Sez. Ricerche espropriTesto unico espropriArgomento
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art. 14 - Esproprio ed elenchi pubblici degli atti
Art. 14 del d.p.r. 327/2001: Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità [1]
1.(art.14) L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)2.(art.14) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno
adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possanodare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:(art.14)
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
c)se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (L)
Note
[1] Articolo modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (rif.art.14 comma 3)e, successivamente, sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera m)(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)