Conclusione Cancellato dal ruolo (regolamento amichevole)
PRIMA SEZIONE
CAUSA TAMMA C. ITALIA
(Richiesta n. 43616/98)
SENTENZA
(regolamento amichevole)
STRASBOURG
10 aprile 2003
Questa sentenza è definitiva ma può essere soggetta a revisione editoriale.
Nella causa Tamma c. Italia,
La Corte europea dei Diritti umani (Prima Sezione), riunendosi in una Camera, composta da:
Il Sig. C.L. Rozakis, Presidente,
la Sig.ra F. Tulkens, il Sig. P. Lorenzen, la Sig.ra N. Vajic, il
Sig. E. Levits, il Sig. A. Kovler, il Sig. V. Zagrebelsky, giudici, ed il Sig. S. Nielsen, Cancelliere Aggiunto di Sezione ,
Avendo deliberato in privato il 20 marzo 2003,
Consegna la seguente sentenza che fu adottata in quella data:
PROCEDURA
1. La causa originò in una richiesta (n. 43616/98) contro la Repubblica italiana depositata per la Commissione europea dei Diritti umani (“la Commissione”) sotto il precedente Articolo 25 della Convenzione per la Protezione dei Diritti umani e le Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino italiano, la Sig.ra M. T. (“il richiedente”), il 2 maggio 1998.
2. Il richiedente fu rappresentato dal Sig. L. B., un avvocato che pratica a Livorno. Il Governo italiano (“il Governo”) fu rappresentato dal suoAgente, il Sig. U. Leanza e dai suoi co-agenti successivi, rispettivamente il Sig. V. Esposito ed il Sig. F. Crisafulli.
3. Il richiedente si lagnò della sua incapacità prolungata – a causa di mancanza di assistenza della polizia - recuperare possesso del suo appartamento e della durata dei procedimenti di sfratto.
4. La causa fu trasferita alla Corte il 1 novembre 1998 in virtù dell’ Articolo 5 § 2 del Protocollo N.ro 11 alla Convenzione.
5. Il 31 gennaio 2002, avendo ottenuto le osservazioni delle parti, la Corte dichiarò la richiesta ammissibile.
6. Il 10 gennaio 2003 e il 20 febbraio 2003 il Governo ed il richiedente presentarono rispettivamente dichiarazioni formali in cui accettavano un regolamento amichevole della causa.
I FATTI
7. Il richiedente è il proprietario di un appartamento a Livorno che aveva affittato a P.B.C.
8. In una lettera datata 13 aprile 1987, il richiedente informò l'inquilino che intendeva terminare il contratto d'affitto alla scadenza del termine il 31 dicembre 1987 e gli chiese di sgombrare i locali per quella data.
9. In un documento notificato all'inquilino il 22 aprile 1989, il richiedente reiterò la sua intenzione di terminare il contratto d'affitto e chiamò in causa l'inquilino per apparire di fronte al Magistrato di Livorno.
10. Con una decisione del 15 maggio 1989 che fu resa esecutiva lo stesso giorno il Magistrato di Livorno sostenne la validità dell'avviso per sgomberare ed ordinò che i locali fossero sgombrati per il 30 novembre 1989.
11. Il 20 gennaio 1990, il richiedente notificò un avviso dell'inquilino in cui gli richiedeva di sgombrare i locali.
12. Il 31 marzo 1990, lei notificò un avviso all'inquilino in cui lo informava che il mandato per possesso sarebbe stato eseguito da un ufficiale giudiziario il 18 aprile 1990.
13. Fra il18 aprile 1990 e il 18 novembre 1998 , l'ufficiale giudiziario fece quattordici tentativi di recuperare possesso. Ogni tentativo si dimostrò senza successo, siccome, sotto i provvedimenti legali che prevedevano la sospensione, al richiedente non fu concessa l’ assistenza della polizia nell'eseguire il mandato per possesso.
14. In una data non specificata del maggio 2000, il richiedente recuperò possesso dell'appartamento perché l'inquilino sgombrò spontaneamente i locali.
LA LEGGE
15. Il 10 gennaio 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione dal Governo:
“Io dichiaro che il Governo Italiano offre di pagare un importo totale di 6,500 (sei mila cinquecento) Euro alla Sig.ra M. T. in prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta registrata sotto il n. 43616/98. Questa somma coprirà qualsiasi danno materiale e morale così come i costi, e sarà pagabile entro tre mesi che cominciano dalla notificazione della sentenza consegnata dalla Corte facendo seguito all’ Articolo 39 della Convenzione europea dei Diritti umani. Questo pagamento costituirà la decisione finale della causa.
Questa dichiarazione non comporta un qualsiasi riconoscimento del Governo di una violazione della Convenzione europea dei Diritti umani nella causa presente.
Il governo si impegna inoltre a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione.”
16. Il 20 febbraio 2003, la Corte ricevette la seguente dichiarazione firmata dal richiedente:
“Io noto che il Governo dell'Italia è pronto a pagare un importo totale di 6,500 (sei mila cinquecento) Euro che copre danno materiale e morale e costi alla Sig.ra M. T.. nella prospettiva di assicurare un regolamento amichevole della richiesta n. 43616/98 pendente di fronte alla Corte.
Io accetto la proposta e rinuncio a qualsiasi le ulteriore richiesta nei confronti dell'Italia relativa ai fatti di questa richiesta. Io dichiaro che la causa è stabilita definitivamente.
Questa dichiarazione è resa nel contesto di un regolamento amichevole che il Governo ed il richiedente hanno raggiunto.
Io inoltre m’impegno a non richiedere la raccomandazione della causa alla Grande Camera sotto l’Articolo 43 § 1 della Convenzione dopo la consegna della sentenza della Corte
17. La Corte prende nota dell'accordo raggiunto dalle parti (Articolo 39 della Convenzione). In questo contesto la Corte considera che ha già specificato la natura e l’estensione degli obblighi che sorgono per il Governo convenuto nelle cause riguardanti lo sfratto degli inquilini (vedere Immobiliare Saffi c. l'Italia [GC], n. 22774/93, il 1999-V di ECHR), e la questione dell'adempimento di quegli obblighi è attualmente pendente di fronte al Comitato di Ministri. Perciò, una continuazione dell'esame della presente richiesta non è richiesta. In queste circostanze la Corte accetta che l'accordo è basato sul rispetto dei diritti umani come definito nella Convenzione o nei suoi Protocolli (l'Articolo 37 § 1 in fine della Convenzione ed Articolo 62 § 3 degli Articoli di Corte).
18. Di conseguenza, la causa dovrebbe essere cancellata dal ruolo.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di cancellare la causa dal ruolo;
2. Prende nota dell’impegno delle parti a non richiedere un riesame della causa di fronte alla Grande Camera.
Fatto in inglese, e notificato per iscritto il 10 aprile 2003, facendo seguito all’ Articolo 77 §§ 2 e 3 degli Articoli di Corte.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Cancelliere Aggiunto Presidente