art. 37 - Determinazione dell'indennità di esproprio di un'area edificabile

Art. 37 del  d.p.r. 327/2001: Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile (L)

1(art. 37) L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennitàè ridotta del 25 per cento (L). [4]
2(art. 37) Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennitàè aumentata del 10 per cento (L). [5]
3(art. 37) Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4(art. 37) Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5(art. 37) I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L) [1]
6(art. 37) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7(art. 37) *L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L) [2] * Norma dichiarata incostituzionale con sentenza 22 dicembre 2011 n. 338
8(art. 37) Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)
9(art. 37) Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L) [3]

Note
[1]Comma modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera ee) n.1(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003): successivamente la stessa lettera ee) è è statarettificata con avviso di rettifica del 28 luglio 2003(Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella colonna di destra della pagina cui si accede dal precedente link.
[2] Comma modificato D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera ee) n.2 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003);è statarettificata con avviso di rettifica del 28 luglio 2003(Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella colonna di destra della pagina cui si accede dal precedente link.
[3] Comma modificato D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art. 1 comma 1 lettera ee) n.3 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003); successivamente la stessa lettera ee) è statarettificata con avviso di rettifica del 28 luglio 2003(Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003 n. 173) riportato nella colonna di destra della pagina cui si accede dal precedente link.La norma infine è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 22 dicembre 2011 n. 338
[4]comma così modificato dalla legge n. 244 del 2007 articolo 2, comma 89, lettera a)si applica a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile ai sensi dellalegge n. 244 del 2007 articolo 2, comma 90
Il testo previgente del comma 1 era il seguente:
L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)
Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348 ma , ai sensi dell'art 2 comma 90 della legge n. 244 del 2007continua ad applicarsi quando "la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile" .
[5]comma così modificato dalla legge n. 244 del 2007, articolo2, comma 89, lettera a)si applica a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile ai sensi dellalegge n. 244 del 2007 articolo 2, comma 90l testo previgente del comma 2era il seguente:La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. (L) Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2007, n. 348 ma , ai sensi della legge n. 244 del 2007 articolo 2, comma 90continua ad applicarsi quando "la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile" .
I commi 89 e 90 dell'art 2 sono visibili cliccando qui: legge n. 244 del 2007, articolo2, comma 89, lettera a)legge n. 244 del 2007 articolo 2, comma 90(G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007 -Suppl. Ord. n. 285)

Per i documenti aggiornati, vedi anche:

A.7 Il T.U. Espropri sempre aggiornato