Conclusione Violazione di P1-1; Violazione di Art. 6-1; Conclusione Violazione di P1-1; Violazione dell’Art. 6-1; danno materiale - risarcimento finanziario; danno Morale - risarcimento finanziario; Costi e spese risarcimento parziale - procedimenti della Convenzione
PRIMA SEZIONE
CAUSA V.T. C. ITALIA
(Richiesta n. 30972/96)
SENTENZA
STRASBOURG
15 novembre 2002
DEFINITIVO
15/02/2003
Questa sentenza diverrà definitiva nelle circostanze esposte nell’ Articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa V.T. c. Italia,
La Corte europea dwi Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler giudici, il Sig. G. RAIMONDI giudice ad hoc, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione
Avendo deliberato in privato 24 ottobre 2002,
Consegna la seguente sentenza sulla quale fu adottata quel la data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 30972/96) contro la Repubblica italiana depositata con la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, il Sig. V.T. (“il richiedente”),il 24 novembre 1995. Il Presidente della Camera accolse la richiesta del richiedente di non divulgare il suo nome (Articolo 47 § 3 degli Articoli di Corte).
2. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lamentò sotto l’Articolo 1 di Protocollo N.ro 1 di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole. Invocando l’Articolo 6 § 1 della Convenzione, lui si lamentò inoltre della lunghezza dei procedimenti di sfratto.
4. La richiesta fu trasmessa alla Corte il 1 novembre 1998, quando il Protocollo N.ro 11 alla Convenzione entrò in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11).
5. La richiesta fu assegnata alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 degli Articoli di Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che avrebbe considerato la causa (Articolo 27 § 1 della Convenzione) fu costituita come previsto nell’ Articolo 26 § 1 degli Articoli di Corte. Il Sig. V. Zagrebelsky, il giudice eletto a riguardo dell'Italia, si ritirò dal riunirsi nella causa (Articolo 28). Il Governo nominò il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per riunirsi al suo posto (Articolo 27 § 2 della Convenzione ed Articolo 29 § 2).
6. Il 22 giugno 2000 la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
7. Il 1 novembre 2001 la Corte cambiò la composizione delle sue Sezioni (l'Articolo 25 § 1). Questa causa fu assegnata alla Prima Sezione di recente composta.
I FATTI
I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA
8. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Firenze che aveva affittato a S.S.
9. In un documento notificato all'inquilino il 29 marzo 1989, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1991 e lo chiamò in causa per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
10. Con una decisione del 28 aprile 1989 che fu resa esecutiva il 14 aprile 1993 il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali venissero sgombrati per il 31 dicembre 1992.
11. Il 13 aprile 1993, il richiedente fece una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua figlia.
12. Il 21 aprile 1993, lui notificò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
13. Il 9 giugno 1993, lui notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 giugno 1993.
14. Fra il 18 giugno 1993 e il 14 maggio 1997 , l'ufficiale giudiziario fece 10 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo dell'ufficiale giudiziario si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'esecuzione del mandato per possesso.
15. Il 29 aprile 1997, il richiedente e l'inquilino giunsero ad un accordo amichevole e il 30 settembre 1998, l'inquilino sgombrò i locali.
II. DIRITTO NAZIONALE ATTINENTE
16. Il diritto nazionale attinente è descritto nella sentenza della Corte nella causa Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, §§ 18-35, 1999-V di ECHR.
LA LEGGE
I. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.RO 1 ALLA CONVENZIONE
17. Il richiedente si lamentò che di non essere stato in grado di recuperare possesso del suo appartamento all'interno di un termine ragionevole a causa della mancanza di assistenza della polizia. Asserì una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione che prevede:
“Ogni persona fisica o giuridica è abilitata al godimento tranquillo della sua proprietà. Nessuno sarà privato della sua proprietà eccetto che nell'interesse pubblico e soggetto alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale.
Comunque, i provvedimenti precedenti non possono in qualsiasi modo danneggiare il diritto di un Stato ad eseguire tali leggi se ritiene necessario controllare l'uso della proprietà in conformità con l'interesse generale o assicurare il pagamento di tasse o gli altri contributi o sanzioni penali.”
A. L'articolo applicabile
18. In conformità con la sua giurisprudenza, la Corte considera, che l'interferenza col diritto del richiedente al tranquillo godimento delle sue proprietà corrispondeva al controllo dell'uso della proprietà ed deve essere esaminata sotto il secondo paragrafo dell’ Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, § 46).
B. Ottemperanza con le condizioni nel secondo paragrafo
1. Scopo dell'interferenza
19. La Corte prima ha espresso la prospettiva che la legislazione contestata aveva un scopo legittimo nell'interesse generale, come richiesto dal secondo paragrafo dell’ Articolo 1 (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, § 48).
