art. 36 - Determinazione dell'indennità e realizzazione di opere private

Art. 36 del  d.p.r. 327/2001: Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica

1(art. 36) Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)[1]
1-bis.(art. 36)È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166. [2]

Note
[1] Comma modificato dalD.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera dd) n.1 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
[2]Comma aggiunto dalD.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera dd) n.2 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato