QUARTA SEZIONE
CAUSA ZAVOU ED ALTRI C. TURCHIA
(Richiesta n. 16654/90)
SENTENZA
(meriti)
STRASBOURG
22 settembre 2009
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Zavou ed Altri c. Turchia,
La Corte europea di Diritti umani (quarta Sezione), riunendosi che come una Camera, composta da:
Nicolas Bratza, Presidente, Lech Garlicki, Ljiljana Mijović, David Thór Björgvinsson, Ján Šikuta, Päivi Hirvelä, Işıl Karakaş, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere Aggiunto di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 1 settembre 2009,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa nacque da una richiesta (n. 16654/90) contro la Repubblica della Turchia depositata presso la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione�) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione�) da trentasette cittadini ciprioti i cui nomi e date di nascita sono indicati nella lista annessa alla presente sentenza (“i richiedenti�), il 26 gennaio 1990.
2. I richiedenti sono stati rappresentati dal Sig. A. A., un avvocato che pratica a Limassol. Il Governo turco (“il Governo�) è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. Z.M. Necatigil.
3. I richiedenti addussero, in particolare, che l'occupazione turca della parte settentrionale di Cipro li aveva spogliati della loro casa e proprietà .
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. Con una decisione del 26 settembre 2002 la Corte dichiarò la richiesta parzialmente ammissibile.
6. I richiedenti ed il Governo entrambi registrarono osservazioni sui meriti (Articolo 59 § 1).
I FATTI
7. I richiedenti vivono tutti a Limassol. Le loro date di nascita sono indicate nella lista annessa alla presente sentenza.
8. Tutti i richiedenti rivendicarono di essere residenti permanenti a Famagusta (Cipro settentrionale), dove avevano le loro dimore così come gli altri patrimoni immobiliari.
9. Nel momento dell’intervento turco del 1974, i richiedenti partirono per Cipro meridionale. Loro dissero di essere stati privati dei loro diritti di proprietà , di tutta la loro proprietà che era ubicata nell'area che era sotto l'occupazione e il controllo delle autorità militari turche. Avevano fatto molti tentativi di ritornare alle loro case e proprietà a Famagusta, essendo l’ultima occasione il 23 dicembre 1989 ma a loro non era stato concesso di fare così dalle autorità militari turche. Queste ultime avevano impedito loro di accedere e di utilizzare i loro alloggi e proprietà .
10. Nella sua nota del 27 maggio 2003 il rappresentante dei richiedenti affermò che i richiedenti N. 2 a 5, 7 a 14 e 17 a 36 avevano deciso di non proseguire ulteriormente la loro causa e di ritirare la loro richiesta. La causa sarebbe stata continuata così solamente a nome dei richiedenti N. 1 (la Sig.ra S. Z.), 6 (la Sig.ra L. C.), 15 (la Sig.ra A. E.), 16 (la Sig.ra A. E.) e 37 (la Sig.ra M. P.).
11. Richiedente n. 1 (la Sig.ra S. Z.) rivendicò di essere proprietaria dei seguenti patrimoni immobiliari:
(a) Famagusta, Chrysospyliotissa l'area n. 513, foglio mappale 33/12.4.2 blocco A, registrazione n. AO-16/10/86; descrizione: alloggio; uso: residenza, quota: intera;
(b) Famagusta, Ayios Ioannis l'area n. 320, foglio mappale 33/12.2.3 blocca A, registrazione n. AO-16/10/86; descrizione: blocco di appartamenti; uso: commerciale-affitto; quota: 1/5;
(c) Famagusta, Ayios Loucas area n. 827, foglio mappale 33/11.W.1 blocco B ed area n. 51, foglio mappale 33/11.W.1 il blocco B, registrazione n. BO-16/10/86; descrizione: boschetto di aranci; quota: 3/8.
12. Richiedente n. 6 (la Sig.ra E. (L.) C.) rivendica di essere la proprietaria del patrimonio seguente immobiliare:
Famagusta, Chrysospyliotissa area n. 1178, foglio mappale 33/12.6.3 blocca A; descrizione: due alloggi; quota: ½.
13. Richiedente n. 15 (la Sig.ra A. E.) rivendica di essere la proprietaria dei seguenti patrimoni immobiliari:
(a) Famagusta, Ayios Ioannis area n. 691, foglio mappale 33/21.1.IV blocco A; descrizione: alloggio; uso: residenza; quota: intera;
(b) Famagusta, Ayios Loucas area n. 693, foglio mappale 33/21.1.IV blocco A; descrizione: alloggio; uso: affitto; quota: intera;
(c) Famagusta, Salamis area n. 1885, foglio mappale 33/3.E.1 blocco D; descrizione: luogo edificabile.
14. Richiedente n. 16 (il Sig. A. E.) rivendica di essere il proprietario del seguente patrimonio immobiliare:
Famagusta, Stavros area n. 701, foglio mappale 33/13.4.3 registrazione n. SDD 626/85; descrizione: area di Terreno con due alloggi; uso: residenza; quota: intero.
