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TU Espropri DPR 2001 n 327 – Art. 27

Pagamento o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale (R)

Testo dell’articolo

  1. La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l’ufficio per le espropriazioni. L’autorità espropriante dà notizia dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R)

  2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l’autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza il pagamento dell’indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)

  3. In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell’espropriazione, degli atti comprovanti l’eseguito deposito o pagamento dell’indennità di espropriazione, l’autorità espropriante emette senz’altro il decreto di esproprio. (R)

articolo 27 del DPR 327/2001 disciplina la fase conclusiva del procedimento di determinazione dell’indennità di esproprio quando questa è stata definita tramite perizia di stima redatta:

  • dai tecnici incaricati (art. 21, comma 11), oppure

  • dalla Commissione Provinciale Espropri (organo tecnico collegiale previsto dall’art. 41 del Testo Unico).

Si tratta di una disposizione fondamentale perché regola:

  1. il deposito della relazione estimativa;

  2. la comunicazione all’espropriato e agli altri soggetti interessati;

  3. il termine per proporre eventuali osservazioni o opposizioni;

  4. l’autorizzazione al pagamento o il deposito definitivo dell’indennità;

  5. la condizione per l’emanazione del decreto di esproprio.

L’art. 27 è strettamente collegato agli articoli 20, 21 e 26 del Testo Unico, che disciplinano rispettivamente:

  • la determinazione dell’indennità provvisoria;

  • la perizia definitiva;

  • il pagamento o deposito delle somme non accettate.

L’art. 27 interviene nella fase in cui l’indennità non è stata accettata, o quando è necessario ricorrere a una stima tecnica imparziale. Per questo riveste un ruolo centrale nella procedura espropriativa.

1. Il deposito della relazione di stima (comma 1)

La norma stabilisce che:

La relazione di stima deve essere depositata presso l’ufficio espropri.

Il deposito è un atto formale e fondamentale.
La sua funzione è duplice:

A) Rendere pubblica la determinazione tecnica dell’indennità

Il deposito consente alle parti di:

  • verificare le modalità di calcolo;

  • esaminare i criteri estimativi;

  • comprendere se la stima rispecchia il valore venale del bene;

  • valutare se contestare o accettare l’importo.

B) Far decorrere i termini procedurali successivi

Dal deposito decorrono:

  • il termine di 30 giorni per eventuali osservazioni;

  • i termini per la successiva autorizzazione al pagamento o deposito;

  • la possibilità di impugnare o promuovere opposizione alla stima definitiva.

Modalità di comunicazione

La comunicazione avviene tramite:

  • raccomandata A/R all’espropriato e ai soggetti interessati.

La comunicazione deve indicare espressamente:

  • l’avvenuto deposito della perizia;

  • la facoltà di visionarla;

  • la possibilità di estrarne copia.

 La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancata comunicazione rende la procedura viziata, in quanto viene meno il contraddittorio essenziale sulla determinazione dell’indennità.

 Chi redige la relazione?

La perizia può essere redatta da:

  • tecnici interni all’amministrazione;

  • tecnici esterni incaricati;

  • Commissione Provinciale Espropri.

La stima deve basarsi sul valore venale pieno, come richiesto dall’art. 37 T.U. per le aree edificabili, e sui criteri di mercato per i terreni agricoli.

2. Decorso dei 30 giorni: pagamento o deposito dell’indennità (comma 2)

Il comma 2 è centrale:

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del deposito della perizia, l’autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito dell’indennità definitiva.

Il meccanismo è il seguente:

A) Effettuazione della comunicazione

La comunicazione avvia il termine per consentire agli interessati di:

  • esaminare la stima;

  • presentare osservazioni;

  • sollevare contestazioni;

  • proporre ricorsi o opposizioni.

B) Decorso del termine senza opposizioni

Se non vi sono contestazioni:

➡ l’autorità espropriante procede al pagamento definitivo o ne ordina il deposito alla Cassa Depositi e Prestiti.

C) Ruolo del Responsabile del Procedimento

Il pagamento avviene:

  • su proposta del RUP, cioè del responsabile del procedimento espropriativo.

Il RUP valuta:

  • la correttezza della perizia;

  • l’assenza di opposizioni;

  • la necessità di disporre il pagamento diretto o il deposito;

  • la regolarità dell’iter amministrativo.

D) Liquidazione delle spese della perizia

Prima di autorizzare il pagamento dell’indennità, è obbligatoria:

la liquidazione e il pagamento dei compensi ai tecnici stimatori.

Questo è un passaggio spesso ignorato, ma essenziale:

  • il pagamento della perizia è un costo del procedimento;

  • spetta al promotore dell’espropriazione;

  • è un atto presupposto dell’autorizzazione.

Le due opzioni finali: pagamento o deposito

L’autorità espropriante può:

  1. autorizzare il pagamento diretto dell’indennità
    se non vi sono diritti di terzi (ipoteche, servitù, locazioni, ecc.) o se vi è accordo.

  2. ordinare il deposito presso CDP
    se vi sono opposizioni, contenziosi, diritti di terzi non chiari, o conflitti sulla distribuzione dell’indennità.

3. L’emissione del decreto di esproprio (comma 3)

Il comma finale stabilisce:

Il decreto di esproprio può essere emesso solo dopo il pagamento o il deposito dell’indennità definitiva.

È un principio fondamentale del Testo Unico e della giurisprudenza:

 Non è possibile sottrarre il bene prima di aver garantito economicamente il proprietario.

La garanzia può avvenire:

  • mediante pagamento diretto;

  • mediante deposito presso CDP.

Il promotore deve presentare all’autorità espropriante:

  • le quietanze di pagamento, oppure

  • la ricevuta di deposito.

Solo dopo ciò:

l’autorità espropriante “emette senz’altro” il decreto di esproprio.

Significato di “senz’altro”

È un obbligo:
l’autorità non ha discrezionalità politica, deve solo verificare la regolarità degli atti e procedere.

effetti pratici

  • il diritto di proprietà si trasferisce;

  • l’amministrazione può procedere all’immissione in possesso;

  • l’indennità diventa definitiva, salvo opposizione giudiziale.

Collegamenti dell’art. 27 agli altri articoli del Testo Unico

L’art. 27 si interfaccia con:

Art. 20 – Indennità provvisoria

Definisce il primo importo e la fase di accettazione.

Art. 21 – Determinazione definitiva

Attiva la perizia tecnica oggetto dell’art. 27.

Art. 26 – Pagamento o deposito provvisorio

Regola la fase precedente al calcolo definitivo.

Art. 23 e 24 – Decreto e immissione in possesso

Vengono dopo l’art. 27 e dipendono dal pagamento dell’indennità.

Art. 54–55 – Opposizioni

Rilevanti quando vi sono contestazioni sull’importo.

Casi pratici utili per capire l’art. 27

Caso 1 – La perizia aumenta l’indennità del 30%

Il proprietario può:

  • accettare e ottenere il pagamento;

  • oppure contestare chiedendo una nuova valutazione da parte del giudice.

L’opera pubblica non si ferma: basta il deposito.

Caso 2 – Terzo titolare di ipoteca non avvisato

La mancata comunicazione:

  • rende illegittimo l’atto;

  • può comportare risarcimento;

  • impone la rinnovazione del procedimento.

Caso 3 – Opposizione del proprietario nei 30 giorni

L’autorità non può disporre il pagamento, ma deve:

 ordinare il deposito.

NOTA IMPORTANTE

Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
Anptes, ovviamente, NON si assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto del testo.

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