Quando l’opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. (L)
L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
Se l’opera non è di competenza comunale, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l’ente delegato all’approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta dissenso entro 90 giorni dalla ricezione della delibera e degli atti completi, la determinazione del consiglio comunale si considera approvata. In una seduta successiva, il consiglio comunale dichiara l’efficacia della variante. (L)
articolo 19 descrive come si approva un progetto quando l’opera pubblica non è conforme al piano urbanistico vigente. In pratica stabilisce la procedura per approvare una variante urbanistica legata a un’opera pubblica o di pubblica utilità, necessaria per poter poi dichiarare la pubblica utilità e avviare l’espropriazione.
È una norma fondamentale perché collega il tema delle varianti urbanistiche con quello della pubblica utilità e della legittimità dell’esproprio.
Una variante urbanistica è obbligatoria quando:
l’opera pubblica non è prevista nello strumento urbanistico generale (piano regolatore, PGT, PSC ecc.),
l’uso previsto per quell’area è incompatibile con la realizzazione dell’opera.
In questi casi:
non si può procedere direttamente alla dichiarazione di pubblica utilità
finché il piano urbanistico non viene modificato.
L’art. 19 indica come avviene questa modifica.
Il primo comma rimanda alle modalità già previste nell’art. 10:
conferenza di servizi,
accordo di programma,
intesa istituzionale,
altri strumenti che producono automaticamente variante urbanistica.
Ma l’articolo 19 introduce una seconda via più semplice, legata direttamente al progetto dell’opera.
Questa è la parte più importante:
L’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale costituisce automaticamente adozione della variante urbanistica.
Significa che:
non serve una delibera separata,
non occorre attivare altri procedimenti,
il semplice “sì” del consiglio comunale sul progetto vale anche come variante.
È una procedura molto snella pensata per velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche.
Se l’opera non dipende dal Comune, ma da:
Regione,
Provincia,
Stato,
altro ente,
allora:
l’ente approva il progetto,
trasmette gli atti al Comune,
il Comune può adottare la variante urbanistica.
Questo passaggio serve perché:
il Comune resta competente sulla pianificazione,
ma non sempre è competente sull’opera.
Il Comune mantiene così un ruolo centrale nella decisione urbanistica, anche quando non realizza l’opera.
Una volta adottata la variante, la palla passa alla Regione (o all’ente delegato), che ha competenza sulla approvazione finale dei piani urbanistici comunali.
La Regione ha 90 giorni per dire se è d’accordo o no.
Se non risponde entro 90 giorni, scatta il silenzio-assenso:
la variante è considerata approvata in automatico.
Il consiglio comunale, in una seduta successiva, dichiara l’efficacia definitiva della variante.
Il silenzio-assenso serve a:
evitare che le Regioni blocchino i lavori per inerzia,
garantire tempi certi per le opere pubbliche,
dare stabilità al procedimento espropriativo che dipende dalla variante.
L’articolo ha conseguenze molto concrete per i proprietari:
Una volta adottata/approvata la variante:
scatta il vincolo sul terreno (art. 9 e 10),
inizia la durata dei cinque anni entro i quali dichiarare la pubblica utilità,
l’espropriazione diventa possibile.
Grazie agli articoli 11, 16 e 17 (che si applicano per rinvio), il Comune deve:
comunicare l’avvio del procedimento,
depositare gli atti,
permettere osservazioni,
consentire l’accesso agli elaborati progettuali.
Se il terreno viene colpito solo in parte, il proprietario può chiedere:
“Espropriate anche ciò che rimane, se diventa inutilizzabile o troppo oneroso da utilizzare.”
Questa tutela deriva dall’art. 16, comma 11, applicato anche a queste varianti.
Il Comune vuole costruire una scuola dove il PRG prevede zona agricola.
Il progetto preliminare viene approvato dal consiglio comunale.
Tale approvazione vale automaticamente come variante urbanistica.
Dopo 90 giorni, se la Regione non dice nulla, la variante è efficace.
Si potrà dichiarare la pubblica utilità dell’opera e avviare l’esproprio.
La Regione approva il progetto del metanodotto in zona non prevista.
Invia gli atti al Comune.
Il Comune adotta la variante.
Scatta il silenzio-assenso regionale.
La variante diventa efficace.
Parte l’espropriazione delle aree interessate.
La Provincia approva il progetto definitivo.
Trasmette gli atti al Comune.
Il Comune delibera la variante.
Dopo il silenzio-assenso, la variante è valida e l’esproprio può procedere.
L’articolo 19 è fondamentale perché:
crea un ponte diretto tra progettazione e variante urbanistica,
semplifica le procedure quando l’opera è urgente,
riduce i tempi per l’approvazione,
garantisce comunque la partecipazione del privato,
definisce con precisione il momento in cui il vincolo urbanistico diventa valido,
dà certezza all’amministrazione espropriante.
Senza questo articolo, ogni opera pubblica non conforme avrebbe richiesto iter urbanistici lunghi e complessi.
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