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TU Espropri DPR 2001 n 327 – Art. 22 & BIS

Art. 22.bis – Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione (L)

  • Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell’indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)

  • Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
    a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
    b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

  • Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)

  • Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione alla stima. (L)

  • In assenza della istanza del proprietario, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)

Art. 22.bis – Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione (L)

  1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone anche l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l’indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell’articolo 20 con l’avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l’indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

  2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:
    a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
    b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)

  3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 20. (L)

  4. L’esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell’immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all’articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)

  5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta l’indennità di occupazione, da computare ai sensi dell’articolo 50, comma 1. (L)

  6. Il decreto che dispone l’occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all’articolo 13. (L)

 

1. Esproprio immediato in caso di urgenza 

Normalmente l’indennità provvisoria si determina con:

  • notifiche individuali

  • osservazioni del proprietario

  • eventuale istruttoria tecnica

Qui invece il legislatore dice il contrario: se c’è urgenza, si salta tutto.

Dunque:

  • si determina un’indennità “urgente”, anche approssimativa;

  • si emette subito il decreto di esproprio;

  • si entra subito in possesso del bene;

  • al proprietario viene chiesto dopo, entro 30 giorni, se accetta o meno l’importo.

È una struttura capovolta:
prima si espropria e poi si discute dell’indennità.

2. Quando si può applicare la procedura urgente 

La legge individua tre situazioni:

a) opere strategiche della legge 443/2001

Sono opere considerate di preminente interesse nazionale (grandi infrastrutture, nodi logistici, collegamenti strategici).

b) procedimenti con più di 50 espropriati

Quando il numero di proprietari è elevatissimo, il tempo necessario per svolgere tutte le notifiche di art. 20 sarebbe incompatibile con la realizzazione dell’opera.

c) reale urgenza tecnica o amministrativa

Anche al di fuori dei due casi precedenti, se l’opera deve partire subito per ragioni oggettive (sicurezza, continuità dei lavori, rischio di perdere finanziamenti ecc.), la procedura urgente è ammessa.

3. Cosa succede dopo l’immissione in possesso 

Se il proprietario accetta l’indennità urgente, il procedimento diventa semplice:

  • il proprietario consegna la documentazione che prova la piena proprietà;

  • l’amministrazione deve pagare entro 60 giorni;

  • se ritarda, scattano gli interessi legali.

Anche qui il Testo Unico mantiene una tutela patrimoniale minima.

4. Se il proprietario NON accetta l’indennità urgente 

Il proprietario non è affatto vincolato alla stima urgente.

Può dire:

“Non condivido la stima. Voglio una valutazione tecnica completa.”

In tal caso:

  • entro 30 giorni può chiedere il collegio tecnico dell’articolo 21;

  • dopo la relazione, potrà ancora fare opposizione alla stima.

Questa è la garanzia più forte:

anche se l’esproprio è urgente, la quantificazione dell’indennità non lo è.
Il proprietario mantiene tutti i mezzi di difesa economica.

5. Se il proprietario non fa nulla 

Cosa succede se:

  • non accetta,

  • non rifiuta,

  • non chiede i tecnici,

  • non si attiva?

In questo caso l’autorità espropriante non può restare in attesa.
Chiede quindi la stima alla Commissione Provinciale Espropri.

La Commissione deve decidere entro 30 giorni, e la decisione viene notificata formalmente al proprietario.

È una specie di “piano B” per chi non si attiva, ma permette comunque di chiudere la fase provvisoria dell’indennità.

6. Perché l’art. 22 è così importante

Per tre motivi:

1) Permette l’avvio immediato dei lavori

Senza questa norma, molte opere sarebbero bloccate per mesi.

2) Non sacrifica i diritti economici del proprietario

La stima urgente non è definitiva.
Il proprietario può contestarla con piene garanzie tecniche e giurisdizionali.

3) Mantiene equilibrio tra interesse pubblico e privato

  • L’amministrazione ottiene subito il bene.

  • Il proprietario ottiene poi una stima approfondita.

È una norma che accelera l’esproprio MA non pregiudica il valore finale dell’indennità.

L’articolo 22-bis introduce una procedura eccezionale che permette all’amministrazione di anticipare l’occupazione del bene prima dell’esproprio vero e proprio, quando l’urgenza è tale da non consentire di seguire i passaggi ordinari. È una norma che nasce per quei casi in cui l’opera deve partire subito e l’amministrazione non ha il tempo materiale di completare l’intero procedimento previsto dall’articolo 20. L’urgenza deve essere reale e motivata, non generica, e deve derivare dalla natura dell’opera o dalla necessità di rispettare tempi stringenti.

Il primo comma stabilisce che, in queste situazioni, l’amministrazione può emanare un decreto motivato che in un unico atto fa tre cose: determina provvisoriamente l’indennità, individua i beni da espropriare e autorizza l’occupazione anticipata. Si tratta quindi di un provvedimento molto incisivo perché consente all’ente pubblico di immettersi nel possesso già prima dell’espropriazione formale. Il decreto deve comunque contenere l’elenco dei beni e dei proprietari, e deve essere notificato allo stesso modo dell’elenco previsto dall’articolo 20. Una caratteristica fondamentale è che, anche se l’occupazione è urgente, il proprietario mantiene la possibilità di reagire: nei trenta giorni successivi all’immissione in possesso può depositare osservazioni e documenti se non condivide l’indennità offerta.

Il secondo comma amplia i casi in cui si può usare questa procedura urgente. Non riguarda soltanto le opere con particolare urgenza tecnica: la norma consente di utilizzare il 22-bis anche per le opere strategiche indicate nella legge 443/2001 e per tutte le procedure che coinvolgono più di cinquanta destinatari. Questo perché il numero elevato di espropri rende molto complessa la gestione ordinaria e giustifica una procedura semplificata.

Il terzo comma riprende una tutela già presente nell’articolo 20: se il proprietario accetta la determinazione dell’indennità, gli spetta immediatamente l’acconto dell’80%. È un modo per evitare che il cittadino resti senza liquidità dopo aver perso la disponibilità del bene.

Il quarto comma fissa un limite temporale molto importante: l’immissione in possesso deve avvenire entro tre mesi dall’emanazione del decreto. Se questo non avviene, il decreto perde la propria efficacia perché l’urgenza non può essere utilizzata in modo indefinito o dilatato nel tempo.

Il quinto comma chiarisce cosa succede tra l’immissione in possesso e il pagamento dell’indennità definitiva: per quel periodo il proprietario ha diritto all’indennità di occupazione. È una tutela economica per compensare il fatto che il bene è sottratto al suo utilizzo prima che venga completato il procedimento.

Il sesto comma chiude il cerchio: se il decreto di esproprio non viene emanato nel termine previsto dall’articolo 13, il decreto di occupazione d’urgenza perde efficacia. Questo serve a evitare che un’occupazione urgente si trasformi in un’occupazione sine die, senza esproprio e senza garanzie per il proprietario. Il legislatore vuole che l’urgenza resti una misura eccezionale e temporalmente limitata.

Nel complesso, l’articolo 22-bis consente un’accelerazione notevole della procedura ma impone allo stesso tempo limiti stringenti, notifiche puntuali e la possibilità per il proprietario di presentare osservazioni, contestazioni e documentazione. L’occupazione urgente non può mai trasformarsi in un esproprio di fatto privo di garanzie: deve sempre culminare nel decreto di esproprio e nel pagamento dell’indennità, pena l’illegittimità dell’intera operazione

 

NOTA IMPORTANTE

Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
Anptes, ovviamente, NON si assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto del testo.

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