15. Richiedente n. 37 (Sig.ra M. P.) rivendica di essere il proprietario dei seguenti patrimoni immobiliari:
(a) Famagusta, Ayios Ioannis area n. 264, foglio mappale 33/12.3.4 blocco C; descrizione: alloggio; uso: residenza; quota: intera;
(b) Famagusta, Komi Kepir le aree N. 532 e 543, sheet/plan 7/46; la descrizione: aree di terra; l'uso: agricoltura; la quota: intero.
16. In appoggio alle loro rivendicazioni delle proprietà i richiedenti N. 1, 6, 15, 16 e 37 hanno presentato certificati d'affermazione di proprietà dei patrimoni immobiliari occupati dai turchi emessi dalla Repubblica di Cipro. Loro produssero anche affidavit in verifica del loro status personale e dei diritti di patrimonio immobiliare.
LA LEGGE
I. RITIRO DELLA RICHIESTA
17. La Corte prima nota che i richiedenti N. 2 a 5, 7 a 14 e 17 a 36 dichiararono di desiderare ritirare la loro richiesta (vedere paragrafo 10 sopra). La Corte considera che, in queste circostanze, i richiedenti N. 2 a 5, 7 a 14 e 17 a 36 possono essere considerati come non desiderosi di proseguire la loro richiesta, all'interno del significato dell’ Articolo 37 § 1 (a) della Convenzione. Inoltre, in conformità con l’Articolo 37 § 1 in fine, la Corte non trova circostanze speciali riguardo al rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione e nei suoi Protocolli tale da richiedere la continuazione dell'esame della causa riguardo ai richiedenti summenzionati.
18. Nella prospettiva di quanto sopra, è appropriato cancellare dal ruolo delle cause la richiesta nella misura in cui riguarda i richiedenti N. 2 a 5, 7 a 14 e 17 a 36. La Corte esaminerà di conseguenza solamente le azioni di reclamo introdotte dai richiedenti N. 1, 6, 15 16 e 37 (a cui ci si riferirà in seguito come “i richiedenti�).
II. LE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
19. Il Governo sollevò eccezioni preliminari d'inammissibilità per non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali e mancanza di status di vittima. La Corte osserva che queste eccezioni sono identiche a quelle sollevati nella causa Alexandrou c. Turchia (n. 16162/90, §§ 11-22 20 gennaio 2009), e dovrebbe essere respinte per le stesse ragioni.
III. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE
20. I richiedenti si lamentarono che dal 1974, la Turchia aveva impedito di esercitare il loro diritto al godimento tranquillo delle loro proprietà .
Loro invocarono l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 che si legge come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento pacifico delle sue proprietà . Nessuno sarà privato delle sue proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, le disposizioni precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire simili leggi come ritiene necessario per controllare l'uso di proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.�
21. Il Governo contestò questa rivendicazione.
A. Gli argomenti delle parti
1. Il Governo
22. Il Governo presentò che i richiedenti non avevano prodotto alcun atto di titolo di proprietà , certificato di registrazione o altro documento che provassero le loro rivendicazioni di proprietà .
2. I richiedenti
23. I richiedenti sostennero che il Governo avrebbe dovuto fornire alla Corte i documenti dei titolo per le proprietà in questione. Loro sottolinearono di non aver accesso agli attinenti registri fondiari di Distretto nella Cipro settentrionale.
B. La valutazione della Corte
24. La Corte prima nota che i documenti presentati dai richiedenti (vedere paragrafo 16 sopra) offrono prove prima facie che di avere un titolo di proprietà sulle proprietà in questione. Siccome il Governo rispondente andò a vuoto nel produrre nuove prove convincenti in confutazione, la Corte considera che i richiedenti avevano una “ proprietà � all'interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
25. La Corte richiama che nella causa Loizidou c. Turchia ((i meriti), Relazioni delle Sentenze e Decisioni 1996-VI, §§ 63-64 del 18 dicembre 1996), ragionò come segue:
“63. ... come conseguenza del fatto che alla richiedente è stato rifiutato l’accesso al terreno dal 1974, lei ha perso effettivamente ogni controllo sulla sua proprietà , così come tutte le possibilità di usarla e goderne. Il rifiuto continuo di accesso deve essere considerato perciò un'interferenza coi suoi diritti sotto l’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale interferenza non può, nelle circostanze eccezionali della presente causa a cui la richiedente ed il Governo cipriota hanno fatto riferimento , essere considerata o una privazione di proprietà o un controllo dell’ uso all'interno del significato dei primo e del secondo paragrafo di Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Chiaramente rientra comunque, all'interno del significato della prima frase di questo provvedimento come un'interferenza col godimento tranquillo della proprietà . A questo riguardo la Corte osserva che l’ostacolo può corrispondere ad una violazione della Convenzione proprio come un impedimento legale.
64. A parte un riferimento passeggero alla dottrina della necessità come giustificazione per gli atti del 'TRNC' ed al fatto che diritti di proprietà erano la materia di discorsi intercomunali, il Governo turco non ha cercato di fare osservazioni che giustificavano l'interferenza sopra coi diritti di proprietà della richiedente che sono imputabili alla Turchia.
