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TU Espropri DPR 2001 n. 327 – Art. 24

Esecuzione del decreto di esproprio (L-R)

Testo dell’articolo

  1. L’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell’autorità espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)

  2. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)

  3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)

  4. Si intende effettuata l’immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. (L)

  5. L’autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all’ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R)

  6. L’autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 1. (R)

  7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. (L)

 

L’articolo 24 del Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (DPR 327/2001) rappresenta una norma cardine nella disciplina dell’esecuzione del decreto di esproprio e della successiva immissione in possesso da parte dell’autorità espropriante o del beneficiario dell’opera pubblica. Si tratta di una disposizione che incide in maniera diretta sia sulla tutela del proprietario espropriato sia sulla certezza delle operazioni materiali di acquisizione del bene da parte dell’amministrazione.

La fase esecutiva è uno dei momenti più delicati della procedura espropriativa, poiché costituisce il passaggio concreto – e spesso traumatico – dal diritto dominicale del privato alla proprietà pubblica o privata beneficiaria. È qui che il proprietario percepisce l’effettività dell’ablazione coattiva, e per questo motivo il legislatore ha disciplinato dettagliatamente modalità, tempi e garanzie procedurali.

L’art. 24 si colloca immediatamente dopo le norme sul decreto di esproprio (art. 23) e delinea in modo analitico cosa accade “dopo” l’emissione del provvedimento ablativo, specificando come e quando esso deve essere eseguito. Per essere valido ed efficace, il decreto non basta da solo: necessita di un atto materiale di esecuzione, costituito dal verbale di immissione in possesso, redatto secondo precise formalità.

1. Il termine biennale per l’esecuzione del decreto di esproprio

Il primo comma stabilisce che l’esecuzione del decreto deve avvenire entro due anni dalla sua emanazione. È un termine perentorio, il che significa che il suo decorso determina l’inefficacia del decreto stesso. In altre parole, se entro due anni non viene redatto il verbale di immissione in possesso, il decreto perde di efficacia e l’amministrazione non ha più titolo per procedere all’ablazione.

Questa previsione assume rilevanza fondamentale in relazione alla certezza del diritto:

  • tutela l’espropriato, impedendo che la Pubblica Amministrazione possa agire a distanza di molti anni;

  • impone all’autorità espropriante una programmazione efficiente e coerente con la tempistica delle opere.

Il mancato rispetto del termine implica che l’amministrazione, qualora intenda ancora realizzare l’opera pubblica, dovrà adottare un nuovo procedimento, con una nuova dichiarazione di pubblica utilità, come chiarito dal comma 7.

Questa rigidità temporale ha un impatto diretto anche sul calcolo dell’indennità di esproprio, perché il valore venale del bene va riferito, ai sensi dell’art. 32 del DPR 327/2001, al momento dell’emanazione del decreto. Se il procedimento decade, ogni eventuale riavvio comporta una nuova stima.

2. Lo stato di consistenza: natura, funzione e tempi

Il secondo comma prevede che lo stato di consistenza possa essere redatto anche successivamente alla stesura del verbale di immissione in possesso, purché “senza ritardo” e prima che sia alterato lo stato dei luoghi.

Per stato di consistenza si intende una descrizione dettagliata, spesso accompagnata da rilievi fotografici, del bene da espropriare:

  • confini

  • elementi materiali

  • manufatti presenti

  • colture

  • eventuali occupazioni

  • qualità del suolo

  • destinazione urbanistica effettiva

  • eventuali servitù o vincoli

La funzione principale dello stato di consistenza è duplice:

  1. Documentare in modo oggettivo la situazione del bene al momento dell’ablazione, evitando contestazioni future tra espropriato e amministrazione.

  2. Consentire una corretta determinazione dell’indennità di esproprio, soprattutto in caso di colture, fabbricati o miglioramenti non ancora valorizzati in precedenti atti.

Il fatto che possa essere compilato anche dopo l’immissione in possesso è un’eccezione rispetto al principio generale, ma il legislatore richiede che ciò avvenga “senza ritardo”, per impedire alterazioni dello stato dei luoghi tali da falsarne la rappresentazione.

3. Il contraddittorio e le garanzie dell’espropriato

Il terzo comma disciplina un profilo essenziale della procedura: l’obbligo di redigere sia il verbale di immissione che lo stato di consistenza in contraddittorio con l’espropriato.

Il contraddittorio è un pilastro irrinunciabile del diritto amministrativo, e in materia espropriativa assume un ruolo fondamentale poiché incide su:

  • legittimità del procedimento

  • correttezza delle rilevazioni

  • tutela economica del proprietario

Il legislatore, consapevole che non sempre l’espropriato è presente al momento delle operazioni, introduce una tutela sostitutiva:
se l’espropriato è assente o rifiuta di partecipare, devono essere presenti almeno due testimoni, che non possono essere dipendenti del beneficiario dell’espropriazione.

