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TU Espropri DPR 2001 n 327 – Art. 23

Art. 23 – Contenuto ed effetti del decreto di esproprio (L-R)

Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell’opera;
c) indica quale sia l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
d) dà atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l’indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell’articolo 22-bis e del relativo stato di esecuzione;
f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) è eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’articolo 24. (L)

Il decreto di esproprio è trascritto senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari. (L)

La notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l’opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell’opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)

Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio. (R)

Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata. (L)

 

 

L’articolo 23 è uno dei passaggi più decisivi dell’intera procedura espropriativa, perché disciplina il contenuto minimo e gli effetti giuridici del decreto di esproprio, cioè l’atto finale con cui la proprietà passa ufficialmente all’amministrazione o al soggetto beneficiario. Il primo elemento chiaro che emerge è che il decreto deve essere emanato entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità: non può essere emesso quando la pubblica utilità è scaduta, altrimenti è illegittimo. Per questo la validità temporale della dichiarazione è fondamentale.

Il decreto deve poi richiamare tutti gli atti precedenti: l’origine del vincolo preordinato all’esproprio, la delibera o l’atto che ha approvato il progetto e ogni elemento utile a ricostruire la regolarità del procedimento. È come se il legislatore imponesse una sorta di trasparenza totale sul percorso che ha portato all’esproprio. Inoltre, il decreto deve indicare quale indennità sia stata determinata in via provvisoria o urgente, e soprattutto chiarire se il proprietario l’abbia accettata, se sia stata pagata o se sia stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Questo perché il pagamento (o il deposito) dell’indennità è una condizione essenziale per la legittimità dell’esproprio.

Allo stesso modo, se sono stati nominati tecnici per la stima definitiva, il decreto deve riportarne gli estremi e lo stato della procedura. Ciò evita che un esproprio venga completato senza aver tenuto conto di una procedura peritale in corso o senza che il proprietario abbia avuto la possibilità di far valere le proprie osservazioni. È obbligatorio inoltre che il decreto dia conto di eventuali procedimenti urgenti: se è stata applicata la procedura dell’articolo 22 o quella dell’articolo 22-bis, tutto deve risultare chiaramente indicato, compreso lo stato di esecuzione dell’occupazione anticipata.

Il punto centrale della norma è che il decreto dispone il trasferimento del diritto di proprietà, ma sotto condizione sospensiva, cioè il passaggio giuridico si perfeziona solo dopo che il decreto è notificato ed eseguito. La notifica è dunque un passaggio imprescindibile, e deve avvenire con le forme degli atti processuali civili, indicando al proprietario anche giorno, ora e luogo dell’immissione in possesso. Questa informazione è essenziale affinché il proprietario possa essere presente, verificare le operazioni e, se necessario, formulare contestazioni.

L’esecuzione del decreto avviene con l’immissione in possesso, accompagnata dalla redazione del verbale previsto dall’articolo 24. Con l’immissione in possesso, l’amministrazione acquisisce la disponibilità materiale del bene. Subito dopo, il decreto deve essere trascritto nei registri immobiliari: è questo ad assicurare l’opponibilità ai terzi e a rendere incontestabile il passaggio di proprietà sul piano civilistico. In parallelo, a cura del beneficiario, si procede alla voltura catastale.

La norma riconosce anche il diritto dei terzi di opporsi entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Regionale. Decorso questo termine senza opposizioni, l’indennità si considera definitiva anche verso i terzi interessati. È un modo per stabilizzare la situazione ed evitare contenziosi tardivi.

Nel complesso, l’articolo 23 delinea un decreto che non è soltanto un atto finale, ma un documento complesso che riassume l’intero procedimento, garantisce la trasparenza della procedura, tutela il proprietario con la notifica obbligatoria e con il diritto di opposizione, e stabilisce l’ingresso formale dell’ente nel possesso e nella titolarità del bene. Ogni omissione o irregolarità nei contenuti richiesti può determinare l’illegittimità del decreto.

NOTA IMPORTANTE

Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
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