Quando è stata realizzata l’opera pubblica o di pubblica utilità, l’espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo. (L)
Entro i tre mesi successivi, l’espropriato invia copia della sua originaria istanza all’autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. (R)
Se non vi è l’indicazione dei beni, l’espropriato può chiedere all’autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
L’articolo 47 disciplina l’istituto della retrocessione parziale, che si affianca alla retrocessione totale dell’articolo 46. Se quest’ultima opera quando l’opera pubblica non è stata realizzata, la retrocessione parziale interviene invece quando l’opera è stata regolarmente costruita, ma solo su una parte del bene espropriato.
Il principio cardine è semplice:
se il bene espropriato è stato utilizzato solo in parte per l’opera di pubblica utilità, la parte non utilizzata deve essere offerta in ritrasferimento al proprietario originario.
Si tratta di un diritto con una forte valenza costituzionale. L’espropriazione può riguardare solo porzioni funzionali all’opera; non è consentito sottrarre al privato più di quanto strettamente necessario.
Per questo motivo, la retrocessione parziale rappresenta uno strumento di giustizia sostanziale e di controllo sul corretto esercizio del potere espropriativo.
La retrocessione parziale ha tre presupposti fondamentali:
l’opera pubblica deve essere stata effettivamente realizzata;
solo una parte del bene espropriato è stata utilizzata;
la parte residua non è più necessaria al perseguimento dell’interesse pubblico.
La particolarità dell’articolo 47 sta nel fatto che la retrocessione parziale non deriva da una decadenza della pubblica utilità, come nell’articolo 46, ma da una verifica funzionale ex post dell’effettiva utilizzazione del bene per l’opera.
Ciò dimostra che l’espropriazione non è uno strumento di acquisizione patrimoniale generalizzata, ma un potere ablatorio strettamente limitato allo scopo pubblico dichiarato.
Il procedimento di retrocessione parziale è attivato dal proprietario originario. L’articolo 47 stabilisce che, una volta realizzata l’opera, egli può chiedere la restituzione della parte:
che risulti non utilizzata;
che non sia strumentale al funzionamento dell’opera;
che non sia prevista come necessaria da eventuali varianti progettuali.
Il diritto alla retrocessione parziale ha natura potestativa e può essere esercitato anche molti anni dopo la realizzazione dell’opera, purché i presupposti siano ancora presenti.
La ratio è chiara: impedire all’Amministrazione di trattenere superfici inutilizzate per fini meramente patrimoniali o speculativi.
Una volta ricevuta l’istanza, il beneficiario dell’esproprio deve inviare una comunicazione formale:
con raccomandata A/R;
indirizzata al proprietario originario e al Comune;
contenente l’indicazione precisa dei beni non utilizzati;
specificando il corrispettivo per il loro ritrasferimento.
Questo passaggio è essenziale per tre ragioni:
certifica ufficialmente quali parti risultano estranee all’opera;
avvia il procedimento di retrocessione;
definisce la base economica del negozio di retrocessione.
Il beneficiario deve agire con trasparenza, indicando anche eventuali elementi tecnici e planimetrici che supportino la distinzione tra aree utilizzate e aree inutilizzate.
Va ricordato che il corrispettivo non è un’indennità, ma un prezzo di riacquisto, determinato in coerenza col principio secondo cui l’espropriato non può ottenere un arricchimento ingiustificato.
Il comma 2 regola le tempistiche e gli obblighi successivi alla comunicazione del beneficiario dell’esproprio.
L’espropriato deve:
entro tre mesi, inviare all’autorità espropriante copia della sua istanza originaria;
entro i successivi trenta giorni, provvedere al pagamento del corrispettivo.
Si tratta di un procedimento scandito da termini precisi, che garantiscono certezza e speditezza.
Il ritardato pagamento può comportare:
la decadenza dal diritto alla retrocessione;
la necessità di presentare una nuova istanza;
la possibilità che l’area venga destinata ad altri usi pubblici o privati.
È dunque fondamentale che l’espropriato agisca tempestivamente e con accuratezza documentale.
Il comma 3 prevede un rimedio in caso di inerzia o mancata collaborazione del beneficiario dell’esproprio.
Se quest’ultimo non indica quali porzioni del bene sono inutilizzate, l’espropriato può rivolgersi direttamente all’autorità che ha emesso il decreto di esproprio.
L’autorità deve allora:
verificare il progetto esecutivo;
valutare l’effettiva utilizzazione del bene;
individuare le aree suscettibili di retrocessione;
determinare il perimetro e la natura del ritrasferimento.
Questa previsione impedisce che il beneficiario dell’esproprio, volontariamente o per negligenza, ostacoli il diritto alla retrocessione parziale.
La retrocessione parziale ha una funzione determinante nel sistema delle garanzie contro l’abuso del potere espropriativo.
Le sue finalità sono:
evitare l’acquisizione eccedente il necessario;
restituire le aree estranee alla realizzazione dell’opera;
limitare la compressione del diritto di proprietà;
assicurare un uso proporzionato del potere ablatorio;
favorire un corretto bilancio tra interesse pubblico e privato.
In assenza della retrocessione parziale, la Pubblica Amministrazione potrebbe acquisire più suolo del necessario, senza obbligo di restituzione, violando l’art. 42 della Costituzione e l’art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU.
A differenza della retrocessione totale, dove si discute di indennità, nella retrocessione parziale si parla di corrispettivo.
Il corrispettivo è il prezzo che l’espropriato paga per riottenere la proprietà dell’area non più necessaria all’opera.
I criteri di determinazione possono basarsi su:
valore venale attuale;
valore agricolo, se il terreno è non edificabile;
criteri equitativi;
eventuale deprezzamento subito per effetto dell’opera;
stato di conservazione.
La giurisprudenza tende a ritenere che il prezzo debba corrispondere al valore attuale, non al valore storico dell’esproprio.
Questo perché:
la retrocessione è un nuovo trasferimento patrimoniale;
il bene è stato nella disponibilità dell’Amministrazione per anni;
la rivalutazione evita ingiustificate disparità.
La retrocessione parziale è strettamente collegata al concetto di espropriazione parziale di un bene unitario, disciplinato dall’articolo 33.
La differenza è chiara:
art. 33: si applica in sede di esproprio, quando si valuta il danno residuo;
art. 47: si applica dopo la realizzazione dell’opera, verificando l’uso effettivo del bene.
In entrambi i casi, l’obiettivo è evitare che l’espropriazione sacrifichi più proprietà di quanto sia strettamente necessario.
Se l’amministrazione:
non riconosce la retrocessione parziale;
indica una porzione insufficiente da retrocedere;
fissa un corrispettivo ritenuto eccessivo;
l’espropriato può:
proporre ricorso al giudice amministrativo per violazione dell’obbligo di valutare l’effettiva necessità pubblica;
agire davanti al giudice ordinario per il rideterminazione del prezzo.
La natura bifasica (pubblica e negoziale) dell’istituto comporta una pluralità di strumenti di tutela.
Un terreno ampio viene espropriato per una strada.
L’opera, però, utilizza solo una striscia.
Il proprietario può chiedere la retrocessione della parte eccedente.
Un progetto iniziale prevedeva un edificio pubblico su un lotto intero.
La variante riduce l’area necessaria.
Le superfici non più utilizzate diventano retrocedibili.
Il beneficiario non invia l’indicazione dei beni retrocedibili.
Il proprietario si rivolge all’autorità espropriante che deve provvedere d’ufficio.
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