art. 22 - Occupazione d'urgenza

Art. 22 del  d.p.r. 327/2001: Determinazione urgente dell'indennità provvisoria [1]

1(art.22)Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L)
2(art.22)Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
3(art.22)Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) [2]
4(art.22)Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (L)
5(art.22)In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)

Note
[1]Articolo sostituito dalD.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera t )(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
[2] Comma così modificato dall'art. 2, comma 89, lettera d) legge n. 24 dicembre 2007, n. 244(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 -Suppl. Ord. n. 285);Il testo previgente era il seguente:Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare lariduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)

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