Testo dell’articolo
L’autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell’indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l’opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l’accordo per la distribuzione dell’indennità. (R)
L’autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi. (R)
Unitamente all’istanza, vanno depositati:
a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
b) un attestato del promotore dell’espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi. (R)
L’articolo 28 del Testo Unico sulle espropriazioni disciplina la fase finale del complesso procedimento indennitario, ovvero il pagamento definitivo dell’indennità di espropriazione. Questa disposizione segue logicamente gli articoli precedenti:
Art. 20–21 – determinazione dell’indennità provvisoria e definitiva;
Art. 26 – pagamento o deposito dell’indennità provvisoria;
Art. 27 – pagamento o deposito dell’indennità definitiva dopo la perizia tecnica.
L’art. 28 rappresenta il momento in cui le somme già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) possono finalmente essere svincolate e pagate al proprietario o ai soggetti aventi diritto.
Si tratta dunque di una norma che non disciplina più la formazione dell’indennità, bensì la sua liquidazione definitiva, che costituisce il punto di arrivo del procedimento espropriativo per ciò che riguarda il ristoro economico.
La ratio dell’articolo è duplice:
L’indennità può essere pagata solo quando:
è definitiva per tutti i soggetti;
non esistono opposizioni pendenti;
i terzi non vantano diritti incompatibili;
vi è accordo sulla ripartizione della somma.
Il pagamento non può essere effettuato se:
vi sono creditori ipotecari;
risultano trascrizioni pregiudizievoli;
esistono azioni reali o personali di terzi;
sono pendenti opposizioni alla distribuzione dell’indennità.
Lo scopo è evitare che un pagamento affrettato pregiudichi i diritti:
dell’espropriato,
dei comproprietari,
dei creditori,
di eventuali comproprietari non informati,
di persone titolari di diritti reali minori.
Solo quando tutto è pacificato, l’indennità può essere pagata.
Il primo comma enuncia tre ipotesi alternative che legittimano l’autorizzazione:
Ciò avviene quando:
nessuno ha proposto opposizione alla stima (artt. 54–55 T.U.);
sono decorsi i termini per impugnare la determinazione dell’indennità;
eventuali ricorsi sono stati definiti con sentenza passata in giudicato;
è stato sottoscritto un accordo tra tutte le parti sulla misura dell’indennità.
In tali casi, non esistono più controversie pendenti sulla quantificazione e può avvenire il pagamento.
È un’ipotesi diversa dalla contestazione dell’ammontare dell’indennità.
Qui la norma riguarda:
le opposizioni relative alla distribuzione dell’indennità;
o alle modalità del pagamento.
Se nessuno dei soggetti interessati si oppone nei tempi stabiliti:
➡ l’indennità può essere pagata senza ulteriori verifiche.
Si tratta di un’ipotesi molto frequente, soprattutto quando:
vi sono più comproprietari;
esistono diritti reali parziali (usufrutto, uso, abitazione);
sono presenti creditori ipotecari che trovano un accordo sul riparto;
vi sono affittuari con eventuali diritti di avviamento commerciale;
i terreni sono detenuti con contratti agrari.
L’accordo elimina la necessità di un giudizio di ripartizione.
Una volta verificata una delle tre condizioni:
➡ l’autorità espropriante può autorizzare il pagamento della somma depositata.
Il pagamento non avviene automaticamente.
È necessario che:
➡ le parti interessate presentino un’istanza di pagamento.
Queste parti sono:
il proprietario espropriato;
gli eventuali comproprietari;
i titolari di diritti reali (usufruttuari, creditori ipotecari, enfiteuti);
altri soggetti aventi diritto a una quota dell’indennità.
Il comma 2 descrive un percorso formale:
Istanza delle parti
Le parti chiedono il pagamento, indicando la quota spettante e allegando eventuali documenti.
Audizione delle parti
Il responsabile del procedimento (RUP) convoca i soggetti interessati per valutare:
assenza di opposizioni;
eventuali contestazioni sulla ripartizione;
presenza di diritti reali o personali.
Proposta del responsabile del procedimento
Il RUP propone all’autorità espropriante l’autorizzazione al pagamento.
Verifica dell’assenza di opposizioni di terzi
Il pagamento può avvenire solo se:
nessun terzo abbia notificato opposizione;
siano state chiarite eventuali situazioni pregiudizievoli.
L’istanza deve essere documentata.
La norma richiede due atti fondamentali:
Il certificato deve dimostrare:
assenza di ipoteche;
assenza di pignoramenti;
assenza di trascrizioni pregiudizievoli;
assenza di domande giudiziali di terzi;
assenza di sequestri conservativi o giudiziari.
Se il certificato rivela diritti di terzi:
➡ il pagamento non può avvenire, e occorrerà disporre un ulteriore deposito o avviare un giudizio di ripartizione.
Il promotore (ANAS, Comune, Provincia, Regione, ente gestore, consorzio, ecc.) deve attestare:
di non aver ricevuto opposizioni alla distribuzione dell’indennità;
di non essere a conoscenza di diritti di terzi che impediscano il pagamento.
Questa attestazione ha grande valore perché:
evita contestazioni successive;
tutela l’autorità espropriante da responsabilità;
impedisce il pagamento in assenza di certezza.
L’art. 28 opera in sinergia con altre norme del DPR 327/2001.
Prima proposta di indennizzo.
Attiva la perizia stimativa.
Disciplina l’obbligo di deposito o pagamento prima del decreto di esproprio.
Regola le somme a seguito della stima tecnica.
Norme fondamentali per comprendere quando l’indennità diventa definitiva.
Il pagamento definitivo:
estingue ogni obbligazione indennitaria;
chiude la fase economica del procedimento espropriativo;
libera l’amministrazione da ulteriori obblighi, salvo opposizioni giudiziarie;
consente la contabilizzazione dell’opera pubblica;
garantisce la piena certezza del trasferimento del bene.
Per il proprietario, segna il momento in cui:
riceve effettivamente il ristoro economico;
può promuovere giudizio per ottenere un maggiore indennizzo (entro i termini previsti);
cessa ogni rapporto con il bene espropriato.
Il pagamento non può essere autorizzato:
si dispone il deposito e la risoluzione tramite giudice.
Se l’ipoteca risulta ancora nei registri:
deve essere cancellata;
altrimenti il pagamento non può avvenire.
Pagamento diretto immediato.
Se arriva oltre il termine:
non blocca il pagamento definitivo.
Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
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