Comunque, non è stato spiegato come il bisogno di ridare una sistemazione ai rifugiati ed espatriati ciprioti turchi negli anni seguenti l'intervento turco nell'isola nel 1974 potrebbe giustificare la negazione completa dei diritti di proprietà del richiedente nella forma di un rifiuto totale e continuo di accesso ed un'espropriazione stabilita senza risarcimento.
Neanche il fatto che i diritti di proprietà erano la materia dei discorsi di intercomunali che coinvolgono ambo le comunità a Cipro non può offrire una giustificazione per questa situazione sotto la Convenzione. In simili circostanze, la Corte conclude, che c'è stato e continua ad esserci una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.�
26. Nella causa di Cipro c. Turchia ([GC], n. 25781/94, ECHR 2001-IV) la Corte confermò le conclusioni sopra (§§ 187 e 189):
“187. La Corte è persuasa che sia il suo ragionamento sia la sua conclusione nella sentenza Loizidou ( meriti) si applica con la stessa forza a Ciprioti greci espatriati che, come la Sig.ra L., non è in grado di avere accesso alla loro proprietà nella Cipro del nord in ragione delle restrizioni attuate dalle autorità 'TRNC' sul loro accesso fisico a quella proprietà . Il rifiuto totale e continuo di accesso alla loro proprietà è un'interferenza chiara col diritto degli espatriati Ciprioti greci al godimento tranquillo della proprietà all'interno del significato della prima frase dl’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
...
189. .. c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 in virtù del fatto che ai proprietari greco- ciprioti di proprietà nella Cipro settentrionale viene negato l’ accesso ed il controllo, l’ uso e il godimento della loro proprietà così come qualsiasi risarcimento per l'interferenza coi loro diritti di proprietà .�
27. . La Corte non vede ragione nella causa presente di scostarsi dalle conclusioni alle quali è giunta nelle cause Loizidou e Cipro c. Turchia (op. cit.; vedere anche Demades c. Turchia (meriti), n. 16219/90, § 46 31 luglio 2003).
28. Di conseguenza, conclude che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 alla Convenzione in virtù del fatto che alla richiedente fu negato l’accesso ed il controllo, l’uso e il godimento della sua proprietà così come qualsiasi risarcimento per l'interferenza coi suoi diritti di proprietà .
IV. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
29. I richiedenti presentarono che nel 1974 avevano la loro dimora nella Cipro settentrionale. Siccome loro erano stati incapaci di ritornarvi, erano le vittime di una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione.
Questa disposizione si legge come segue:
“1. Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e famigliare, della sua casa e della sua corrispondenza.
2. Non ci sarà interferenza da parte un'autorità pubblica con l'esercizio di questo diritto eccetto nel caso fosse in conformità con la legge e necessaria in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o del benessere economico del paese, per la prevenzione del disturbo o del crimine, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.�
30. Nella sua decisione sull'ammissibilità della richiesta, la Corte ha trovato, che le proprietà coinvolte hanno costituito una “ dimora� ai fini dell’ Articolo 8 § 1 della Convenzione, e che l'impossibilità per i richiedenti di ritornare alla loro casa ha costituito un'interferenza con i loro diritti dell’ Articolo 8.
31. La Corte nota che dal 1974 i richiedenti non sono stati in grado di accedere e di usare la loro casa. In questo collegamento la Corte richiama che, nella sua sentenza nella causa Cipro c. Turchia (citata sopra, §§ 172-175), concluse che il rifiuto completo del diritto degli espatriati greco -ciprioti al rispetto delle loro case nella Cipro settentrionale dal 1974 costituì una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione. La Corte ragionò come segue:
“172. La Corte osserva che la politica ufficiale delle autorità della'TRNC' di negare il diritto degli espatriati di ritornare alle loro case viene eseguita con delle restrizioni molto rigide operate dalle stesse autorità sulle visite al nord da parte di ciprioti greci che vivono a sud. Di conseguenza, non solo gli espatriati non sono in grado di richiedere alle autorità di rioccupare le case che si sono lasciati alle spalle, ma a loro viene fisicamente impedito di farvi visita.
173. La Corte nota inoltre che la situazione contestata dal Governo richiedente è stata ottenuta dagli eventi del 1974 nella parte settentrionale di Cipro. Sembrerebbe che non è stata mai riflessa nella ' legislazione' e è stata eseguita come una questione di politica in appoggio di una disposizione bi-zonale configurata, si sostiene, per minimizzare il rischio di conflitto che la mescolanza delle comunità greche e turco-cipriote potrebbe creare nel nord. Questa disposizione bi-zonale viene intrapresa all'interno della struttura dei discorsi inter-comunali patrocinati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite...
174. La Corte farebbe le seguenti osservazioni i in questo collegamento: in primo luogo, il rifiuto completo del diritto degli espatriati al rispetto delle loro case non ha base legale all'interno del significato dell’ Articolo 8 § 2 della Convenzione (vedere paragrafo 173 sopra); in secondo luogo, i discorsi inter-comunali non possono essere invocati per legittimare una violazione della Convenzione; in terzo luogo, la violazione in questione resiste come questione politica dal 1974 e deve essere considerata continua.
175. In prospettiva di queste considerazioni, la Corte conclude, che c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione in ragione del rifiuto di concedere il ritorno di qualsiasi espatriato greco- cipriota alla sua casa nella parte settentrionale di Cipro.�
32. La Corte non vede alcuna ragione nella presente causa per abbandonare il ragionamento e le costatazioni sopra (vedere anche Demades (meriti), citata sopra, §§ 36-37).
33. Di conseguenza, conclude che c'è stata una violazione continua dell’ Articolo 8 della Convenzione in ragione del rifiuto completo del diritto dei richiedenti N. 1, 3 e 5 al rispetto delle loro abitazioni.
V. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE, PRESO IN CONCOMITANZA CON L’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE E L’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
34. I richiedenti si lamentarono di una violazione sotto l’Articolo 14 della Convenzione a causa di trattamento discriminatorio contro loro nel godimento dei loro diritti sotto l’Articolo 8 della Convenzione e l’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Loro addussero che questa discriminazione era stata basata sulla loro origine nazionale.
L’Articolo 14 della Convenzione si legge come segue:
“Il godimento dei diritti e delle libertà stabilite [nella] Convenzione sarà garantito senza discriminazione su alcuna base come il sesso,la razza, il colore, la lingua, la religione, l’opinione politica o altro, la cittadinanza od origine sociale, l'associazione con una minoranza nazionale, la proprietà ,la nascita o altro status.�
35. La Corte che nella causa Alexandrou (citata sopra, §§ 38-39) ha trovato che non era necessario eseguire un esame separato dell'azione di reclamo sotto l’Articolo 14 della Convenzione. La Corte non vede alcuna ragione di abbandonare questo approccio nella presente causa (vedere anche, mutatis mutandis, Eugenia Michaelidou Ltd e Michael Tymvios c. Turchia, n. 16163/90, §§ 37-38 del 31 luglio 2003).
VI. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
36. I richiedenti presentarono che, contrariamente all’ Articolo 13 della Convenzione, non avevano a disposizione alcuna via di ricorso effettiva per compensare i danni summenzionati.
Questa disposizione si legge come segue:
“Chiunque i cui diritti e le libertà come riconosciuti [dalla] Convenzione sono violati avrà una via di ricorso effettiva di fronte ad un'autorità nazionale anche se la violazione fosse stata commessa da persone che agiscono in veste ufficiale.�
37. La Corte nota che i richiedenti non hanno presentato note su questo punto, incluso sulla questione dell'applicabilità di questo Articolo. Considera perciò che non è necessario esaminare questa azione di reclamo (vedere Demades (meriti), citata sopra, § 48, e Kyriacou c. Turchia (meriti), n. 18407/91, § 42 27 gennaio 2009).
VII. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
38. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte costata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.�
A. danno Materiale e morale
1. Le osservazioni delle parti
(a) I richiedenti
39. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 27 maggio 2003, i richiedenti N. 1, 6, 15 e 37 hanno richiesto somme per danno materiale. Loro si appellarono ai rapporti di un esperto che valutavano il valore delle loro perdite che includevano la perdita di affitto annuale percepito o che ci si aspettava di percepire dall'affitto delle loro proprietà nella Cipro settentrionale, più interesse dalla data in cui simili affitti erano dovuti sino al giorno del pagamento. L'affitto chiesto era per il periodo risalente al gennaio 1990 sino al dicembre 2003. I richiedenti N. 1, 6 15 e 37 non chiesero il risarcimento per qualsiasi espropriazione stabilita poiché erano ancora i proprietari legittimi delle proprietà . Il rapporto di valutazione conteneva una descrizione della città di Famagusta, delle sue prospettive di sviluppo e delle proprietà dei richiedenti.
40. Il punto iniziale dei rapporti dell'esperto era il valore di mercato aperto delle proprietà nell’agosto 1974. L'affitto annuale ottenibile da loro fu calcolato poi come una percentuale (variante dal 4% al 6%) del loro valore di stima. L'esperto prese inoltre in considerazione il trend di aumento di affitto sulla base di: (a) la natura dell'area della proprietà ; (b) il trend per il periodo 1970-1974; (c) il trend nelle aree non occupate della Cipro dal 1974 in avanti. Questo ultimo trend fu basato sull'Indice dei prezzi al consumo per gli affitti e gli alloggi emesso dal Settore di Statistica e Ricerca del Governo di Cipro, aumentato di una percentuale del 25%. Per i terreni agricoli, l'esperto procedette sulla base di un certo valore di affitto annuale per decara (generalmente fra CYP 3 e CYP 5 nel 1974). Inoltre, un interesse composto per pagamento ritardato fu applicato ad un tasso dell’ 8% (6% dal 2001 in avanti) all'anno.
