art. 1 - Opera pubblica e di pubblica utilità

Art. 1 del  d.p.r. 327/2001: Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

2(art. 1) Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

3(art. 1) abrogato

4(art. 1) Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L) Note[1] Comma abrogatodal.D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera a) (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003) (iltesto soppresso era il seguente: I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L))

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