:
i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità,
la materiale acquisizione delle aree.
Questo significa che:
l’amministrazione regionale o provinciale può essere autorità espropriante;
i Comuni possono essere delegati;
gli enti possono operare autonomamente nelle opere di loro competenza.
Il trasferimento delle funzioni comporta che:
gli uffici regionali devono curare le notifiche, gli atti, i pubblici registri;
le autorità regionali possono emanare decreti di esproprio;
la gestione delle indennità può essere affidata agli uffici del territorio;
le controversie seguono la stessa disciplina nazionale, ma con atti emanati da autorità locali.
Il procedimento espropriativo in ambito regionale richiede:
coordinamento tra uffici tecnici,
rispetto delle norme regionali di dettaglio,
applicazione dei principi generali statali.
In molti casi, le Regioni hanno adottato norme secondarie su:
conferenze di servizi,
modalità di calcolo dell’indennità (nei limiti dei principi statali),
procedure di pubblicazione e deposito degli atti,
funzionamento degli uffici espropri.
La Toscana approva una legge regionale sulle espropriazioni per opere idriche.
Essa deve rispettare i principi fondamentali del Testo Unico.
Il DPR 327/2001 continua ad applicarsi come quadro generale.
La Regione Siciliana, dotata di statuto speciale, disciplina autonomamente molte fasi del procedimento espropriativo.
Il Testo Unico si applica solo in via residuale.
La Provincia emana una normativa sull’acquisizione coattiva per opere provinciali.
Il Testo Unico non si applica se la normativa locale rispetta lo statuto speciale.
Una Regione a statuto ordinario non ha approvato una legge di dettaglio sul procedimento espropriativo.
Si applica direttamente il Testo Unico, senza deroghe.
L’articolo 5:
evita conflitti di competenza tra Stato e Regioni,
chiarisce i limiti dell’autonomia legislativa,
garantisce uniformità minima a livello nazionale,
consente alle Regioni di adattare il procedimento alle peculiarità territoriali.
Costituisce una norma di raccordo tra ordinamento statale e autonomie territoriali, fondamentale per garantire il corretto svolgimento dei procedimenti espropriativi in un Paese caratterizzato da forte pluralismo istituzionale.
Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
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