41. Per il richiedente n. 1, le cifre date dall'esperto erano le seguenti:
- proprietà descritte nel paragrafo 11 (a) sopra: valore di mercato nel 1974: CYP 14,400 (circa EUR 24,603); affitto annuale nel 1974: CYP 576 (circa EUR 984); perdita stimata più interesse: CYP 51,676 (circa EUR 88,293);
- proprietà descritte nel paragrafo 11 (b) sopra: valore di mercato nel 1974: CYP 95,000 (circa EUR 162,317); affitto annuale nel 1974: CYP 4,750 (CYP 950-circa EUR 1,623-per la quota di 1/5 di proprietà del richiedente); perdita stimata più l'interesse: CYP 85,229 (circa EUR 145,622);
- proprietà descritte nel paragrafo 11 (il c) sopra: affitto pagabile in 1974 calcolato sulla base di CYP 35 per decara; valore di affitto della proprietà intera nel 1974: CYP 728 (CYP 273-circa EUR 466-per la quota di 3/8 appartenente al richiedente); perdita stimata più l'interesse: CYP 18,633 (circa EUR 31,836).
Così, la somma totale chiesta dal richiedente n. 1 per danno materiale era CYP 155,538 (circa EUR 265,752).
42. Per richiedente n. 6, l'esperto considerò che il valore di mercato del 1974 della proprietà descritta nel paragrafo 12 sopra era CYP 29,400 (circa EUR 50,232), l'affitto annuale del 1974 era CYP 1,176 (circa EUR 2,009) e la perdita stimata più interesse era CYP 105,504 (circa EUR 180,264).
43. Per richiedente n. 15, le cifre date dall'esperto erano la seguenti:
- proprietà descritte nel paragrafo 13 (a) e (b) sopra: valore di mercato nel 1974: CYP 25,700 e CYP 13,500 rispettivamente; 1974 totale affitto annuale per ambo le proprietà : CYP 1,568 (circa EUR 2,679); perdita stimata più interesse: CYP 140,672 (circa EUR 240,352);
- proprietà descritte nel paragrafo 13 (c) sopra: valore di mercato nel 1974: CYP 3,000 (circa EUR 5,125); perdita stimata più interesse: CYP 22,632 (circa EUR 38,669).
Così, la somma totale chiesta dal richiedente n. 15 per danno materiale era CYP 163,304 (circa EUR 279,021).
44. Per il richiedente n. 37, le cifre date dall'esperto erano le seguenti:
- proprietà descritte nel paragrafo 15 (a) sopra: valore di mercato nel 1974: CYP 40,000 (circa EUR 68,344); affitto annuale nel 1974: CYP 2,000 (circa EUR 3,417); perdita stimata più interesse: CYP 179,429 (circa EUR 306,572);
- proprietà descritte nel paragrafo 15 (b) sopra: affitto pagabile nel 1974 calcolato sulla base di CYP 25 per decara; valore di affitto nel 1974: CYP 367.37 (circa EUR 627); perdita stimata più interesse: CYP 25,071 (circa EUR 42,836).
Così, la somma totale chiesta dal richiedente n. 37 per danno materiale era CYP 204,500 (circa EUR 349,408).
45. Il 24 gennaio 2008, a seguito di una richiesta dalla Corte per un aggiornamento sugli sviluppi della causa, i richiedenti N. 1, 6, 15 e 37 presentarono rivendicazioni aggiornate per soddisfazione equa allo scopo di coprire la perdita dell'uso delle proprietà dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 2007. Loro produssero un rapporto di valutazione riveduto che, sulla base dei criteri adottati nel rapporto precedente, concluse che la somma intera dovuta per la perdita d’ uso era: EUR 416,572 per il richiedente n. 1; EUR 282,213 per il richiedente n. 6; EUR 443,804 per il richiedente n. 15; EUR 545,201 per il richiedente n. 37.
46. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 27 maggio 2003, i richiedenti (incluso il richiedente n. 16) chiesero anche CYP 100,000 (circa EUR 170,860) ognuno a riguardo del danno morale. Nelle loro rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, i richiedenti N. 1, 6 15 e 37 aumentarono la loro rivendicazione a CYP 140,000 (circa EUR 239,204) ognuno.
(b) Il Governo
47. In replica alla richiesta di soddisfazione equa dei richiedenti del 27 maggio 2003, il Governo presentò che il possesso della proprietà nell'area di Maraş di Famagusta era in controversia a causa dei diritti di una congregazione religiosa nota come Vakf. Una volta che quest’ultima aveva acquisito la proprietà , i suoi beni immobili non poteva essere alienati, trasferiti o ereditati. Secondo le informazioni ottenute dalle autorità del “Repubblica turca di Cipro Settentrionale� (la “TRNC�), alcune delle proprietà descritte nei paragrafi 11-15 sopra (e in particolare, le proprietà del richiedente n. 1 descritte nel paragrafo 11 (b) sopra, le proprietà del richiedente n. 6 descritte nel paragrafo 12 (a) sopra e la proprietà del richiedente n. 37 descritte nel paragrafo 15 (a) sopra, erano state dedicate per sempre alla congregazione religiosa nota come Abdullah Paşa Vakf. Loro non potevano, perciò, essere trasferite a qualsiasi dei richiedenti. Qualsiasi trasferimento illegale della proprietà della Vakf sarebbe privo di valore legale. Siccome l'Amministrazione di Evkaf di Cipro aveva preso delle misure avevano a riguardo delle proprietà della Vakf illegalmente occupate, la Corte non dovrebbe trattare con questioni che rientrano all'interno della competenza delle giurisdizioni nazionali.
