Sez. Ricerche espropriTesto unico espropriArgomento
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art. 40 - Esproprio e disposizioni generali
Art. 40 del d.p.r. 327/2001: Determinazione urgente dell'indennità provvisoria [1]
1(art. 40)Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche inrelazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)[1]2(art. 40)*Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)
*Questo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza del 07/06/2011 n. 181Comma 3(art. 40)*Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. (L)[2]
*Questo comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza del 07/06/2011 n. 181Comma 4(art. 40)Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L) Comma 5(art. 40)Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
Note
[1]Comma modificato dalD.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera gg) n. 1(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
[2]Comma sostituito dalD.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera gg) n. 2(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);