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Testo originale e tradotto della sentenza selezionata

CASE OF TARDUCCI v. ITALY

Tipologia: Sentenza
Importanza: 3
Articoli: 37, 39, P1-1
Numero: 31460/96/2001
Stato: Italia
Data: 19/04/2001
Organo: Sezione Seconda
Testo Originale

Conclusion Struck of the list (friendly settlement)
SECOND SECTION
CASE OF TARDUCCI v. ITALY
(Application no. 31460/96)
JUDGMENT
(Friendly settlement)
STRASBOURG
19 April 2001

In the case of Tarducci v. Italy,
The European Court of Human Rights (Second Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President,
Mr A.B. Baka,
Mr G. Bonello,
Mr P. Lorenzen,
Mrs M. Tsatsa-Nikolovska,
Mr E. Levits,
Mr A. Kovler, judges,
and Mr E. Fribergh, Section Registrar,
Having deliberated in private on 29 March 2001,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31460/96) against Italy lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by an Italian national, Mrs F. T. (“the applicant”), on 14 November 1995.
2. The applicant was represented by Mr A. T., a lawyer practising in Florence. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr U. Leanza, and by their co-agent, Mr V. Esposito.
3. The applicant complained about her prolonged inability - through lack of police assistance - to recover possession of her apartment and about the duration of the eviction proceedings.
4. On 22 June 2000, after obtaining the parties’ observations, the Court declared the application admissible.
5. On 12 February 2001 and on 2 February 2001, the applicant and the Agent of the Government respectively submitted formal declarations proposing a friendly settlement of the case.
THE FACTS
6. The applicant is the owner of an apartment in Sesto Fiorentino (Florence), which she had let to E.C. In a registered letter of 13 June 1983, the applicant informed the tenant that she intended to terminate the lease on expiry of the term on 31 December 1987 and asked him to vacate the premises by that date. The tenant refused to leave.
7. In a writ served on the tenant on 10 January 1989, the applicant summoned the tenant to appear before the Florence Magistrate.
8. By a decision of 13 February 1989, which was made enforceable on 14 March 1989, the Florence Magistrate upheld the validity of the notice to quit and ordered that the premises be vacated by 13 February 1990. On 21 March 1990, the applicant served notice on the tenant requiring him to vacate the premises.
9. On 11 April 1990, she served notice on the tenant informing him that the order for possession would be enforced by a bailiff on 10 May 1990.
10. Between 10 May 1990 and 30 March 1993, the bailiff made 6 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as, under the statutory provisions providing for the suspension or the staggering of evictions, the applicant was not entitled to police assistance in enforcing the order for possession.
11. On 10 July 1993, the applicant had made a statutory declaration that she urgently required the premises as accommodation for herself and her husband.
12. Between 10 November 1993 and 20 September 1996, the bailiff made 7 attempts to recover possession. Each attempt proved unsuccessful, as the applicant was never granted the assistance of the police in enforcing the order for possession.
13. Having reached a friendly settlement with the tenant, on 26 September 1996, the applicant repossessed the apartment.
THE LAW
14. On 2 February 2001, the Court received the following declaration from the Government:
“I declare that the Government of Italy offer to pay 50,000,000 ITL to Mrs F. T. with a view to securing a friendly settlement of the application registered under no. 31460/96. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and it will be payable immediately after the notification of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case.
This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case.
The Government further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention.”

15. On 12 February 2001, the Court received the following declaration signed by the applicant:
“I note that the Government of Italy are prepared to pay a sum totalling 50,000,000 ITL covering both pecuniary and non-pecuniary damage and costs to Mrs F. T.with a view to securing a friendly settlement of application no. 31460/96 pending before the Court.
I accept the proposal and waive any further claims in respect of Italy relating to the facts of this application. I declare that the case is definitely settled.
This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached.
I further undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment.”
16. The Court takes note of the agreement reached between the parties (Article 39 of the Convention). It is satisfied that the settlement is based on respect for human rights as defined in the Convention or its Protocols (Article 37 § 1 in fine of the Convention and Rule 62 § 3 of the Rules of Court).
17. Accordingly, the case should be struck of the list.
FOR THESE REASONS, THE COURT UNANIMOUSLY
1. Decides to strike the case of the list;
2. Takes note of the parties’ undertaking not to request a rehearing of the case before the Grand Chamber.
Done in English, and notified in writing on 19 April 2001 pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Registrar President

Testo Tradotto

Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
SECONDA SEZIONE
CAUSA TARDUCCI C. ITALIA
(Richiesta n. 31460/96)
SENTENZA
(regolamento amichevole)
STRASBOURG
19 aprile 2001

Nella causa Tarducci c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Seconda Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente, il
Sig. A.B. Baka, il Sig. G. Bonello, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra M. Tsatsa-Nikolovska, il Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, giudici, ed il Sig. E. Fribergh, Cancelliere di Sezione,
Avendo deliberato in privato il 29 marzo 2001,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 31460/96) contro l'Italia depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra F. T. (“il richiedente”), il 14 novembre 1995.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. A. T., un avvocato che pratica a Firenze. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suo Agente, il Sig. U. Leanza e dal suo co-agente, il Sig. V. Esposito.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata – a causa di mancanza di assistenza della polizia – di recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. Dopo avere ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile il 22 giugno 2000.
5. Il 12 febbraio 2001 e il 2 febbraio 2001, il richiedente e l'Agente del Governo rispettivamente presentarono dichiarazioni formali in cui proponevano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
6. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Sesto Fiorentino (Firenze) che aveva affittato ad E.C. In una lettera datata 13 giugno 1983, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data. L'inquilino si rifiutò di andare via.
7. In un documento notificato all'inquilino il 10 gennaio 1989, il richiedente chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Firenze.
8. Con una decisione del 13 febbraio 1989 che fu resa esecutiva il 14 marzo 1989 il Magistrato di Firenze sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati il 13 febbraio 1990. Il 21 marzo 1990, il richiedente notificò un avviso all'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
9. L’ 11 aprile 1990, notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 10 maggio 1990.
10. Fra il 10 maggio 1990 e il 30 marzo 1993 , l'ufficiale giudiziario fece 6 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione o lo scaglionamento degli sfratti, al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
11. Il 10 luglio 1993, il richiedente aveva fatto una dichiarazione legale in cui richiedeva urgentemente i locali come sua sistemazione e per suo marito.
12. Fra il 10 novembre 1993 e il 20 settembre 1996, l'ufficiale giudiziario fece 7 tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome al richiedente non fu mai accordata l'assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
13. Essendo giunto ad un regolamento amichevole conl'inquilino, il 26 settembre 1996, il richiedente riacquistò l'appartamento.
LA LEGGE
14. Il 2 febbraio 2001, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 50,000,000 ITL alla Sig.ra F. T. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 31460/96. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
15. Il 12 febbraio 2001, la Corte ricevette dal rappresentante del richiedente la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 50,000,000 ITL che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra F. T. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 31460/96 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte.”
16. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). È sicuro che l'accordo sia basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
17. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese e notificato per iscritto il 19 aprile 2001 facendo seguito all’Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Cancelliere Presidente

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