2. La proporzionalità dell'interferenza
20. La Corte reitera che ai fini del secondo paragrafo dell’Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 un'interferenza deve prevedere un “giusto equilibrio” fra le richieste dell'interesse generale e le esigenze della protezione dei diritti essenziali dell'individuo. Ci deve essere una relazione ragionevole della proporzionalità fra i mezzi assunti e lo scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza è soddisfatta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un margine ampio di valutazione riguardo sia alla scelta dei mezzi d’imposizione ed sia alla verifica se le conseguenze dell’imposizione sono giustificate nell'interesse generale al fine di realizzare lo scopo della legge in oggetto. Nelle sfere come l’ alloggio che hanno un ruolo centrale nel welfare e nelle politiche economiche delle società moderne la Corte rispetterà il giudizio della legislatura come se fosse nell'interesse generale a meno che quel giudizio non sia manifestamente senza fondamento e irragionevole (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, § 49).
21. Il richiedente contestò che l'interferenza era sproporzionata in prospettiva della sua lunghezza e del carico finanziario che è stato il risultato dell’impossibilità di aumentare l'affitto. Effettivamente, aveva recuperato possesso solamente perché lui era riuscito ad ottenere un accordo con l’inquilino, non perché aveva avuto l’assistenza della polizia. Inoltre, l'interferenza aveva provocato un particolare peso sulla sua causa, siccome aveva fatto una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per sua figlia.
22. Il Governo indicò che l'interferenza col diritto del richiedente al godimento tranquillo della sua proprietà era proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Loro conclusero che, prendendo nell'esame gli interessi di sia il padrone di casa e l'inquilino, il carico imposto sul richiedente non era stato eccessivo.
23. La Corte considera che, in principio, il sistema italiano di scaglionamento dell'imposizione degli ordini dei tribunali non è di per sé aperto alla critica, avendo riguardo in particolare del margine di valutazione permesso sotto il secondo paragrafo dell’ Articolo 1. Comunque, tale sistema porta con sé il rischio di imporre ai padroni di casa un carico eccessivo in termini della loro capacità di sbarazzarsi della loro proprietà e deve offrire di conseguenza certe salvaguardie procedurali così come assicurare che l'operazione del sistema ed il suo impatto sui diritti di proprietà di un padrone di casa non sia né arbitraria né imprevedibile (vedere, mutatis mutandis, Immobiliare Saffi citata sopra, § 54). La Corte deve accertare così se, nella presente causa, al richiedente furono riconosciute garanzie sufficienti da essere salvaguardato contro l'incertezza e l'arbitrarietà.
24. La Corte osserva che il richiedente ottenne un mandato per possesso che divenne esecutivo il 14 aprile 1993, che indicava che l'inquilino avrebbe dovuto sgomberare l'appartamento per il 31 dicembre 1992. Il primo tentativo tramite un ufficiale giudiziario ebbe luogo il 18 giugno 1993. A causa in parte della legislazione che prevedeva lo scaglionamento degli sfratti e in parte alla mancanza di assistenza della polizia il richiedente recuperò il possesso del suo appartamento solamente il 30 settembre 1998, anche se lui aveva fatto una dichiarazione legale il 13 aprile 1993 a conferma che aveva bisogno urgentemente dell'appartamento come sistemazione per sua figlia
25. Per approssimativamente cinque anni e tre mesi, a partire dal primo tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire il mandato per possesso, il richiedente fu lasciato così in un stato d'incertezza riguardo a quando sarebbe stato in grado riacquistare il suo appartamento. Le autorità attinenti non sembrano avere preso una qualsiasi azione in risposta alla dichiarazione legale dal richiedente il 13 aprile 1993 di aver bisogno dei locali per sua figlia.
26. Alla luce di ciò che precede, la Corte considera, che, nelle particolari circostanze di questa causa, un carico eccessivo fu imposto al richiedente; di conseguenza l'equilibrio che deve essere previsto fra la protezione del diritto di proprietà e le esigenze dell'interesse generale fu sconvolto a danno del richiedente.
C'è stata di conseguenza, una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1.
II. VIOLAZIONE ADDOTTA DELL’ ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
27. Il richiedente asserì anche una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte attinente prevede:
“Nella determinazione dei suoi diritti civili ed obblighi..., ognuno è abilitato a un’... udienza all'interno di un termine ragionevole da [un]... tribunale...”
28. Il richiedente si lamentò di aver dovuto aspettare approssimativamente nove anni per recuperare possesso del suo appartamento dopo che il mandato del magistrato fu istruito. Inoltre, lui dibatté che nonostante il fatto di aver fatto una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sistemazione per suo proprio uso, lui aveva dovuto aspettare approssimativamente cinque anni e cinque mesi dalla data la dichiarazione fu resa prima di recuperare possesso.
29. Il Governo contestò questo punto. Riguardo alla lunghezza dei procedimenti di esecuzione, il Governo sostiene, che il ritardo nell'offrire l'assistenza della polizia è giustificato dalla protezione dell'interesse pubblico.
30. La Corte osserva che il richiedente si era appellato originalmente all’ Articolo 6 in connessione con la lagnanza riguardo alla lunghezza dei procedimenti per possesso. La Corte considera nondimeno che la presente causa deve essere esaminata in connessione col diritto più generale ad un tribunale.
31. La Corte reitera che il diritto ad un tribunale come garantito anche dall’ Articolo 6 protegge l'attuazione decisioni giudiziali definitive e vincolanti che, in Stati che accettano l'articolo di legge, non può rimanere non operativa al danno di una parte (vedere Immobiliare Saffi citata sopra, § 66). L'esecuzione di una decisione giudiziale non può essere di conseguenza differita impropriamente.