48. Il Governo notò anche che durante le scorse decadi il panorama nella Cipro settentrionale era cambiato notevolmente e che questi cambi avevano colpito le proprietà dei richiedenti. Il problema del risarcimento reciproco per le proprietà greco -cipriote lasciate nel nord dell'isola e delle proprietà turco-cipriote lasciate nel sud era molto complesso e avrebbe dovuto essere stabilito tramite negoziazioni fra i due lati piuttosto che tramite aggiudicazione da parte della Corte europea dei Diritti umani.
49. Impugnando le conclusioni giunte alla Corte nella sentenza Loizidou ((soddisfazione equa), Relazioni 1998-IV, 28 luglio 1998), il Governo considerò che in cause come la presente, nessuna assegnazione dovrebbe essere fatta dalla Corte sotto l’Articolo 41 della Convenzione. Sottolineò che l'incapacità dei richiedenti di accedere alle loro proprietà è dipeso dalla situazione politica dell'isola e, in particolare, dall'esistenza delle linee di tregua riconosciute dall’ONU. Se ai Greco -Ciprioti fosse stato permesso di andare al nord a rivendicare le loro proprietà , sarebbe esploso il caos sull'isola; inoltre qualsiasi assegnazione fatta dalla Corte minerebbe le negoziazioni fra le due parti.
50. Il Governo registrò commenti sulle rivendicazioni aggiornate delle richiedenti per la soddisfazione equa il 30 giugno 2008 e d il 15 ottobre 2008. Indicò che la presente richiesta era parte di un gruppo di cause simili che sollevavano un numero di questioni problematiche e sostenne che le rivendicazioni per la soddisfazione equa non erano pronte per un esame. Il Governo aveva infatti incontrato dei problemi seri nell'identificare le proprietà ed i loro attuali proprietari. Le informazioni fornite dai richiedenti a questo riguardo non erano basate su prove affidabili. Inoltre, a causa del tempo trascorso dal deposito delle richieste, è probabile che siano potute sorgere nuove situazioni: le proprietà avrebbero potuto essere trasferite, avrebbero potuto essere donate o avrebbero potuto essere ereditate all'interno dell'ordinamento giuridico della Cipro meridionale. Questi fatti non sarebbero stati conosciuti al Governo rispondente e avrebbero potuto essere certificati solamente dalle autorità greco- cipriote che, dal 1974, avevano ricostruito i registri e i documenti di tutte le proprietà nella Cipro settentrionale. Si potrebbe richiedere alle richiedenti di fornire certificati di ricerca emessi dal Dipartimento dei Terreni e delle Indagini della Repubblica della Cipro. In casi in cui il richiedente originale se ne fosse andato o la proprietà avesse cambiato mani, è probabile che sorgano delle questioni riguardo a se i nuovi proprietari avevano un interesse legale nella proprietà e se a loro stati concessi danno morali e/o materiali .
51. Il Governo notò inoltre che alcuni richiedenti avevano diviso le proprietà e che non era provato che i loro comproprietari avessero accettato la sezione delle proprietà . Né, chiedendo i danni basati sull'assunzione che le proprietà erano state affittate dopo il 1974, i richiedenti avevano mostrato che i diritti dei detti comproprietari sotto il diritto nazionale erano stati rispettati.
52. Il Governo presentò che siccome era stato applicato un aumento annuale del valore delle proprietà , sarebbe ingiusto aggiungere un interesse composto per pagamento ritardato, e che la Turchia aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte il 21 gennaio 1990, e non nel gennaio 1987. In qualsiasi caso, il valore di mercato addotto del 1974 delle proprietà era esorbitante, estremamente eccessivo e speculativo; non era basato su nessun dato vero con cui fare un paragone e ha considerato in modo insufficiente la volatilità del mercato delle proprietà e la sua suscettibilità alle influenze sia nazionale che internazionali. Il rapporto presentato dalle richiedenti aveva proceduto invece all'assunzione che il mercato delle proprietà avrebbe continuato a fiorire con crescita economica continua durante l’intero periodo preso in considerazione.
53. Il Governo produsse un rapporto di valutazione preparato dalle autorità turco-cipriote che considerava essere basato su una “valutazione realistica dei valori di mercato del 1974, avendo riguardo ai documenti dei terreni attinenti e alle vendite comparative nelle aree in cui le proprietà [erano] situate.� Questo rapporto conteneva due proposte, valutando, rispettivamente la somma dovuta per la perdita d’uso delle proprietà ed il loro valore attuale. La seconda proposta fu fatta per dare al richiedente la scelta di vendere la proprietà allo Stato, abbandonando con ciò il titolo di proprietà e qualsiasi rivendicazione riguardo a questo.
