art. 38 - Determinazione dell'indennità di esproprio di un'area legittimamente edificata

Art. 38 del  d.p.r. 327/2001: Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata (L)

1(art. 38)Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2(art. 38)Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente. (L) [1]
Comma 2-bis (art. 38)Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)[2]

Note
[1]Comma modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera ff) n. 1 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);
[2]Comma aggiunto dalD.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera ff) n. 2 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);

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