art. 27 - Pagamento indennità di esproprio definitiva

Art. 27 del  d.p.r. 327/2001: Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale [1]

1(art. 27) La relazione di stima è depositata dai tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notizia dell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. (R) [2]
2(art. 27) Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile del procedimento autorizza ilpagamento dell'indennità, ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti. (R)
3(art. 27) In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito opagamento dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio. (R)

Note
[1] Rubrica modificata dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera aa) n.1 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
[2] Comma modificato D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera aa) n.2 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);

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