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TU Espropri DPR 2001 n 327 – Art.16

Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo

 

L’autorità che emana uno degli atti previsti dall’articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L) 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L) 3. L’autorità espropriante comunica all’ufficio di cui al comma 2: a) quale sia lo stato del procedimento d’esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità; b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d’esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto; c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera o il decreto di esproprio. (L) Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’OPERA Art. 15 – Disposizioni sulla redazione del progetto (L) 1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell’area interessata. (L) 2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L’autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L) 3. L’autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell’altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell’inizio delle operazioni. (L) 4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia. (L) 5. L’autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all’avvio delle opere. (L) Per navigare scorri la pagina o torna all’INDICE Art. 16 – Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo (L) 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera. A tale fine, egli deposita presso l’ufficio per le espropriazioni il progetto dell’opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. In ogni caso, lo schema dell’atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l’espropriazione, con l’indicazione dell’estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (L) 3. L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 consente anche l’effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (L) 4. Al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera è inviato l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. (L) 5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all’articolo 11, comma 2. (L) 6. Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. (L) 7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato. (L) 8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale. (L) 9. L’autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (L) 10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso. (L) 11. Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, il proprietario dell’area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (L) 12. L’autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (L) 13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell’opera, l’autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (L) 14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

 

 

Premessa generale: l’articolo 16 come ponte tra progettazione e dichiarazione di pubblica utilità

L’articolo 16 disciplina tutto ciò che deve accadere prima dell’approvazione del progetto definitivo che, come chiarito dall’articolo 12, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Questa norma è essenziale perché:

  • regola chi può proporre un progetto,

  • stabilisce come devono essere predisposti gli elaborati,

  • disciplina le comunicazioni ai proprietari,

  • fissa i tempi e le modalità per le osservazioni,

  • delinea la fase partecipativa preliminare,

  • regola le modifiche e le integrazioni del progetto,

  • consente estensioni del procedimento durante i lavori.

È, in sostanza, la norma che definisce il percorso tecnico e amministrativo prima del passaggio decisivo: la dichiarazione di pubblica utilità.

2. Comma 1 – Chi può promuovere l’approvazione del progetto di esproprio

Il comma 1 apre con una previsione molto importante:

Anche un soggetto privato può promuovere l’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità.

Questa frase, nel diritto espropriativo, ha un peso enorme.

2.1. Chi può promuovere la procedura?

  • Soggetti pubblici → Comuni, Province, Regioni, ecc.

  • Soggetti privati → concessionari, promotori di opere, imprese, consorzi.

Il privato non dichiara la pubblica utilità, ma può chiedere che sia dichiarata, depositando:

  • il progetto dell’opera;

  • i documenti rilevanti;

  • una relazione che spieghi finalità e natura dell’intervento;

  • eventuali autorizzazioni o nulla osta previsti dalla legge.

2.2. Perché è previsto questo meccanismo

Perché molte opere pubbliche o di pubblica utilità:

  • sono realizzate da privati (es. urbanizzazioni, lottizzazioni, opere energetiche, strade realizzate da privati per convenzioni);

  • richiedono l’acquisizione di aree private mediante espropriazione.

Il privato promuove, l’autorità espropriante approva

3. Comma 2 – Contenuto tecnico minimo dello schema di approvazione

Il comma 2 impone che lo schema dell’atto di approvazione del progetto richiami obbligatoriamente gli elaborati con:

  • descrizione dettagliata dei terreni,

  • indicazione dell’estensione,

  • confini,

  • dati catastali (se disponibili),

  • nominativi dei proprietari risultanti dai registri catastali.

3.1. Perché è richiesto questo contenuto

Per evitare:

  • incertezze sulle particelle interessate;

  • errori di individuazione;

  • contestazioni sulla proprietà;

  • difficoltà nella fase successiva della notifica dell’indennità.

Il progetto deve dire con precisione:

“Queste sono le aree da espropriare, questi sono i proprietari, questi i confini”.

4. Comma 3 – Collegamento con l’autorizzazione dell’articolo 15

Il comma 3 semplifica la procedura:

L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 15 consente anche le operazioni del comma 2.

Cioè, se i tecnici sono già stati autorizzati a entrare per rilievi, possono:

  • misurare,

  • fotografare,

  • rilevare confini,

  • raccogliere dati catastali sul campo,

anche per produrre gli elaborati richiesti dal comma 2.

Questo evita duplicazioni di autorizzazioni.

5. Comma 4 – Comunicazione al proprietario dell’avvio del procedimento

Questo è uno dei punti più importanti:

Il proprietario deve ricevere l’avviso dell’avvio del procedimento e del deposito degli atti.

Nell’avviso deve essere indicato:

  • il responsabile del procedimento.