Questa forma di garanzia mira a:

  • evitare abusi o pressioni da parte del beneficiario dell’opera;

  • assicurare trasparenza nelle operazioni;

  • prevenire l’insorgere di contenziosi basati sulla presunta falsità o incompletezza del verbale.

Il comma 3 riconosce inoltre la partecipazione a tutti i titolari di diritti reali o personali sul bene: usufruttuari, enfiteuti, conduttori, comodatari, possessori a qualsiasi titolo.

Ciò evidenzia come l’immissione in possesso riguardi non solo la proprietà, ma l’intera sfera giuridica che insiste sul bene.

4. Immissione in possesso “anche se il bene continua ad essere utilizzato”

Il comma 4 introduce un concetto di particolare importanza pratica.

L’immissione in possesso si considera validamente eseguita anche nel caso in cui il bene continui ad essere utilizzato dall’ex proprietario o da altri soggetti.

Si tratta di una previsione che evita che la resistenza passiva dell’espropriato possa invalidare la procedura. È infatti sufficiente che:

  • il verbale sia stato redatto correttamente,

  • l’amministrazione abbia formalmente dichiarato l’avvenuta immissione.

Il legislatore riconosce che, in molti casi, il proprietario può continuare ad utilizzare il bene, ad esempio:

  • un fondo agricolo coltivato;

  • un fabbricato non immediatamente sgomberabile;

  • un terreno ancora recintato;

  • un immobile abitato in attesa di rilascio.

Tuttavia, da un punto di vista giuridico, la proprietà è già trasferita e l’amministrazione può agire per ottenere lo sgombero, anche tramite procedimenti coattivi.

5. Annotazioni nei registri immobiliari e pubblicità dell’immissione

Il comma 5 impone all’autorità espropriante di annotare, sul decreto di esproprio, la data dell’immissione in possesso e di trasmettere il relativo verbale ai Registri Immobiliari.

Questa formalità ha un valore decisivo:

  • rende opponibile ai terzi l’avvenuta acquisizione del bene;

  • impedisce trasferimenti o vincoli successivi da parte dell’espropriato;

  • certifica l’effettivo subentro del beneficiario;

  • tutela l’affidamento di eventuali terzi che consultino i registri.

L’immissione in possesso costituisce dunque un atto di pubblicità dichiarativa, che rende trasparente l’avvenuta ablazione e conferisce certezza ai rapporti giuridici.

6. Comunicazioni interne tra uffici competenti

Il comma 6 prevede che l’autorità che ha eseguito il decreto di esproprio debba darne comunicazione all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico. Questo ufficio è incaricato della tenuta delle banche dati relative alle espropriazioni e funge da centro di coordinamento tra amministrazioni.

Si tratta di una norma che mira alla trasparenza e alla tracciabilità dell’attività espropriativa, coerente con i principi generali dell’azione amministrativa:

  • economicità,

  • efficacia,

  • semplificazione,

  • pubblicità.

7. Il termine triennale per una nuova dichiarazione di pubblica utilità

Il comma 7 affronta un’ipotesi particolare: cosa accade se il decreto di esproprio non viene eseguito entro due anni?

Il legislatore consente, entro tre anni dal decorso del termine, l’adozione di un ulteriore atto che comporti una nuova dichiarazione di pubblica utilità.

Questo meccanismo evita che l’intero procedimento debba ripartire da zero, ma impone comunque:

  • una nuova valutazione dell’opera pubblica;

  • una nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

  • una nuova stima dell’indennità.

Per il proprietario rappresenta una tutela importante, in quanto impedisce che l’amministrazione mantenga “bloccato” il bene per periodi indefiniti.

Aspetti critici e ricadute nel contenzioso espropriativo

L’articolo 24 è spesso oggetto di discussioni in sede di contenzioso amministrativo e civile. Le questioni più frequenti riguardano:

A) L’immissione in possesso tardiva

Se il verbale viene redatto oltre il termine di due anni, il decreto è inefficace, e l’occupazione del bene è illegittima.

Ciò genera responsabilità dell’amministrazione, anche risarcitoria:

  • danno da occupazione illegittima;

  • restituzione del bene, nei casi estremi;

  • responsabilità erariale dei funzionari.

B) La mancanza del contraddittorio

Se il verbale non viene redatto alla presenza dell’espropriato o di testimoni indipendenti, esso può essere considerato viziato.

È un profilo significativo poiché influenza:

  • la legittimità dell’immissione;

  • la determinazione dell’indennità;

  • la prova dello stato dei luoghi.

C) La prosecuzione dell’uso del bene da parte dell’espropriato

Questa situazione è frequente e genera spesso incertezze. Il proprietario può credere di avere ancora titolo sul bene, quando in realtà ha già perso la proprietà.

Ciò può influire su:

  • pagamenti di imposte;

  • responsabilità per danni;

  • contestazioni sugli obblighi di rilascio.

D) Lo stato di consistenza redatto in ritardo

Un ritardo significativo può compromettere la validità del verbale, se nel frattempo il bene ha subito modificazioni materiali.

NOTA IMPORTANTE

Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
Anptes, ovviamente, NON si assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto del testo.

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