art. 42 - Indennità aggiuntive

Art. 42 del  d.p.r. 327/2001: Indennità aggiuntive

1(art. 42)Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità. (L)
2(art. 42)L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, ed è corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L) [1]

Note
[1] Comma modificatodalD.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera ii) n. 1(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);

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