54. Il rapporto preparato dalle autorità turco-cipriote specifica che sarebbe possibile prevedere, o immediatamente o dopo la decisione della questione di Cipro, la restituzione delle proprietà descritte nei paragrafi 11 (b), 13 (a) e (b), 14 e 15 (a) sopra. Gli altri patrimoni immobiliari a cui si fa riferimento nella richiesta erano posseduti da rifugiati; loro non potevano essere oggetto di restituzione ma avrebbero potuto dare diritto al risarcimento finanziario, da calcolare sulla base della perdita di utili (applicando un tasso del 5% sui valori di mercato del 1974) e dell’ aumento di valore della proprietà fra il 1974 e la data di pagamento. Se i richiedenti avessero fatto domanda alla Commissione del Patrimonio immobiliare, quest’ultima avrebbe offerto CYP 851,035.4 (circa EUR 1,454,079) per compensare la perdita d’ uso e CYP 906,468.09 (circa EUR 1,548,791) per il valore delle proprietà . Secondo un esperto nominato dalle autorità della “TRNC�, il valore del libero mercato del 1974 delle proprietà dei richiedenti era il seguente:
- proprietà descritte nel paragrafo 11 (a) sopra: CYP 16,000 (circa EUR 27,337);
- proprietà descritte nel paragrafo 11 (b) sopra: CYP 1,000 (circa EUR 1,708);
- proprietà descritte nel paragrafo 11 (c) sopra: CYP 1,450 (circa EUR 2,477);
- proprietà descritte nel paragrafo 12 sopra: CYP 10,000 (circa EUR 17,086);
- proprietà descritte nel paragrafo 13 (a) sopra: CYP 35,000 (circa EUR 59,801);
- proprietà descritte nel paragrafo 13 (b) sopra: CYP 20,000 (circa EUR 34,172);
- proprietà descritte nel paragrafo 13 (c) sopra: CYP 4,000 (circa EUR 6,834);
- proprietà descritte nel paragrafo 14 sopra: CYP 30,000 (circa EUR 51,258);
- proprietà descritte nel paragrafo 15 (a) sopra: CYP 30,000 (circa EUR 51,258);
- proprietà descritte nel paragrafo 15 (b) sopra: CYP 670 (circa EUR 1,144).
55. Contro l’adempimento di certe condizioni, la Commissione del Patrimonio immobiliare avrebbe potuto offrire anche alla richiedente il cambio della sua proprietà con delle proprietà turco-cipriote localizzate nel sud dell'isola.
56. Infine, il Governo non fece commenti sulle osservazioni dei richiedenti sotto il capo del danno morale.
2. La valutazione della Corte
57. La Corte prima nota che il richiedente n. 16 non ha presentato alcuna rivendicazione a riguardo del danno materiale. Perciò, nessuna assegnazione dovrebbe essere fatta a suo favore sotto questo capo.
58. Riguardo ai richiedenti N. 1, 6, 15 e 37 la Corte osserva che l'osservazione del Governo per cui è probabile che sorgano dei dubbi riguardo al loro titolo di proprietà sulle proprietà in questione (vedere paragrafi 47 e 50 sopra) è, in sostanza, un'eccezione di incompatibilità ratione materiae con le disposizioni dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1. Tale eccezione avrebbe dovuto essere sollevata prima che la richiesta venisse dichiarata ammissibile o, all'ultimo, nel contesto delle osservazioni delle parti sui meriti. In qualsiasi caso, la Corte non può che confermare la sua costatazione per cui i richiedenti avevano una “proprietà � sulle proprietà rivendicate nella presente richiesta all'interno del significato dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 (vedere paragrafo 24 sopra).
59. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione della richiesta dell’ Articolo 41 riguardo al danno materiale e morale non è pronta per una decisione. Osserva, in particolare, che le parti non sono riuscite ad offrire dati affidabili ed obiettivi concernenti i prezzi dei terreni e dei beni immobili a Cipro in data dell'intervento turco. Questo insuccesso rende difficile per la Corte valutare se la stima fornita dal richiedente del valore di mercato del 1974 della sue proprietà sia ragionevole. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e la richiedente(Articolo 75 § 1 dell’ordinamento di Corte).
B. Costi e spese
60. Nelle loro rivendicazioni di soddisfazione equa del 27 maggio 2003, appellandosi ai conti del loro rappresentante, i richiedenti chiesero CYP 3,010.25 (circa EUR 5,143) ognuno per i costi e le spese incorsi di fronte alla Corte. I richiedenti N. 1, 6 15 e 37 chiesero anche il rimborso dei costi del rapporto dell'esperto che valutava il valore delle loro proprietà (corrispondente rispettivamente a CYP 402.5, 345 460 e 402.5). Nelle loro rivendicazioni aggiornate per la soddisfazione equa del 24 gennaio 2008, i richiedenti N. 1, 6 15 e 37 presentarono delle note spese supplementari per il nuovo rapporto di valutazione e per le parcelle legali corrispondenti rispettivamente ad EUR 392.98 ed EUR 982.45 per ognuno di loro.
