Testo dell’articolo
Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.
L’avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto.
Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma.
L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto.
Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni, che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell’approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell’art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Ai fini dell’avviso dell’avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell’area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.
L’articolo 11 disciplina uno dei diritti più importanti nel procedimento espropriativo:
la partecipazione del proprietario quando sul suo bene sta per essere apposto un vincolo preordinato all’esproprio.
È una manifestazione del principio del “giusto procedimento”, discendente:
dall’art. 42 Cost. (proprietà privata),
dall’art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità),
dalla legge 241/1990 (partecipazione procedimentale),
dall’art. 8 CEDU (protezione della vita privata e familiare in relazione alla casa e alla proprietà).
Il vincolo preordinato all’esproprio incide profondamente sulla proprietà, perché:
limita l’edificabilità,
impedisce interventi sul bene,
spesso determina perdita di valore,
prelude all’espropriazione vera e propria.
Per questo, il legislatore impone che il proprietario sia informato, coinvolto e ascoltato prima dell’apposizione del vincolo.
L’amministrazione deve inviare al proprietario un avviso formale prima di apporre il vincolo.
Se il vincolo deriva da una variante urbanistica per una singola opera pubblica, l’avviso deve arrivare:
almeno 20 giorni prima della delibera del Consiglio comunale.
Il proprietario ha così il tempo di:
prendere visione del progetto,
inviare osservazioni,
partecipare alla seduta (se previsto),
preparare eventuali documenti.
Nel caso di:
conferenza di servizi,
accordo di programma,
intesa,
variante automatica,
atti territoriali equivalenti,
l’avviso deve arrivare:
almeno 20 giorni prima dell’atto che approva il vincolo,
a condizione che sia compatibile con le esigenze di celerità.
Questa clausola è importante:
alcune opere richiedono procedure rapide,
ma non si può eliminare il diritto di partecipazione,
si può tuttavia comprimere il termine nei casi eccezionali.
La comunicazione va inviata personalmente a:
proprietari,
comproprietari,
titolari di diritti reali o personali,
aventi diritto per legge.
È una forma di tutela elevata, che garantisce:
effettiva conoscenza,
possibilità concreta di partecipare,
trasparenza del procedimento.
Se i destinatari sono più di 50, la comunicazione personale diventa poco praticabile.
In tal caso, la legge consente di sostituirla con un pubblico avviso, da pubblicare:
all’albo pretorio dei Comuni interessati;
su uno o più quotidiani:
a diffusione nazionale,
a diffusione locale;
e ove esista, sul sito informatico della Regione o della Provincia autonoma.
Questa modalità:
evita ritardi,
assicura ampia diffusione,
rispetta comunque il principio di conoscibilità.
L’avviso deve indicare espressamente:
dove è possibile consultare il piano o il progetto;
come lo si può visionare;
tempi e modalità per presentare osservazioni.
Questo consente una partecipazione effettiva, non solo formale.
Gli interessati hanno 30 giorni di tempo per formulare osservazioni.
Le osservazioni devono essere:
analizzate dall’autorità espropriante,
valutate nel merito,
riportate in motivazione (almeno sintetica).
Il Comune o l’ente non può ignorarle senza motivazione: ciò renderebbe illegittimo l’atto.
Il comma 3 esenta dall’obbligo di comunicazione personale le opere incluse nei programmi attuativi della Legge 443/2001 (cosiddetta “Legge Obiettivo”), destinate a:
infrastrutture strategiche,
insediamenti produttivi di rilievo nazionale.
La ratio è:
accelerare i tempi,
semplificare il procedimento,
evitare ritardi sulle opere strategiche.
Pur tuttavia, il proprietario resta tutelato da altre forme di partecipazione previste dalla legge 241/1990.
Il rinvio al d.P.R. 554/1999 (regolamento di opere pubbliche) significa che:
per le conferenze di servizi sui lavori pubblici,
le comunicazioni seguono le regole procedurali proprie del settore.
Il sistema è quindi “speciale” rispetto alla legge 241/1990.
Il comma 5 chiarisce che:
l’art. 11 disciplina solo la partecipazione relativa al vincolo preordinato all’esproprio,
ma non abroga le norme che regolano l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici.
In altre parole:
la partecipazione prevista per piani e varianti resta regolata dalle leggi ordinarie,
l’art. 11 interviene solo sulla fase preliminare di apposizione del vincolo.
L’articolo 11 svolge un ruolo essenziale:
previene sorprese drastiche per il proprietario,
permette di conoscere in anticipo l’intenzione di apporre il vincolo,
consente al cittadino di difendersi e presentare osservazioni,
rafforza la legittimità dell’azione amministrativa,
riduce il rischio di contenzioso.
Un vincolo posto senza corretta comunicazione può essere annullato per:
violazione della partecipazione,
difetto di motivazione,
contraddittorietà,
violazione della legge 241/1990.
Il Comune intende modificare il PRG per realizzare una scuola.
→ Deve avvisare i proprietari almeno 20 giorni prima della delibera.
La Regione e il Comune approvano un accordo di programma per un impianto sportivo.
→ I proprietari devono essere avvisati almeno 20 giorni prima dell’atto finale.
Un’opera coinvolge 120 terreni agricoli.
→ L’avviso verrà pubblicato su quotidiani e albo pretorio.
Un proprietario dimostra che l’area è già urbanizzata e inutilizzabile per la nuova opera.
→ Il Comune deve dare conto delle osservazioni: ignorarle renderebbe illegittima la variante.
Raddoppio ferroviario incluso nella Legge Obiettivo.
→ Non si applica la comunicazione del comma 2.
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