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art. 4 - Beni non espropriabili
Art. 4 del d.p.r. 327/2001: Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari1 (art. 4) I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.
1bis(art. 4) I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.[4]
2(art. 4)I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altrienti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
3(art. 4) I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929,n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede. (L) [1]
4(art. 4) Gli edifici aperti al culto non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:[2]
a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;[3]
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.
5(art. 4) Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)
Note[1]
[1]Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214 (rif.art 4 comma 3)e, successivamente,dalD.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art.1 comma 1 lettera c) n. 1 (Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)[2]
[2]Alinea modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n.302 art.1 comma 1 lettera c) n 2(Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003)[3]
[3]Lettera modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 14 settembre 2001, n. 214. (rif.art 4 comma 4)[4]
[4]Comma inserito dall'art. 74, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221.