Testo dell’articolo
Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche.
L’articolo 18 è una norma breve, ma decisiva, perché estende automaticamente le garanzie e le procedure degli articoli 16 e 17 a un caso specifico e molto importante:
la progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
In altre parole:
Quando l’opera da progettare non è prevista dal piano urbanistico, e quindi richiede una variante, il legislatore impone che si seguano le stesse modalità di comunicazione, partecipazione e deposito degli atti previste per la progettazione conforme.
Questo evita che varianti urbanistiche destinate a opere pubbliche vengano avviate:
senza informare adeguatamente i proprietari,
senza garantire il contraddittorio,
senza trasparenza,
senza la procedura garantista prevista dal Testo Unico.
La norma riguarda i casi in cui:
l’opera pubblica o di pubblica utilità
non è prevista dal vigente piano urbanistico generale (PRG, PSC, PGT, ecc.).
In questa situazione:
La variante può avvenire:
tramite conferenza di servizi (art. 10),
tramite accordo di programma,
tramite variante semplificata (art. 19),
tramite procedura ordinaria.
L’articolo 18 dice:
Prima di predisporre un progetto non conforme, occorre seguire gli stessi passaggi di comunicazione, deposito degli atti, notifiche e partecipazione previsti dall’articolo 16.
Quindi:
deposito del progetto presso l’ufficio espropri,
relazione sommaria del promotore,
individuazione delle aree,
comunicazioni ai proprietari,
possibilità di presentare osservazioni,
possibilità per il proprietario di chiedere l’esproprio di porzioni residue.
Non appena il progetto definitivo viene approvato (anche se in variante):
l’atto deve richiamare gli estremi del vincolo preordinato all’esproprio,
il proprietario deve essere informato della data di efficacia,
deve essergli data facoltà di prendere visione degli elaborati,
deve essere informato che può fornire elementi per la determinazione dell’indennità.
Perché nelle varianti urbanistiche per opere pubbliche:
il rischio di “aggirare” la partecipazione è maggiore,
l’iter è spesso accelerato,
gli strumenti urbanistici vengono modificati proprio per introdurre l’opera non prevista.
Il legislatore evita scorciatoie a danno del proprietario.
Dal punto di vista della tutela del proprietario:
le due situazioni devono essere trattate allo stesso modo,
le stesse garanzie,
le stesse comunicazioni,
lo stesso contraddittorio,
gli stessi termini per osservazioni e partecipazione.
Anche quando si propone una variante, l’ente non può:
evitare notifiche,
saltare il deposito degli atti,
omettere l’avviso dell’avvio del procedimento,
approvare il progetto senza coinvolgere il proprietario.
Spesso, in passato, accadeva che:
le varianti urbanistiche venivano approvate rapidamente,
senza adeguata partecipazione,
e subito dopo si procedeva alla dichiarazione di pubblica utilità.
L’art. 18 impedisce questa prassi.
Un Comune vuole realizzare una nuova strada non prevista nel piano regolatore:
serve una variante urbanistica,
serve progettazione preliminare,
occorre applicare gli articoli 16 e 17.
Il proprietario:
deve essere informato,
può presentare osservazioni,
può richiedere l’esproprio delle porzioni residue inutilizzabili.
Una società propone un tracciato diverso da quello approvato:
la variante modifica il vincolo,
serve nuova procedura come per l’art. 16.
L’opera non è prevista dal piano urbanistico:
si avvia iter ai sensi dell’art. 18,
il proprietario viene informato della data di efficacia dell’atto,
può fornire elementi sulla valutazione del terreno.
Un soggetto privato propone un piano industriale:
non conforme al PRG,
serve variante,
serve procedura dell’art. 16,
serve comunicazione ex art. 17.
L’articolo 18:
chiude la Sezione II del Titolo II,
estende le garanzie partecipative ai casi di varianti urbanistiche,
impedisce scorciatoie che potrebbero ledere i diritti dei proprietari,
rafforza il principio di legalità del procedimento espropriativo,
assicura un contraddittorio pieno sin dalle prime fasi progettuali.
È un articolo di garanzia, nato per impedire che:
le varianti urbanistiche “disegnate” per introdurre opere pubbliche
vengano approvate senza coinvolgere i soggetti direttamente colpiti.
Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
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