61. Il Governo non fece commenti su questo punto.
62. Nelle circostanze della causa, la Corte considera, che la questione dell’applicazione dell’Articolo 41 riguardo ai costi ed alle spese non è pronta per una decisione. La questione deve essere di conseguenza riservata e la susseguente procedura fissata con dovuto riguardo ad un qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere il Governo rispondente e le richiedenti.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE
1. Decide all’unanimità di cancellare la richiesta dal ruolo delle cause nella misura in cui riguardano i richiedenti N. 2 a 5, 7 a 14 e 17 a 36 e di continuare l'esame della causa a riguardo dei rimanenti richiedenti;
2. Respinge per sei voti ad uno le eccezioni preliminari del Governo;
3. Sostiene per sei voti ad uno che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
4. Sostiene per sei voti ad uno che c'è stata una violazione dell’ Articolo 8 della Convenzione;
5. Sostiene all’unanimità che non è necessario esaminare se c'è stata una violazione degli Articoli 13 e 14 della Convenzione;
6. Sostiene all’unanimità che la questione dell’applicazione dell’ Articolo 41 non è pronta per una decisione;
di conseguenza,
a) riserva la questione detta in intero;
(a) riserva la detta questione per intero;
(b) invita il Governo ed la richiedente a presentare, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva in conformità con l’ Articolo 44 § 2 della Convenzione le loro osservazioni scritte sulla questione e, in particolare, a notificare alla Corte qualsiasi accordo al quale potrebbero giungere;
(c) riserva l'ulteriore procedura e delega al Presidente della Camera il potere di fissarla all’occorrenza.
Fatto in inglesi, e notificato per iscritto il 22 settembre 2009, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 dell’Ordinamento.
Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Cancelliere Aggiunto Presidente
In conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e l’articolo 74 § 2 dell’ordinamento, l'opinione separata di Giudice Karakaş è annessa a questa sentenza.
N.B.
F.A.
ANNESSO-LISTA DEI RICHIEDENTI
I richiedenti della presente richiesta, tutti residenti permanenti in Famagusta sino al luglio 1974 e da allora poi residenti a Limassol, sono i seguenti:
1. S. Z., nato nel 1950 a Famagusta.
2. C. A., nato nel 1932.
3. I. P., nato nel 1944 a Famagusta.
4. C. L., nato nel 1928 a Ayios Sergios, Famagusta.
5. L. H., nato nel 1914 a Famagusta.
6. L. C., nato nel 1936 a Larnaca.
7. A. A., nato nel 1923 a Fiti.
8. M. P., nato nel 1937 a Limassol.
9. P. N., nato nel 1928 a Famagusta.
10. K. P., nato nel1933 a Ayia Triada.
11. J. T., nato nel 1920 a Famagusta.
12. M. P., nato nel 1928 a Famagusta.
13. M. T., nato nel 1928 a Famagusta.
14. S. P., nato nel 1953 a Famagusta.
15. A. E., nato nel 1960 a Atene.
16. A. E., nato nel 1927 ad Alessandria (Egitto).
17. A. T., nato nel 1933 a Famagusta.
18. E. S. (R.), nato nel 1921 a Famagusta.
19. D. L., nato nel 1931 a Famagusta.
20. D. M., nato nel 1935.
21. P. V., nato nel 1932 a Famagusta.
22. N.P., nato nel 1935 a Famagusta.
23. E. D., nato nel 1939 a Famagusta.
24. D. B., nato nel 1939 a Famagusta.
25. M. H., nato nel 1946 a Famagusta.
26. D. (P.) I., nato nel 1945 a Trikomo.
27. A. Z., nato nel 1943 a Famagusta.
28. F. F., nato nel 1946 a Gerusalemme.
29. Y. I., nato nel 1935 a Kakopetria.
30. C. K., nato nel 1940 a Lefkonico.
31. D. C., nato nel 1941 a Famagusta.
32. C. P., nato nel 1941 a Famagusta.
33. A. P., nato nel 1950 a Famagusta.
34. T, S,, nato nel 1936 a Famagusta.
35. M, P,, nato nel 1951 a Famagusta.
36. A, P,, nato nel 1929 a Famagusta.
37. M, P,, nato nel 1933 a Famagusta.
OPINIONE DISSIDENTE DEL GIUDICE KARAKAÅž
Diversamente dalla maggioranza, considero, che l'obiezione del non-esaurimento delle vie di ricorso nazionali sollevata dal Governo non avrebbe dovuto essere respinte. Di conseguenza, non posso concordare con la costatazione di una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 e dell’Articolo 8 della Convenzione, per le stesse ragioni di quelle menzionate nella mia opinione dissidente nella causa Gavriel c. Turchia (n. 41355/98, 20 gennaio 2009).