Pagamento o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale (R)
Testo dell’articolo
La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l’ufficio per le espropriazioni. L’autorità espropriante dà notizia dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R)
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell’indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell’espropriazione, degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette senz’altro il decreto di esproprio. (R)
articolo 27 del DPR 327/2001 disciplina la fase conclusiva del procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio quando questa è stata definita tramite perizia di stima redatta:
dai tecnici incaricati (art. 21, comma 11), oppure
dalla Commissione Provinciale Espropri (organo tecnico collegiale previsto dall’art. 41 del Testo Unico).
Si tratta di una disposizione fondamentale perché regola:
il deposito della relazione estimativa;
la comunicazione all’espropriato e agli altri soggetti interessati;
il termine per proporre eventuali osservazioni o opposizioni;
l’autorizzazione al pagamento o il deposito definitivo dell’indennità;
la condizione per l’emanazione del decreto di esproprio.
L’art. 27 è strettamente collegato agli articoli 20, 21 e 26 del Testo Unico, che disciplinano rispettivamente:
la determinazione dell’indennità provvisoria;
la perizia definitiva;
il pagamento o deposito delle somme non accettate.
L’art. 27 interviene nella fase in cui l’indennità non è stata accettata, o quando è necessario ricorrere a una stima tecnica imparziale. Per questo riveste un ruolo centrale nella procedura espropriativa.
La norma stabilisce che:
➡ La relazione di stima deve essere depositata presso l’ufficio espropri.
Il deposito è un atto formale e fondamentale.
La sua funzione è duplice:
Il deposito consente alle parti di:
verificare le modalità di calcolo;
esaminare i criteri estimativi;
comprendere se la stima rispecchia il valore venale del bene;
valutare se contestare o accettare l’importo.
Dal deposito decorrono:
il termine di 30 giorni per eventuali osservazioni;
i termini per la successiva autorizzazione al pagamento o deposito;
la possibilità di impugnare o promuovere opposizione alla stima definitiva.
La comunicazione avviene tramite:
raccomandata A/R all’espropriato e ai soggetti interessati.
La comunicazione deve indicare espressamente:
l’avvenuto deposito della perizia;
la facoltà di visionarla;
la possibilità di estrarne copia.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata comunicazione rende la procedura viziata, in quanto viene meno il contraddittorio essenziale sulla determinazione dell’indennità.
La perizia può essere redatta da:
tecnici interni all’amministrazione;
tecnici esterni incaricati;
Commissione Provinciale Espropri.
La stima deve basarsi sul valore venale pieno, come richiesto dall’art. 37 T.U. per le aree edificabili, e sui criteri di mercato per i terreni agricoli.
Il comma 2 è centrale:
➡ Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito della perizia, l’autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito dell’indennità definitiva.
Il meccanismo è il seguente:
La comunicazione avvia il termine per consentire agli interessati di:
esaminare la stima;
presentare osservazioni;
sollevare contestazioni;
proporre ricorsi o opposizioni.
Se non vi sono contestazioni:
➡ l’autorità espropriante procede al pagamento definitivo o ne ordina il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti.
Il pagamento avviene:
su proposta del RUP, cioè del responsabile del procedimento espropriativo.
Il RUP valuta:
la correttezza della perizia;
l’assenza di opposizioni;
la necessità di disporre il pagamento diretto o il deposito;
la regolarità dell’iter amministrativo.
Prima di autorizzare il pagamento dell’indennità, è obbligatoria:
➡ la liquidazione e il pagamento dei compensi ai tecnici stimatori.
Questo è un passaggio spesso ignorato, ma essenziale:
il pagamento della perizia è un costo del procedimento;
spetta al promotore dell’espropriazione;
è un atto presupposto dell’autorizzazione.
L’autorità espropriante può:
autorizzare il pagamento diretto dell’indennità
se non vi sono diritti di terzi (ipoteche, servitù, locazioni, ecc.) o se vi è accordo.
ordinare il deposito presso CDP
se vi sono opposizioni, contenziosi, diritti di terzi non chiari, o conflitti sulla distribuzione dell’indennità.
Il comma finale stabilisce:
➡ Il decreto di esproprio può essere emesso solo dopo il pagamento o il deposito dell’indennità definitiva.
È un principio fondamentale del Testo Unico e della giurisprudenza:
Non è possibile sottrarre il bene prima di aver garantito economicamente il proprietario.
La garanzia può avvenire:
mediante pagamento diretto;
mediante deposito presso CDP.
Il promotore deve presentare all’autorità espropriante:
le quietanze di pagamento, oppure
la ricevuta di deposito.
Solo dopo ciò:
l’autorità espropriante “emette senz’altro” il decreto di esproprio.
È un obbligo:
l’autorità non ha discrezionalità politica, deve solo verificare la regolarità degli atti e procedere.
il diritto di proprietà si trasferisce;
l’amministrazione può procedere all’immissione in possesso;
l’indennità diventa definitiva, salvo opposizione giudiziale.
L’art. 27 si interfaccia con:
Definisce il primo importo e la fase di accettazione.
Attiva la perizia tecnica oggetto dell’art. 27.
Regola la fase precedente al calcolo definitivo.
Vengono dopo l’art. 27 e dipendono dal pagamento dell’indennità.
Rilevanti quando vi sono contestazioni sull’importo.
Il proprietario può:
accettare e ottenere il pagamento;
oppure contestare chiedendo una nuova valutazione da parte del giudice.
L’opera pubblica non si ferma: basta il deposito.
La mancata comunicazione:
rende illegittimo l’atto;
può comportare risarcimento;
impone la rinnovazione del procedimento.
L’autorità non può disporre il pagamento, ma deve:
ordinare il deposito.
Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
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