5.1. Perché è fondamentale

Perché il proprietario:

  • deve sapere che si sta avviando un procedimento potenzialmente destinato all’espropriazione;

  • ha il diritto di partecipare;

  • ha il diritto di presentare osservazioni;

  • ha il diritto di conoscere chi gestisce la procedura.

La trasparenza è un principio essenziale del Testo Unico.

6. Comma 5 – Comunicazioni quando i destinatari superano 50

Se i proprietari sono più di 50, si applica l’art. 11, comma 2:

  • avviso all’albo pretorio,

  • pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale e locale,

  • pubblicazione sul sito della Regione (se previsto).

Questa previsione tutela anche i procedimenti complessi (grandi opere, lottizzazioni, opere lineari come strade, condotte, ferrovie).

7. Comma 6 – Progetti della “Legge Obiettivo”

Per gli interventi della legge 443/2001 (grandi opere strategiche), si applicano le speciali modalità di comunicazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs 190/2002.

Questo semplifica e velocizza l’iter, essendo opere considerate strategiche per lo sviluppo nazionale.

8. Comma 7 – Irreperibilità del proprietario

Se il proprietario risultante dai registri catastali:

  • è irreperibile,

  • o è assente,

la mancata comunicazione non blocca il procedimento.

L’opera può comunque essere approvata.

Questo è essenziale per impedire che singole irreperibilità paralizzino opere pubbliche.

9. Comma 8 – Proprietario deceduto e non risultano gli eredi

Se si sa che il proprietario catastale è morto, ma non si conoscono gli eredi attuali:

→ Si procede con:

  • affissione all’albo pretorio per 20 giorni;

  • pubblicazione su uno o più quotidiani nazionali e locali.

Questo garantisce la partecipazione “in forma pubblica” della collettività potenzialmente interessata.

10. Comma 9 – Nessuna comunicazione a chi non è proprietario

L’autorità espropriante non deve comunicare nulla:

  • a inquilini,

  • a comodatari,

  • ad usufruttuari,

  • a nudi proprietari non risultanti dai registri catastali,

  • a chiunque non risulti proprietario catastale.

La legge assume, per economia procedimentale:

proprietario = titolare risultante dai registri catastali, salvo prova contraria.

11. Comma 10 – Osservazioni dei proprietari

Il proprietario e ogni altro interessato possono presentare osservazioni entro:

  • 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell’avviso.

11.1. Importanza delle osservazioni

Le osservazioni sono fondamentali perché possono riguardare:

  • errori di tracciato,

  • alternative meno pregiudizievoli,

  • errori catastali,

  • impatti non considerati,

  • richieste di espropriare porzioni residue inutilizzabili,

  • osservazioni tecniche di dettaglio.

L’autorità espropriante ha l’obbligo di rispondere.

12. Comma 11 – Richiesta del proprietario di espropriare anche i residui inutilizzabili

Norma essenziale per la tutela del proprietario.

Il proprietario può chiedere:

che siano espropriate anche le sue frazioni residue, se diventano di difficile o costosa utilizzazione.

Esempi:

  • piccolo lotto di 30 mq inutilizzabile,

  • frazione di terreno isolata dal resto,

  • area residua senza accesso carrabile,

  • terreno troppo vicino a strutture dell’opera (rumore, vibrazioni, servitù).

Questa norma evita situazioni inique

13. Comma 12 – Risposta motivata dell’autorità e riavvio delle comunicazioni

L’autorità deve:

  • esaminare le osservazioni,

  • rispondere con atto motivato,

  • modificare eventualmente lo schema del progetto.

Se la modifica arreca pregiudizio a proprietari che non hanno presentato osservazioni:

→ occorre ripetere la comunicazione del comma 4 nei loro confronti.

Questo evita che modifiche occulte ledano soggetti terzi.

14. Comma 13 – Approvazione parziale del progetto

Se le osservazioni riguardano solo una parte del progetto:

  • l’autorità può approvare subito la parte non contestata,

  • e sospendere la parte contestata.

Questo permette di non bloccare l’intera opera per questioni limitate.

15. Comma 14 – Espropriazioni impreviste durante i lavori

Se durante i lavori emerge la necessità di espropriare altri terreni:

  • l’autorità espropriante integra il provvedimento di approvazione,

  • appone il vincolo sulle nuove aree,

  • applica le procedure dell’articolo 16 (comunicazioni, osservazioni, ecc.).

È norma fondamentale per gestire varianti in corso d’opera che comportano nuovi terreni.

NOTA IMPORTANTE

Come illustrato nella Sezione D6, questo testo è stato realizzato da una IA, non è stato revisionato da ANPTES e può contenere GRAVI, PERICOLOSI E GROSSOLANI ERRORI.
Questo testo serve solo a far comprendere ai cittadini che non devono mai utilizzare l’IA per affrontare problemi giuridici.
Anptes, ovviamente, NON si assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto del testo.

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La data dell'ultimo controllo di validità dei testi è la seguente: 06/12/2025