Testo dell’articolo
La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l’autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità,
ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di un’autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.
Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell’accordo di programma o di altro atto di cui all’articolo 10, nonché le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.
L’articolo 12 definisce quali atti producono la dichiarazione di pubblica utilità (DPU), cioè il provvedimento fondamentale che:
giustifica l’espropriazione,
legittima la compressione del diritto di proprietà,
permette di avviare le fasi finali del procedimento,
consente l’immissione in possesso (anche d’urgenza),
apre alla definizione dell’indennità definitiva.
Senza pubblica utilità:
non esiste espropriazione legittima,
il decreto di esproprio non può essere emanato,
l’amministrazione non può agire sul bene.
L’articolo 12 indica quando e attraverso quali atti la pubblica utilità si considera “dichiarata”, anche senza una formula espressa.
Il comma 1 stabilisce due categorie di atti che equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.
La pubblica utilità si intende dichiarata quando l’autorità espropriante approva il:
progetto definitivo dell’opera, oppure
uno dei seguenti piani urbanistici attuativi:
piano particolareggiato,
piano di lottizzazione,
piano di recupero,
piano di ricostruzione,
piano per insediamenti produttivi (PIP),
piano di zona (per edilizia economica e popolare – PEEP).
Il progetto definitivo è:
altamente dettagliato,
individua con precisione le aree da espropriare,
contiene relazioni tecniche, disegni, tracciati,
quantifica gli interventi e le opere.
Per questo, l’approvazione del progetto definitivo:
individua definitivamente l’interesse pubblico,
consente la valutazione dell’impatto sui terreni privati,
rende maturo l’esproprio.
Un piano particolareggiato, di lottizzazione o di recupero:
dettaglia il PRG,
individua gli interventi e le aree,
definisce tracciati e opere pubbliche.
Per questo, la loro approvazione comporta automaticamente la pubblica utilità.
Questa è la parte più importante e più moderna dell’articolo.
La pubblica utilità si considera dichiarata anche quando:
la normativa vigente attribuisce tale valore a:
strumenti urbanistici “di settore”,
piani attuativi non specificati nella lettera a),
conferenze di servizi concluse positivamente,
accordi di programma,
concessioni,
autorizzazioni,
atti equivalenti.
La previsione è ampia, per adeguarsi alla complessità dell’amministrazione contemporanea.
Se la conferenza approva:
il progetto definitivo,
la variante urbanistica,
il vincolo preordinato,
tale approvazione vale come pubblica utilità.
Gli accordi di programma spesso riguardano:
infrastrutture,
insediamenti produttivi,
piani complessi.
La loro approvazione:
coordina più enti,
modifica automaticamente strumenti urbanistici,
appone il vincolo e dichiara la pubblica utilità.
Alcuni provvedimenti autorizzativi di settore sono, per legge, equivalenti a DPU:
autorizzazioni idrauliche,
autorizzazioni energetiche,
concessioni edilizie in piani attuativi,
autorizzazioni per elettrodotti,
autorizzazioni minerarie,
autorizzazioni ferroviarie.
Quando una legge attribuisce efficacia espropriativa a un atto, tale atto vale come DPU.
Il comma 2 disciplina le varianti successive, precisando che:
le varianti derivanti da prescrizioni della conferenza di servizi o dell’accordo di programma,
nonché le varianti in corso d’opera,
non richiedono una nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, se:
non comportano spostamenti del tracciato fuori dalle zone di rispetto previste dalle norme su ferrovie e strade.
Perché il vincolo originario resta valido se:
il tracciato è lo stesso,
le modifiche sono minime,
le opere restano nella stessa area vincolata.
Se il tracciato si sposta oltre le fasce di rispetto, invece, serve:
nuova variante urbanistica,
nuovo vincolo,
nuova partecipazione del proprietario.
Sono modifiche:
tecniche,
funzionali,
migliorative,
imposte da normative sopravvenute,
non sostanziali sul piano territoriale.
Esempi:
spostamento di pochi metri di una condotta,
modifica di un’opera accessoria,
adeguamento a prescrizioni ambientali.
Se il vincolo non è stato apposto prima della dichiarazione di pubblica utilità, la DPU:
diventa efficace solo al momento dell’apposizione del vincolo,
secondo le procedure degli articoli 9 e 10.
L’amministrazione approva un progetto definitivo che dovrebbe valere come DPU.
Ma il vincolo preordinato non è stato apposto correttamente.
→ La pubblica utilità è inefficace fino a che il vincolo non viene apposto.
Il vincolo:
è la base urbanistica dell’espropriazione,
individua gli immobili da espropriare,
impone limiti alla proprietà,
prelude alla DPU.
Senza vincolo:
la DPU è priva di fondamento urbanistico,
il procedimento è viziato.
L’art. 12:
definisce un catalogo aperto di atti idonei a dichiarare la pubblica utilità,
adegua la disciplina espropriativa alla complessità amministrativa moderna,
evita formalismi inutili e consente procedure più snelle,
mantiene saldo il principio della tutela del territorio e dei proprietari.
La pubblica utilità può derivare:
da atti urbanistici,
da atti amministrativi generali,
da atti negoziali tra enti pubblici,
da strumenti concertati,
da provvedimenti autorizzativi settoriali.
Il criterio guida è:
se l’atto approva definitivamente un progetto pubblico e individua le aree coinvolte, esso vale come dichiarazione di pubblica utilità.
Una strada comunale è approvata con progetto definitivo.
→ La pubblica utilità si intende dichiarata automaticamente.
Un piano di lottizzazione approvato dal Comune contiene opere di urbanizzazione (strade, parcheggi).
→ La sua approvazione vale come DPU.
La conferenza approva un metanodotto.
→ La DPU deriva direttamente dal verbale conclusivo della conferenza.
Spostamento di 5 metri di un tratto di elettrodotto, ma sempre all’interno della zona di rispetto.
→ Nessuna nuova variante urbanistica, nessun nuovo vincolo.
La pubblica utilità è stata dichiarata senza vincolo.
→ L’efficacia della DPU scatta solo quando il vincolo viene apposto con le procedure corrette.
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