Sez. Ricerche espropriTesto unico espropriArgomento
Per navigare: scorri la pagina o Torna su
Per tutelarti: vedi la scheda qui Vai giù
art. 50 - Indennità per l'occupazione
Art. 50 del d.p.r. 327/2001: Indennità per l'occupazione
1(art. 50) Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)2(art. 50) Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
3(art. 50) Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili. (L)