32. Il richiedente ottenne un mandato per possesso il 28 aprile 1989 che divenne esecutivo il 14 aprile 1993 nella presente causa. Anche dopo che lui aveva fatto la dichiarazione legale, al richiedente non fu accordata l'assistenza della polizia. Il richiedente recuperò effettivamente il suo appartamento solamente il 30 settembre 1998 quando giunse ad un accordo amichevole con l'inquilino, approssimativamente cinque anni e tre mesi dopo il primo tentativo dell'ufficiale giudiziario.
33. La Corte considera che un ritardo di questa lunghezza nell'esecuzione di una decisione del tribunale definitiva spoglia l’Articolo 6 § 1 della Convenzione di qualsiasi effetto pratico.
34. In queste circostanze, la Corte sostiene, che c'è stata una violazione del diritto ad un tribunale, come garantito dall’ Articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. L’APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
35. L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte trova che c'è stata una violazione della Convenzione o dei Protocolli inoltre, e se la legge interna dell’Alta Parte Contraente riguardata permette di rendere una riparazione solamente parziale, la Corte può, se necessario, riconoscere una soddisfazione equa alla vittima.”
A. danno Materiale
36. Il richiedente chiese riparazione per il danno materiale che aveva sostenuto che fissò a 94,633,500 lire italiani (ITL) [48,874.12 euro (EUR)], come differenza fra l'affitto effettivo, pagato dall'inquilino (ITL 428,500; EUR 221.30) e la media della tabella degli affitti (ITL 1,800,000; EUR 929.62) per il periodo dal 31 dicembre 1992 ( data del termine della scadenza del contratto d'affitto) al 30 settembre 1998 ( data in cui il richiedente recuperò il suo appartamento).
37. Il Governo contestò il periodo calcolato dal richiedente.
38. La Corte considera che al richiedente deve essere data la compensazione per il danno materiale che è il risultato della perdita di affitto (vedere Immobiliare Saffi, citata sopra, § 79). sulla base del rimborso della differenza fra l'importo globale dell'affitto che avrebbe potuto incassare e gli affitti che lui ha effettivamente incassato. Avendo riguardo dei metodi di calcolo proposti dal richiedente, la Corte alla luce dell'evidenza di fronte a sé ed il periodo riguardato decide di dare su una base equa EUR 19,000 sotto questo capo.
B. danno Morale
39. Il richiedente chiese ITL 30,000,000 [EUR 15,493.71] per danno morale.
40. Il Governo presentò che una costatazione di una violazione avrebbe costituito di per sé una soddisfazione equa sufficiente. Presentò che in qualsiasi caso l'importo chiesto era eccessivo. Il Governo sottolineò che il richiedente non era riuscito ad addurre una prova del danno morale subito.
41. La Corte considera che il richiedente ha dovuto sostenere un danno morale che non si può compensare adeguatamente con la semplice costatazione di una violazione. Perciò, la Corte decide, su una base equa, di dare EUR 5,000 sotto questo capo.
C. Costi e spese
42. Il richiedente chiese il rimborso delle sue spese processuali che lui fissò ad ITL 6,120,000 [EUR 3,160.72] per costi e spese di fronte alla Commissione e la Corte. Il richiedente non è rappresentato da un avvocato. Comunque, produsse una nota della parcella dell’ avvocato.
43. Il Governo lasciò la questione alla discrezione della Corte.
44. Secondo la giurisprudenza della Corte, un risarcimento può essere accordato solamente nella misura in cui i costi e le spese siano stati realmente e necessariamente impegnanti dal richiedente e siano stati ragionevoli relativamente al quantum (vedere la causa Bottazzi c. l'Italia [GC], n. 34884/97, § 30 1999-V di ECHR). Nella presente causa, sulla base delle informazioni in suo possesso ed il criterio summenzionato la Corte considera che EUR 1,000 sia una somma ragionevole e concede l’importo al richiedente.
D. Interesse di mora
45. La Corte considera adatto che l'interesse di mora debba essere basato sul tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea a cui si dovrebbero aggiungere tre punti percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 1 del Protocollo N.ro 1 alla Convenzione;
2. Sostiene che c'è stata una violazione dell’ Articolo 6 § 1 della Convenzione;
3. Sostiene
(a) che lo Stato convenuto deve pagare ogni richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva secondo l’Articolo 44 § 2 della Convenzione i seguenti importi:
(i) 19,000 EUR (diciannove mila euro) per danno materiale;
(ii) 5,000 EUR (cinque mila euro) per danno morale;
(iii) 1,000 EUR (mille euro) per spese processuali e spese;
(b) che dalla scadenza dei tre mesi summenzionati sino ad accordo l’interesse semplice sarà pagabile sugli importi sopra ad un tasso uguale al tasso di prestito marginale della Banca Centrale europea durante il periodo predefinito più tre punti di percentuale;
4. Respinge il resto della richiesta del richiedente per la soddisfazione equa.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 15 novembre 2002, facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente