Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
L’art. 29 del Testo Unico Espropri disciplina un caso molto particolare ma tutt’altro che raro nella prassi espropriativa: il pagamento dell’indennità quando esistono diritti concorrenti, contestazioni, opposizioni o conflitti tra più soggetti interessati.
Si tratta di una norma brevissima ma di enorme importanza sistematica, poiché regola l’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione non può procedere direttamente al pagamento, dovendo invece rimettere la gestione della somma ad una autorità giudiziaria, che provvederà alla distribuzione secondo criteri di legge.
L’art. 29 si colloca immediatamente dopo:
l’art. 26 (pagamento o deposito dell’indennità provvisoria);
l’art. 27 (perizia e indennità definitiva);
l’art. 28 (pagamento definitivo in assenza di opposizioni).
Esso rappresenta il meccanismo residuale e garantistico che viene attivato quando non è possibile individuare con certezza i beneficiari dell’indennità, o quando tra essi esistono conflitti che impediscono la distribuzione consensuale della somma.
In un mondo ideale, il procedimento espropriativo dovrebbe essere:
lineare,
privo di conflitti,
con una chiara individuazione del proprietario,
con assenza di diritti di terzi sul bene,
con un accordo sulla distribuzione dell’indennità.
Ma nella realtà spesso non è così.
Molto frequentemente emergono criticità come:
contenziosi tra comproprietari (es. eredità indivise);
ipoteche non cancellate;
diritti di usufrutto;
servitù inconsistenti o contestate;
pignoramenti e sequestri;
opposizioni di creditori;
contestazioni sulla quota spettante;
conflitti tra affittuari, proprietari e creditori.
In queste ipotesi il pagamento diretto da parte dell’autorità espropriante:
sarebbe illegittimo,
metterebbe a rischio diritti di terzi,
esporrebbe l’amministrazione a responsabilità patrimoniale e contabile.
L’art. 29 interviene proprio per evitare tali rischi, stabilendo che:
➡ il pagamento dell’indennità deve essere disposto dal giudice competente, e non dall’amministrazione.
Il comma unico dell’art. 29 individua tre ipotesi:
Tra i diritti reali che tipicamente impediscono la distribuzione immediata dell’indennità troviamo:
Il creditore ipotecario ha diritto:
a essere avvisato del procedimento (art. 3 TU);
a partecipare alla distribuzione dell’indennità;
in alcuni casi, ad essere pagato in via preferenziale.
La somma deve essere divisa tra:
nudo proprietario,
usufruttuario.
La divisione non è sempre semplice, perché occorre calcolare:
valore attuale della nuda proprietà,
valore attuariale dell’usufrutto,
aspettativa di vita,
modalità di godimento.
Se una servitù sopravvive all’esproprio, il titolare può vantare un interesse sull’indennità.
Rapporti particolari che spesso richiedono una pronuncia giudiziaria per definire la ripartizione dell’indennità.
In tutti questi casi:
➡ non si può procedere al pagamento senza prima chiarire la titolarità del diritto e la quota spettante a ciascuno.
Le opposizioni possono essere sollevate da:
il proprietario;
altri comproprietari;
creditori;
affittuari;
terzi portatori di interessi giuridicamente rilevanti.
Le opposizioni più comuni riguardano:
Disciplinata dagli artt. 54 e 55, viene proposta:
al Tribunale Civile (per terreni agricoli), o
alla Corte d’Appello (per aree edificabili o fabbricati).
Quando due o più soggetti litigano sulla quota a loro spettante.
Per esempio:
un soggetto che sostiene di essere comproprietario;
un erede che non è stato considerato;
un creditore che vanta un diritto di prelazione.
Quando la somma depositata deve essere assegnata in base al grado del credito.
In tutti questi casi:
➡ il pagamento non può avvenire fino a quando il giudice non avrà definito le questioni.
Questa è la casistica più frequente.
una comproprietà in cui uno dei coeredi contesta la quota;
un affittuario agricolo che ritiene di avere diritto a un’indennità aggiuntiva;
un conduttore commerciale che rivendica l’indennità per perdita di avviamento;
un creditore che pretende priorità;
un usufruttuario che non accetta il criterio di ripartizione attuariale.
➡ l’amministrazione non può scegliere come distribuire la somma, perché rischierebbe di favorire un soggetto a danno di un altro.
L’unica strada possibile è l’intervento del giudice.
L’art. 29 afferma:
➡ “su domanda di chi ne abbia interesse”.
Gli interessati possono essere:
proprietario espropriato;
comproprietari;
coeredi;
usufruttuario;
creditore ipotecario;
creditore pignorante;
affittuario agricolo;
conduttore commerciale;
assegnatari;
terzi che vantano diritti sul bene.
Chiunque ritenga di avere diritto a una parte dell’indennità può attivare il giudizio.
La norma non indica quale giudice sia competente.
Tuttavia, la giurisprudenza e la sistematicità del Testo Unico chiariscono che:
Il giudice deve:
esaminare i diritti dei soggetti;
determinare la quota spettante a ciascuno;
ordinare la distribuzione della somma;
eventualmente liquidare l’indennità aggiuntiva per diritto di affitto o servitù;
definire i rapporti tra creditori e proprietario.
Il procedimento può assumere forme:
di volontaria giurisdizione (quando vi è accordo sui diritti ma non sulle quote),
di contenzioso ordinario (quando i diritti stessi sono contestati),
di accertamento tecnico (se servono perizie).
Prima di attivare l’art. 29, l’autorità espropriante ha già disposto:
deposito provvisorio (art. 26)
deposito definitivo (art. 27)
La somma è quindi già presente in CDP.
Il giudice:
non deve acquisire nuove somme;
ma solo ordinare a CDP la distribuzione.
Questo sistema:
rende sicuri i fondi;
elimina rischi di appropriazione indebita;
tutela i creditori;
evita responsabilità dell’autorità espropriante.
L’art. 29 ha effetti molto rilevanti:
Anche se c’è contenzioso sul pagamento, l’amministrazione:
può emanare il decreto di esproprio;
può immettersi in possesso;
può procedere con i lavori.
La tutela dei terzi e del proprietario è solo patrimoniale.
L’amministrazione non deve decidere:
chi ha ragione;
chi è il proprietario;
chi ha diritto alla somma;
come distribuire l’indennità.
Tutto viene rimesso al giudice.
Il giudice applicherà:
il codice civile (ipoteche, pignoramenti, prelazioni);
le norme agrarie (affitto coltivatore diretto);
la L. 392/1978 (avviamento commerciale);
il Testo Unico espropri.
Una volta erogata la somma:
il procedimento indennitario è concluso;
eventuali giudizi ulteriori riguarderanno solo l’ammontare dell’indennità (stima definitiva);
la P.A. non è più coinvolta.
La banca pretende il pagamento prioritario.
I proprietari contestano l’importo del debito.
Serve un giudizio di ripartizione.
Uno dei coeredi contesta la quota.
Nessun accordo è possibile.
Procedimento davanti al Tribunale.
Il conduttore agricolo rivendica l’indennità aggiuntiva prevista dal TU.
Il proprietario si oppone.
Serve un giudizio per determinare le quote.
La somma è vincolata dal pignoramento.
Il giudice dell’esecuzione deve assegnare le somme.
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